Ecobonus: dichiarazione ISEE e vincolo di proprietà 12 mesi
Circolare n. 69/2022 – AF 20/2022
Alcuni aspetti delicati nelle pratiche Ecobonus.
Come noto, il DPCM 4 agosto 2022, in vigore per gli acquisti dal 4 ottobre, ha introdotto, tra le diverse disposizioni (v. circolare n. 66/2022 – AF 19/2022 del 21.10.2022), l’incremento del 50% dei contributi per le persone fisiche con ISEE inferiore a 30mila euro.
Facendo seguito a diverse richieste di chiarimento pervenute dagli Associati circa le responsabilità derivanti da errate/false dichiarazioni del valore ISEE piuttosto che del non rispetto del limite di proprietà di almeno 12 mesi da parte dell’acquirente, Federauto ha contattato il MISE.
Relativamente al primo aspetto, pur avendo suggerito l’importanza di inserire in piattaforma un controllo automatico presso l’INPS circa la validità/veridicità del prot. INPS-ISEE fornito dal cliente, il MISE ci ha confermato che al momento tale opzione non è percorribile ma che i controlli possono essere effettuati solo ex post. A tale scopo è stata prevista unicamente una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000 da far firmare al cliente, la quale però – a nostro avviso – non fornisce una completa tutela al concessionario qualora il valore ISEE dovesse risultare falso. In tal caso si suggerisce di ottenere dal cliente, oltre alla sottoscrizione di tale dichiarazione sostitutiva (da caricare in piattaforma) anche la copia dell’attestazione ISEE rilasciata dall’INPS da conservare nel fascicolo della specifica pratica Ecobonus.
Riguardo il secondo aspetto, Federauto ha rappresentato i rischi connessi all’impossibilità di verificare il rispetto del vincolo della proprietà da parte dell’acquirente, pur inserendo tale obbligo nelle disposizioni contrattuali e facendo firmare la dichiarazione di presa d’atto del mantenimento della proprietà per almeno 12 mesi.
L’attuale normativa vigente (DM 20 marzo 2019) non prevede, infatti, un regime sanzionatorio specifico per l’inosservanza di tali nuovi obblighi disciplinando solamente, all’art. 8 del citato decreto ministeriale, l’applicazione della revoca del credito di imposta per il mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa: “in caso di accertata indebita fruizione totale o parziale del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste, è disposta la revoca del credito d’imposta concesso e si procede contestualmente al recupero dello stesso, ai sensi dell’art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale ed amministrativo”.
È evidente che tale meccanismo non risulta adeguato all’operativa delle imprese e in assenza di disposizioni sanzionatorie specifiche, occorre essere consapevoli che esiste un rischio intrinseco connesso al rimborso del bonus anticipato qualora la Casa automobilistica si trovasse in una condizione di revoca del credito di imposta.