DL Milleproroghe 2016 – Trasmissione alla Camera dei Deputati
Circolare n. 6/2016
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30.12.2015, è stato pubblicato il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (c.d. milleproroghe).
Il provvedimento, che è entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stato trasmesso alla Camera dei Deputati per l’inizio dell’iter di conversione in legge che dovrà concludersi nel consueto termine di 60 giorni.
Si riporta di seguito una sintesi delle principali disposizioni di interesse.
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
Accertamento e riscossione tributi locali (art. 10)
Il comma 1 proroga, dal 31 dicembre 2015 al 30 giugno 2016, la possibilità per i Comuni di avvalersi di Equitalia per l’accertamento e la riscossione dei tributi locali.
Al riguardo si segnala che l’art. 7, comma 2, lettere gg-ter) e gg-quater) del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 stabiliva che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate, cessavano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate. A decorrere dalla stessa data, se non fossero intervenute proroghe annuali, i comuni avrebbero provveduto ad effettuare la riscossione spontanea delle loro entrate.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGISLAZIONE D’IMPRESA
Giustizia amministrativa (art. 2)
Viene differita al 1° luglio 2016 la decorrenza dell’obbligo della sottoscrizione di tutti gli atti e provvedimenti con firma digitale.
Viene inoltre introdotta una nuova disposizione in base alla quale si avvia, fino al 30 giugno 2016, un periodo di sperimentazione, presso i TAR ed il CdS, delle nuove disposizioni relative al processo telematico che sono in via di emanazione con DPCM. Le modalità concrete della sperimentazione sono demandate agli organi della giustizia amministrativa.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E LOGISTICA
1. Contratti di appalto (art. 7, comma 1)
Viene ulteriormente prorogato agli affidamenti effettuati fino al 31 luglio 2016, l’aumento al 20% (in luogo del 10% previsto dall’art. 26-ter, comma 1, D.L. 69/2013) dell’anticipo dell’importo contrattuale concesso per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal codice dei contratti pubblici (D.Lgs., n. 163/2006), affidati a seguito di gare.
2. Qualificazione soggetti esecutori di lavori pubblici (art. 7, comma 2)
Con alcune modifiche all’art. 253 del D.Lgs. 163/2006 Codice degli appalti pubblici, viene prorogata al 31 luglio 2016 la validità di alcune procedure per le attestazioni dei requisiti prescritti per gli esecutori di lavori pubblici ai fini, rispettivamente, della qualificazione e delle procedure di affidamento.
3. Qualificazione contraenti generali (art. 7, comma 3)
Viene prorogato al 31 luglio 2016 il termine entro il quale, per le iscrizioni richieste o rinnovate al sistema di qualificazione dei contraenti generali, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa può essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi del regolamento, per importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali per la Classifica II e per la Classifica III, in nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali.
4. Documentazione con copia conforme attestazioni SOA (art. 7, comma 4)
Viene, inoltre, prorogato al 31 luglio 2016 il termine entro il quale, ai fini dell’attestazione dell’idoneità tecnica organizzativa, i soggetti in possesso di attestazioni SOA per classifica illimitata, possono documentare l’esistenza del requisito a mezzo copia conforme delle attestazioni possedute.
5. Proroga disciplina Noleggio con Conducente e taxi (art. 7, comma 5)
Viene prorogato al 31 dicembre 2016 il termine per l’emanazione, con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, di urgenti disposizioni attuative della legge 21/1992 sul trasporto pubblico non di linea, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Viene, conseguentemente, estesa fino a tale data l’ulteriore sospensione dell’efficacia delle modifiche apportate alla richiamata legge dall’art. 29 comma 1 quater del Decreto legge 207/2008.
6. Pubblicazione telematica dei bandi e avvisi di gara (art. 7, comma 7)
Viene posticipata al 1° gennaio 2017 l’entrata in vigore delle modifiche al regime di pubblicità legale degli appalti pubblici introdotte dall’articolo 26, comma 1-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che hanno previsto il superamento dell’obbligo di pubblicazione degli avvisi e bandi su alcuni quotidiani.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA
Sistri (art. 8, comma 1)
Si proroga di un anno – dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 — il periodo transitorio “di adeguamento” al Sistri, durante il quale i nuovi obblighi “informatici” di tracciamento convivono con formulari, registri di carico/scarico e Mud (cd. “doppio binario”).
Fino alla fine del 2016, quindi, continueranno ad applicarsi – e saranno sanzionabili — gli adempimenti e gli obblighi “cartacei” di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.lgs 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.lgs 205/2010, mentre con riferimento alle violazioni delle regole Sistri continueranno ad essere sanzionabili solo la mancata iscrizione o il mancato versamento del contributo annuale.
Slitta, pertanto, al 1° gennaio 2017 l’applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di tracciamento informatico dei rifiuti.
Sempre con riferimento al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, inoltre, la norma proroga di un anno — dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 — anche il termine finale di efficacia del contratto con l’attuale gestore del servizio (e di indennizzo dei costi di produzione consuntivati).