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Legge di Bilancio 2025 – L. 207/2024

Circolare n. 2/2025

Nota sulle principali disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2025.

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Si trasmette una nota sulle principali disposizioni contenute nella legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027“, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, S.O. n. 43.

Il provvedimento, ove non diversamente previsto, è in vigore dal 1° gennaio 2025.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

 1. Stabilizzazione delle aliquote IRPEF (art. 1, comma 2, lett. a))

La disposizione in esame rende strutturali le tre aliquote IRPEF, già in vigore per l’anno 2024, ossia:

  • fino a 28.000 euro, 23 per cento;
  • oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
  • oltre 50.000 euro, 43 per cento.

2. Stabilizzazione dell’aumento della detrazione per lavoro dipendente (con reddito non superiore a 15.000 euro) (art. 1, comma 2, lett. b) e comma 3)

La lett. b) del comma 2 rende strutturale la maggiorazione (da 1.880 euro a 1.955) dell’importo della detrazione per lavoro dipendente, ove il reddito complessivo non superi i 15.000 euro, già prevista per il 2024. In tal modo, come esplicitato nella relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio, “con la modifica si conferma a regime l’ampliamento fino a 8.500 euro della soglia di no tax area prevista per i redditi di lavoro dipendente che viene quindi parificata a quella già vigente a favore dei pensionati”.

Parallelamente, il comma 3 ha stabilizzato a regime la correzione del c.d. “requisito della capienza”, necessario per fruire del c.d. “trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati” (art. 1, DL n. 3 del 2020). Il beneficio, dunque, in via strutturale, è riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati che posseggono:

1) il “requisito della capienza”, in base al quale l’IRPEF calcolata sul reddito di lavoro dipendente deve essere superiore alla detrazione IRPEF spettante in relazione alla medesima tipologia di lavoro, “diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno”;

2) il “requisito reddituale”, in base al quale il reddito complessivo non può essere superiore a 28.000 euro annui.

3. Riduzione del cuneo fiscale – Riconoscimento di una somma al lavoratore dipendente (con reddito non superiore a 20.000 euro) (art. 1, comma 4, 5, 7, 8, 9)

La disposizione riconosce, ai titolari di reddito di lavoro dipendente, con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, una somma che non concorre alla determinazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:

  • 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
  • 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
  • 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Ai soli fini dell’individuazione della percentuale, è stabilito che il reddito di lavoro dipendente debba essere rapportato all’intero anno.

Ai fini dell’applicazione del beneficio fiscale in esame, per determinare il reddito complessivo e il reddito di lavoro dipendente, è necessario tener conto anche della quota esente del reddito agevolato, ai sensi delle disposizioni che favoriscono il rientro di lavoratori in Italia, ossia:

  • art.44, co.1, del DL n.78 del 2010 (regime agevolato per docenti e ricercatori);
  • art.16 del D.Lgs. n. 147 del 2015 (regime agevolato degli impatriati);
  • art.5 del D.Lgs. n. 209 del 2023 (nuovo regime agevolato degli impatriati).

Il medesimo reddito complessivo deve, inoltre, essere assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze (di cui all’arti. 10, comma 3-bis del TUIR).

La somma in esame dovrà essere riconosciuta dai sostituti d’imposta, all’atto dell’erogazione delle retribuzioni in via automatica, cioè senza necessità di istanza da parte del lavoratore. Qualora in sede di conguaglio, risulti che il beneficio non spetti, i medesimi sostituti d’imposta dovranno provvedere al recupero del relativo importo. Nel caso in cui la somma da recuperare superi sessanta euro, il recupero della stessa è effettuato in dieci rate, di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

I sostituti d’imposta potranno compensare, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, il credito maturato a fronte dell’erogazione della somma a favore del dipendente.

4. Riduzione del cuneo fiscale – Introduzione di un ulteriore detrazione per i lavoratori dipendenti (con reddito non superiore a 40.000 euro) (art. 1, comma 6, 7, 9)

La disposizione in esame introduce, a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente, con un reddito complessivo superiore a 20.000 euro, ma non a 40.000 euro, un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, da rapportare al periodo di lavoro:

  • 1000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro, ma non a 32.000 euro;
  • un importo pari al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro).

Per determinare il reddito complessivo, è necessario tener conto della quota esente del reddito agevolato, ai sensi delle disposizioni che favoriscono il rientro di lavoratori in Italia, ossia:

  • art. 44, comma 1, del DL n. 78 del 2010 (regime agevolato per docenti e ricercatori);
  • art. 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015 (regime agevolato degli impatriati);
  • art. 5 del D.Lgs. n. 209 del 2023 (nuovo regime agevolato degli impatriati).

Il medesimo reddito complessivo deve, inoltre, essere assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze (di cui all’arti. 10, comma 3-bis del TUIR).

La detrazione in esame dovrà essere riconosciuta dai sostituti d’imposta, all’atto dell’erogazione delle retribuzioni in via automatica, cioè senza necessità di istanza da parte del lavoratore. Qualora in sede di conguaglio, risulti che il beneficio non spetti, i medesimi sostituti d’imposta dovranno provvedere al recupero del relativo importo. Nel caso in cui l’importo da recuperare superi sessanta euro, il recupero dello stesso dovrà essere effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

5. Riordino delle detrazioni (art. 1, comma 10)

La disposizione in esame introduce nel TUIR un nuovo articolo (art. 16-ter), avente ad oggetto il riordino delle detrazioni.

In specie, l’articolo prevede che, per i soggetti – con reddito complessivo superiore a 75.000 euro – gli oneri e le spese, per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino ad un ammontare, calcolato moltiplicando un importo base [a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro; b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000] per un determinato coefficiente, relativo alla composizione del nucleo familiare [a) 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli a carico; b) 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio a carico; c) 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli a carico; d) 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli a carico, o almeno un figlio con disabilità accertata].

In seguito alle modifiche approvate nel corso dell’iter parlamentare, sono escluse dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, da prendere in considerazione ai fini della determinazione dei limiti oltre i quali i percettori di reddito superiore a 75 mila euro non possono percepire detrazioni fiscali, oltre alle spese sanitarie (detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR), anche:

  • le somme investite nelle startup innovative (detraibili ai sensi degli artt. 29 e 29-bis del DL 18 ottobre 2012, n. 179);
  • le somme investite nelle PMI innovative (detraibili ai sensi dell’art. 4, comma 9, seconda parte del primo periodo, e comma 9 ter, del DL 24 gennaio 2015, n. 3).

Inoltre, sempre in seguito alle modifiche approvate nel corso dell’iter parlamentare sono esclusi dal predetto computo, oltre agli interessi passivi sui mutui prima casa, contratti fino al 31 dicembre 2024 (art. 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, TUIR) e alle rate delle spese detraibili ai sensi dell’art. 16-bis TUIR, ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024, anche i premi di assicurazione per morte, invalidità permanente o non autosufficienza e quelli aventi ad oggetto i rischi di calamità naturali (detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettere f) e f-bis), TUIR), sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024.

Nel caso di spese detraibili in più annualità, come quelle di cui all’art. 16-bis del TUIR, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.

Il reddito complessivo, infine, deve essere assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

6. Rimodulazione della detrazione per carichi familiari (art. 1, comma 11)

La disposizione in esame rimodula le detrazioni per carichi familiari, di cui all’art. 12 del TUIR.

La disposizione prevede che la detrazione di 950 euro per ogni figlio di età pari o superiore a 21 anni, venga riconosciuta fino al compimento dei 30 anni del figlio; la detrazione di 750 euro spetta per ogni ascendente che conviva con il contribuente. È, inoltre, stabilito che le detrazioni per familiari a carico non spettino ai contribuenti che non siano cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all’estero.

In seguito alle modifiche apportate nel corso dell’iter di approvazione della legge di bilancio, il diritto alla detrazione per carichi di famiglia (per un importo di 950 euro) viene esteso anche ai figli adottivi, affiliati o affidati, di età compresa fra i 21 e i 30 anni, e ai figli conviventi del coniuge deceduto, sempre di età compresa fra i 21 e i 30 anni, conviventi con il coniuge superstite.

7. Modifiche al regime c.d. “forfetario” (art. 1, comma 12)

Il comma eleva da 30 mila euro a 35 mila euro, la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l’accesso al regime forfetario

8. Detrazione IRPEF per le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado (art. 1, comma 13)

Il comma dispone l’innalzamento, a regime, a 1.000 euro per alunno o studente delle spese detraibili per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo d’istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.

9. Deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell’avviamento correlate alle attività per imposte anticipate (art. 1, commi da 14 a 20)

Le disposizioni dettate dai commi da 14 a 20 dell’articolo 1, intervengono sul tema della deduzione delle quote delle svalutazioni e delle perdite su crediti e dell’avviamento correlate alle attività per imposte anticipate.

In particolare, i commi 14 e 15, intervengono sulla disciplina riguardante la deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione, di cui all’art. 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, prevedendo che la deduzione della quota dell’11% dei componenti negativi ai fini Ires e dell’Irap, prevista per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, è differita in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai tre successivi.

Analogamente, la deduzione della quota del 4,7% dei medesimi componenti negativi ai fini Ires e dell’Irap, prevista per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, è differita al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai due successivi.

Il comma 16, invece, interviene sul tema delle quote di ammortamento relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate, scaglionate secondo un piano di ammortamento di cui all’articolo 1, comma 1079, della legge n. 145 del 2018.

Al riguardo, viene previsto che la deduzione della quota del 13% dell’ammontare dei componenti negativi, prevista per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, è differita, in quote costanti, rispettivamente, al periodo d’imposta 2026 e ai tre successivi, nonché al periodo d’imposta 2027 e ai due successivi.

Il comma 17 differisce le quote deducibili riferibili al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e a quello successivo relative ai componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell’Internazional financial reporting standard (IFRS), disposte dall’art. 1, commi 1067 e 1068, della legge n. 145 del 2018.

In particolare, la deduzione della quota del 10% dell’ammontare dei componenti negativi prevista ai fini IRES e IRAP, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, è differita, in quote costanti, rispettivamente, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai tre successivi nonché al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai due successivi.

Il comma 18 dispone che il computo delle perdite e dell’eccedenza, relativa all’aiuto alla crescita economica (di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), in diminuzione del reddito del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, è effettuato limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d’imposta determinato ai sensi delle sopra citate disposizioni, di cui ai commi da 14 a 17, in misura non superiore al 54% dello stesso maggior reddito imponibile. Tali disposizioni si applicano anche ai fini della determinazione del reddito dei soggetti partecipanti al consolidato nazionale e mondiale.

Infine, i successivi commi 19 e 20 regolano il versamento degli acconti per gli anni oggetto delle disposizioni esaminate.

10. Disposizioni in materia di imposta sui servizi digitali e di plusvalenze da criptoattività (art. 1, commi da 21 a 29)

Le disposizioni in esame, che hanno subito talune modifiche nel corso dell’iter parlamentare, intervengono sulla disciplina della “web tax”, apportando alcune modifiche alle disposizioni che individuano la platea di soggetti tenuti al versamento dell’imposta (pari al 3%) e le relative modalità di versamento (art. 1, commi 36 e 42, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e artt. 64 e 75 del D.Lgs. n. 174 del 2024).

In particolare, viene ora previsto che sono soggetti passivi dell’imposta sui servizi digitali gli esercenti attività d’impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali nel territorio dello Stato e che, singolarmente o a livello di gruppo, abbiano conseguito un ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, non inferiore a euro 750.000.000, nel corso dell’anno solare precedente a quello in cui sorge il relativo presupposto d’imposta.

Rispetto alla disciplina previgente, viene ora eliminato l’ulteriore requisito consistente nell’ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali, realizzati nel territorio dello Stato, non inferiore a euro 5.500.000.

Per quanto riguarda, invece, il versamento dell’imposta, a seguito delle novità legislative, viene ora previsto che i soggetti passivi devono effettuare, entro il 30 novembre dell’anno solare in cui sorge il presupposto d’imposta, il versamento di un acconto dell’imposta pari al 30% dell’imposta dovuta per l’anno solare precedente. Il saldo dell’imposta dovuta dovrà essere versato entro il 16 maggio dell’anno solare successivo a quello di corresponsione dell’acconto.

Il comma 23 reca una disposizione di interpretazione autentica in tema di imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, stabilendo che detta imposta deve intendersi nella misura pari al 26%.

I commi da 24 a 29 intervengono sulla disciplina dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti da operazioni in cripto attività, di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-sexies), del TUIR.

Al riguardo, viene previsto che, sulle suddette plusvalenze e sugli altri proventi, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’imposta sostitutiva (di cui agli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461) è applicata nella misura del 33%.

Inoltre, viene eliminata la soglia di esenzione di 2 mila euro, prevista dalla disciplina previgente, ai fini della loro tassazione e della deducibilità dell’eccedenza delle relative minusvalenze sulle plusvalenze, ampliando, di fatto, la base imponibile.

Peraltro, ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, viene prevista la facoltà di assumere, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data, a condizione che lo stesso sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18%.

In tal caso, viene escluso il diritto al realizzo di minusvalenze deducibili ai sensi del comma 9-bis, dell’art. 68 del TUIR.

Il versamento della predetta imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il 30 novembre 2025, secondo le modalità previste dal capo III del D.Lgs. n. 241 del 1997, con la facoltà di rateizzazione, fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 novembre 2025, con l’applicazione degli interessi, nella misura del 3% annuo, sull’importo delle rate successive alla prima.

11. Rivalutazione partecipazioni e terreni (art. 1, comma 30)

Il comma in esame introduce a regime la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con de-stinazione agricola. In particolare, possono formare oggetto di rivalutazione le partecipa-zioni (negoziate e non) possedute dal 1° gennaio di ciascun anno, a condizione che, entro il termine del 30 novembre del medesimo anno, si proceda al versamento di apposita im-posta sostitutiva che passa dal 16 per cento al 18 per cento.

Analogamente, entro il 30 novembre di ciascun anno, i contribuenti possano optare, me-diante pagamento di un’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio dello stesso anno.

12. Assegnazione agevolata beni ai soci (art. 1, commi da 31 a 36)

I commi ripropongono il regime fiscale temporaneo di “assegnazione agevolata” di beni ai soci: le società commerciali che assegnano o cedono beni (immobili o mobili registrati) non strumentali ai soci entro il 30 settembre 2025 versano in due rate un’imposta sostitutiva pari all’8 per cento (ovvero pari al 10,5 per cento se la società non è operativa) sulla diffe-renza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni. Il medesimo regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2025.

Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società tra-sformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non opera la presunzione di distribuzione prioritaria dell’utile e delle riserve di utili.

21. Misure in materia di tracciabilità delle spese (art. 1, commi da 81 a 83)

Le disposizioni in esame, le quali non hanno subito modifiche nel corso dell’iter parlamentare, intervengono sul Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), apportando alcune modifiche in materia di tracciabilità delle spese ai fini della loro deducibilità, con decorrenza dal periodo d’imposta 2025.

In particolare, ai fini delle imposte sui redditi, il comma 81, lett. a) dispone che le spese per vitto e alloggio sostenute o rimborsate analiticamente ai dipendenti, nonché le spese per viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (come taxi e noleggio con conducente), sono deducibili solamente se i relativi pagamenti siano effettuati tramite sistemi di pagamento tracciabili (ossia, con versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Il comma 81, lett. b), applica lo stesso principio con riguardo alla determinazione del reddito di lavoro autonomo. Quindi, anche in tal caso, viene previsto che le spese per prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente), addebitate analiticamente ai committenti, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se effettuate tramite sistemi di pagamento tracciabili (ossia, con versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Il comma 81, lett. c), prevede un analogo intervento normativo anche per quanto riguarda la determinazione del reddito d’impresa. Di conseguenza, le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, come per le precedenti ipotesi, sono deducibili se effettuate con sistemi di pagamento tracciabili (versamento bancario o postale ovvero carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Il comma 81, lett. d), estende il regime di tracciabilità, sopra specificato, a tutte le spese di rappresentanza, indipendentemente dai vigenti limiti di deduzione.

Ai sensi del comma 82, inoltre, le nuove disposizioni trovano applicazione anche ai fini dell’Irap.

23. Sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale (art. 1, comma 86)

La disposizione dettata dal comma 86, sostituendo il comma 2 dell’articolo 38-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, demanda ad appositi provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con il comandante generale della Guardia di Finanza, per la procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale in materia di imposte dirette e indirette, anche disponendo la possibilità che i 18 verbalizzanti possano firmare digitalmente la copia informatica del documento preventivamente sottoscritto, anche in via analogica, dal contribuente.

Viene, inoltre, disposto che, in caso di firma analogica del documento da parte del contribuente, i verbalizzanti devono attestare la conformità della copia informatica al documento analogico, ai sensi dell’articolo 22 del Codice dell’Amministrazione Digitale (di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005).

34. Fringe benefits (art. 1, commi 390 e 391)

Per il triennio 2025-2027, è confermato l’aumento della soglia di tassazione dei c.d. fringe benefit per i lavoratori dipendenti, rispetto all’originario limite di 258,23 euro (fissato dall’art. 51, comma 3, del TUIR). In particolare, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti non concorre a formare il reddito:

  • entro il limite complessivo di 1.000 euro, per la generalità dei lavoratori dipendenti;
  • entro il limite complessivo di 2.000 euro, per i lavoratori dipendenti che dichiarano ai datori di lavoro di avere figli “a carico”, comunicandone il codice fiscale al datore di lavoro.

35. Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (art. 1, commi 399 e 400)

Le disposizioni in esame, confermate durante l’iter parlamentare, prorogano, per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, la maggiorazione del costo del lavoro, ammesso in deduzione ai fini Irpef e Ires, riguardante i nuovi assunti a tempo indeterminato introdotta, in via sperimentale per il 2024, dal primo modulo di applicazione di Riforma dell’Irpef (articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023).

La maggiorazione del 20% (o del 30% in caso di assunzioni per particolari categorie di lavoratori), è concessa per gli incrementi occupazionali che si avranno nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e nei due successivi rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente. In particolare, per poter beneficiare della maggiorazione, le imprese dovranno registrare un incremento occupazionale per ogni anno rispetto al precedente.

Come per il 2024, beneficiari di tale agevolazione sono:

  • i titolari di reddito di impresa;
  • le imprese individuali, comprese le imprese familiari; le società di persone e le società ad esse equiparate;
  • gli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo.

Da ultimo, è stabilito che, nella determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per ciascun periodo d’imposta in cui è vigente l’incentivo non si tiene conto delle disposizioni agevolative medesime.

37. IRES ridotta per le imprese che investono in beni strumentali tecnologicamente avanzati (art. 1, commi da 436 a 444)

Le disposizioni in esame, aggiunte nel corso dell’iter parlamentare, introducono un’aliquota ridotta IRES (pari al 20%) per le imprese che investono in beni strumentali tecnologicamente avanzati.

In specie, è stabilito che, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, al reddito d’impresa, dichiarato da società e da enti assoggettati all’IRES, può essere applicata un’aliquota IRES ridotta di 4 punti percentuali, al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:

  1. che una quota, non inferiore all’80 per cento degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, sia accantonata ad apposita riserva;
  2. che un ammontare, non inferiore al 30 per cento degli utili accantonati di cui al punto precedente, e, comunque, non inferiore al 24 per cento degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, sia destinato a investimenti (che, in ogni caso, non possono essere inferiori a 20.000 euro) relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché nell’art. 38 del DL 2 marzo 2024, n. 19. Gli investimenti prima detti debbono essere realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

La riduzione dell’aliquota IRES, inoltre, spetta a condizione che:

  1. nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
  2. nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che costituiscano incremento occupazionale (ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 30 dicembre 2023, n. 216), in misura pari almeno all’1 per cento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  3. l’impresa non abbia fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione dell’integrazione salariale ordinaria (corrisposta nei casi di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs 14 settembre 2015, n. 148).

Le imprese beneficiarie decadono dall’agevolazione, con conseguente recupero della stessa:

  1. nel caso in cui la quota di utile accantonata sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
  2. nel caso in cui i beni oggetto di investimento siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento.

Dal beneficio in esame sono escluse le società e gli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.

Inoltre, si provvede a disciplinare una serie di casi specifici:

  1. qualora le società e gli enti partecipino al consolidato nazionale o mondiale, l’importo su cui spetta l’aliquota del 20 per cento è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione;
  2. in caso di opzione per il regime di trasparenza fiscale, l’importo su cui spetta la predetta aliquota è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili;
  3. gli enti non commerciali e gli altri soggetti indicati all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR possono fruire dell’agevolazione limitatamente all’IRES riferibile al reddito di impresa.

Viene disposto, altresì, che, ai fini della determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella determinata non applicando le presenti disposizioni.

Infine, è stabilito che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, dovranno essere adottate le disposizioni di attuazione, anche al fine di introdurre disposizioni di coordinamento con altre norme dell’ordinamento tributario, nonché al fine di disciplinare le modalità di recupero dell’agevolazione nei casi di decadenza dal beneficio.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI

4. Transizione 5.0 (art.1, commi da 427 a 429)

Il comma 427 apporta modifiche al credito d’imposta Transizione 5.0.

In particolare, la disposizione contiene le seguenti modifiche all’articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 56 del 204, che disciplina, tra l’altro, il monitoraggio del suddetto credito d’imposta:

–  il credito d’imposta può essere riconosciuto in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente;

–  si modifica la base di calcolo del credito d’imposta per l’acquisto dei beni materiali per l’autoproduzione di energia destinata all’autoconsumo, incrementandola ulteriormente per i moduli fotovoltaici con celle con efficienza di cella almeno pari al 23,5% (dal 120% al 140% del costo) e per i moduli composti con efficienza di cella almeno pari al 24,0% (dal 140% al 150% del costo) e introducendo un incremento anche in relazione ai moduli fotovoltaici con efficienza di modulo almeno pari al 21,5% (al 130% del costo);

–  si eleva al 35% del costo l’importo del credito d’imposta per la quota di investimenti d’importo compreso tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro (precedentemente pari al 15%);

–  vengono modificate le aliquote d’incremento del credito d’imposta riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% o dei processi produttivi interessati dall’investimento superiore al 10%. Invece delle precedenti tre aliquote (40-20-10), si prevedono ora due aliquote pari al 40% per investimenti fino a 10 milioni e al 10% oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni;

–  conseguentemente vengono modificate le aliquote d’incremento del credito d’imposta riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10% o dei processi produttivi interessati dall’investimento superiore al 15%. Invece delle precedenti tre aliquote (45-25-15), si prevedono ora due aliquote pari al 45% per investimenti fino a 10 milioni e 15% oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni;

–  si prevede che, per le società di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario;

–  viene stabilito che, in caso di investimenti in beni previsti dall’allegato A alla legge 232 del 2026, caratterizzati da un miglioramento dell’efficienza energetica, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, è considerato conseguito il risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi interessati dall’investimento, rispettivamente in misura pari al 3 per cento e al 5 per cento, senza necessità di produrre la perizia asseverata attestante la riduzione. Resta ferma la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore.

Inoltre, la riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (ESCo) in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l’impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energeticidifferenziata a seconda che si faccia riferimento alla struttura produttiva o ai processi produttivi interessati dall’investimento;

–  si prevede la cumulabilità del credito d’imposta (Transizione 5.0) con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale              (ZES unica – Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS). Il comma precisa che il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. Ad ogni modo non è consentito il riconoscimento di un beneficio superiore al costo sostenuto.

Il comma 428 prevede che le disposizioni sopra indicate, tutte più favorevoli per le imprese, si applichino retroattivamente agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024.

Il comma 429, con riferimento agli incrementi delle aliquote del credito d’imposta previsti dalle lettere d) ed e) del precedente comma 427, stabilisce che la fruizione dei relativi benefici sia subordinata a una comunicazione del GSE che, in sostanza, dovrà verificare siano rispettati i limiti di copertura finanziaria della misura.

5. Transizione 4.0 (art. 1, commi da 445 a 448)

I commi recano una serie di modifiche alla disciplina della misura Transizione 4.0. In par-ticolare: Reca una serie di modifiche al meccanismo di Transizione 4.0:

  • Esclude dal meccanismo Transizione 4.0 gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B alla legge 11 dicembre 2016 n. 232 (ovvero beni imma-teriali – software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni – connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»)
  • Limita al 31 dicembre 2024 (invece che 2025) l’attuale credito d’imposta Transi-zione 4.0 alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi fun-zionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» compresi nell’allegato A alla legge 11 dicembre 2016 n. 232.
  • Per i beni strumentali nuovi funzionali a Industria 4.0 prevede un nuovo regime per tutto il 2025: si riconosce un credito d’imposta nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro per gli investimenti effettuati dal primo gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento in mi-sura pari al 20%.
  • Si demanda quindi a un decreto del MIMIT la definizione delle modalità di imple-mentazione di tali modifiche, oltre che le modalità di trasmissione telematica da parte delle imprese delle comunicazioni sull’ammontare delle imprese sostenute e del relativo credito d’imposta maturato.
  • Ai fini della fruizione dei crediti d’imposta, il MIMIT trasmette all’AdE l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizza-bile in compensazione. Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti il MIMIT ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

8. Nuova Sabatini (art. 1, comma 461)

Viene previsto un rifinanziamento della legge “Nuova Sabatini” per l’acquisto dei beni strumentali d’impresa, pari 1,7 miliardi dal 2025 al 2029.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E FORMAZIONE

2. Misure in materia di ulteriore requisito per il riconoscimento della Naspi (art. 1, comma 171)

Il comma 171 introduce un ulteriore requisito per il riconoscimento della Naspi oltre a quelli attualmente vigenti (stato di disoccupazione involontario, 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la perdita dell’occupazione, 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione).

Dal 1° gennaio 2025, infatti, nel caso in cui un dipendente presenti le dimissioni da un rapporto di lavoro e venga licenziato da un successivo rapporto di lavoro, ai fini del riconoscimento della Naspi dovranno sussistere congiuntamente due requisiti:

  • 13 settimane di anzianità contributiva con il datore di lavoro da cui è stato licenziato;
  • dimissioni dal precedente rapporto di lavoro nei 12 mesi precedenti la data di licenziamento.

5. Detassazione dei premi di risultato (art. 1, comma 385)

La disposizione conferma l’aliquota del 5% dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 e non più per un solo anno come disposto dalle precedenti leggi di bilancio.

L’ambito oggettivo della detassazione, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, riguarda i premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, ai sensi dell’art. 1 comma 182 della Legge n. 208/2015.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA E WELFARE

1. Misure in materia di trattenimento in servizio (art. 1, comma 161)

La disposizione in esame, la quale non ha subito modifiche nel corso dell’iter parlamentare, alla stregua di quanto già previsto negli anni 2023 e 2024, riconosce ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile “Quota 103” pari a 62 anni di età e 41 anni di contributi, la possibilità di rinunciare all’accredito della quota dei contributi a proprio carico con conseguente venir meno dell’obbligo di versamento da parte del datore di lavoro della medesima, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà.

La stessa disposizione dal 2025 si applica anche alle pensioni anticipate di cui all’art. 24, comma 10, decreto-legge n. 201/2011 cioè al raggiungimento di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Con pari decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, è corrisposta interamente al lavoratore.

Inoltre, tale somma non concorre alla formazione dei redditi trovando applicazione quanto previsto all’articolo 51, comma 1, lettera i-bis), del TUIR.

6. Misure di flessibilità in uscita (art. 1, commi 173-176)

Con le disposizioni in commento, si prevede anche per l’anno 2025, la pensione anticipata “Opzione donna”, alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2024 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61, diminuita di un anno per ogni figlio, fino ad un massimo di due.

Restano invariati il calcolo della pensione che avviene interamente con il sistema contributivo e la decorrenza che varia a seconda che la lavoratrice sia dipendente (12 mesi) oppure autonoma (18 mesi).

Vengono, inoltre, mantenute le disposizioni attualmente vigenti per le categorie di riferimento che possono accedere allo strumento:

  • caregiver convivente con il familiare da assistere al momento della domanda o da almeno sei mesi;
  • coloro la cui riduzione della capacità lavorativa sia pari almeno al 74 per cento;
  • lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto di crisi aziendale.

Si riconosce, anche per il 2025, agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata, il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva di 41 anni, cd. Quota 103.

Il trattamento di pensione anticipata di cui si tratta anche per il 2025 è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, con un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo (previsto a legislazione vigente), per le mensilità di anticipo del pensionamento, rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti ordinari di accesso al sistema pensionistico.

Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui sopra, che maturano nell’anno 2025 i requisiti per “Quota 103”, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 7 mesi dalla data di maturazione degli stessi.

Il beneficio previsto non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

La disposizione proroga poi per l’anno 2025 la prestazione dell’APE sociale con riferimento alle fattispecie previste dall’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Si ricorda che, con tale previsione possono utilizzare l’anticipo pensionistico i lavoratori che raggiungono i 63 anni e 5 mesi di età anagrafica, con una contribuzione diversa a seconda dei soggetti che accedono allo strumento:

  • 30 anni per i disoccupati di lungo corso, per i caregiver e per gli invalidi civili dal 74 per cento;
  • 36 anni per gli addetti ai lavori gravosi.

Il beneficio previsto non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

22. Misure in materia di congedi parentali (art. 1, commi 217-218)

La norma, modifica la disposizione in materia di congedo parentale a decorrere dal 2025, prevedendo:

– per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno terminato il congedo di maternità o paternità successivamente al 31 dicembre 2023, l’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità di congedo, per il secondo mese, entro il sesto anno di vita del bambino (due mesi indennizzati all’80%);

– per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità successivamente al 31 dicembre 2024, l’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità di congedo, per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino (tre mesi indennizzati all’80%).

I restanti mesi restano indennizzati al 30 per cento.

23. Disposizioni in materia di decontribuzione per le lavoratrici madri (art. 1, commi 219 e 220)

A decorrere dal 2025, viene riconosciuto un esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore delle lavoratrici dipendenti – ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico – e autonome che non hanno optato per il regime forfettario. Le lavoratrici devono essere madri di due o più figli e l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo e, a decorrere dal 2027, se madri di tre o più figli, lo stesso spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Inoltre, l’esonero spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore a 40.000 euro su base annua. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della Legge di bilancio, saranno definite le modalità attuative della disposizione, nonché la misura dell’esonero contributivo e le modalità per il riconoscimento dello stesso.

Il comma 220, aggiunto durante l’iter parlamentare, ha previsto che l’importo dell’esonero contributivo per la decontribuzione delle lavoratrici madri, esteso da quest’anno anche alle lavoratrici autonome, sia parametrato per queste ultime al valore del minimale di reddito imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. Lo stesso è concesso ai sensi del regime de minimis.

30. Nuovi incentivi per il rilancio occupazionale ed economico del Mezzogiorno (art.1, commi da 406 a 422)

Viene concesso, con i commi inseriti in sede parlamentare, ai datori di lavoro privati, ad esclusione del settore agricolo e domestico, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, limitatamente alle microimprese e alle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Tale agevolazione è concessa in regime de minimis.

Rientrano nella nozione di microimpresa e di piccola e media impresa i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze fino a 250 dipendenti.

Fermo restando l’aliquota di computo per le prestazioni pensionistiche, l’esonero in commento viene riconosciuto e modulato nel modo seguente:

– per l’anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per dodici mensilità, per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024;

– per gli anni 2026 e 2027, l’esonero sarà pari al 20%, fino a 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data, rispettivamente, del 31 dicembre 2025 e 31 dicembre 2026;

– per l’anno 2028, la misura sarà pari al 20% dei contributi previdenziali, per un importo massimo di 100 euro su base mensile per dodici mensilità, per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2027;

– per l’anno 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per dodici mensilità, per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2028.

L’esonero in commento non si applica ai rapporti di apprendistato.

Per la fruizione, è fatto obbligo il rispetto dei princìpi generali previsti dall’art. 31 del d.lgs. n. 150/2015, dall’art. 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 e dagli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/1999.

La misura non è cumulabile con gli esoneri previsti dal DL. n. 60/2024 agli articoli 21-22-23 e 24.

Lo stesso esonero, e con le medesime modalità, viene concesso ai datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di microimpresa o di piccola e media impresa, purché il datore di lavoro dimostri, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale, rispetto all’anno precedente, dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

1. Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi (art. 1, comma 48)

Viene modificato il trattamento fiscale delle auto concesse come fringe benefits ai dipendenti, promuovendo le alimentazioni meno inquinanti. In particolare, l’articolo modifica l’articolo 51 comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi in materia di tassazione dei redditi di lavoro dipendente (DPR n. 917/1986) nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione.

Si stabilisce, al riguardo, che ai fini della formazione del reddito del dipendente, verrà considerato imponibile un ammontare pari al 50 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. Tale importo sarà calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’Automobile club d’Italia, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente.

La percentuale sarà ridotta al 10 per cento nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria ovvero al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

Le nuove disposizioni si applicheranno ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

6. Rinnovo parco autobus TPL (art. 1, comma 526)

Si prevede che le Regioni e le città metropolitane possano utilizzare, nel limite massimo del 25%, le risorse ad esse assegnate dal Piano Strategico nazionale della Mobilità Sostenibile per gli anni dal 2024 al 2028, per l’acquisto di autobus ad uso extraurbano con alimentazione diesel o ibrida ad emissione di gas di scarico della normativa Euro più recente. Per l’acquisto di tali veicoli, nel rispetto del richiamato limite, le Regioni e le Città metropolitane potranno utilizzare le risorse stanziate nel rispettivo programma di investimento, per gli investimenti in autobus ad uso extraurbano alimentati a metano, nonché per la realizzazione delle relative infrastrutture di supporto.

 

 

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