Disegno di legge Bilancio 2025
Circolare n. 57/2024 – AF 28/2024
Si evidenziano le principali misure contenute nel disegno di legge di bilancio in discussione in Parlamento.
Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi – Tassazione auto in fringe benefit
Si intende modificare il trattamento fiscale delle auto concesse come fringe benefits ai dipendenti, promuovendo le alimentazioni meno inquinanti. In particolare, l’articolo modifica l’articolo 51 comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi in materia di tassazione dei redditi di lavoro dipendente (DPR 917/1986) nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione.
Si stabilisce, a riguardo, che ai fini della formazione del reddito del dipendente, verrà considerato imponibile un ammontare pari al 50 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. Tale importo sarà calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’Automobile club d’Italia, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente. 30 La percentuale sarà ridotta al 10 per cento nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria ovvero al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in. Le nuove disposizioni si applicheranno ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Rivalutazione terreni
Viene resa strutturale la norma (originariamente prevista dalla Legge di Bilancio 2001 e, da ultimo prorogata, con la Legge di Bilancio 2024), che permette la rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola, mediante pagamento di un’imposta sostitutiva. In particolare, i terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale a tale data, a condizione che lo stesso sia assoggettato, a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. Le aliquote delle imposte sostitutive delle imposte dirette sono stabilite nella misura del 16% e andranno versate entro il 30 novembre di ciascun anno. Le imposte sostitutive potranno essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 novembre.
Misure in materia di tracciabilità delle spese
Si interviene sul testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), apportando alcune modifiche in materia di tracciabilità delle spese ai fini della loro deducibilità, con decorrenza dal 1° gennaio 2025.
In particolare, ai fini delle imposte sui redditi, il comma 1, lett. a) dispone che le spese per vitto e alloggio sostenute o rimborsate analiticamente ai dipendenti, nonché le spese per viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (come taxi e noleggio con conducente), sono deducibili solamente se i relativi pagamenti siano effettuati tramite sistemi di pagamento tracciabili (ossia, con versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Il comma 1, lett. b), applica lo stesso principio con riguardo alla determinazione del reddito di lavoro autonomo. Quindi, anche in tal caso, viene previsto che le spese per prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente), addebitate analiticamente ai committenti, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se effettuate tramite sistemi di pagamento tracciabili (ossia, con versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Il comma 1, lett. c), prevede un analogo intervento normativo anche per quanto riguarda la determinazione del reddito d’impresa. Di conseguenza, le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, come per le precedenti ipotesi, sono deducibili se effettuate con 10 sistemi di pagamento tracciabili (versamento bancario o postale ovvero carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Il comma 1, lett. d), estende il regime di tracciabilità, sopra specificato, a tutte le spese di rappresentanza, indipendentemente dai vigenti limiti di deduzione. Ai sensi del comma 2, inoltre, le nuove disposizioni trovano applicazione anche ai fini dell’Irap.
Sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale
Si demanda ad appositi provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con il comandante generale della Guardia di Finanza, per la procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale in materia di imposte dirette e indirette, anche disponendo la possibilità che i verbalizzanti possano firmare digitalmente la copia informatica del documento preventivamente sottoscritto, anche in via analogica, dal contribuente. Viene, inoltre, disposto che, in caso di firma analogica del documento da parte del contribuente, i verbalizzanti devono attestare la conformità della copia informatica al documento analogico, ai sensi dell’articolo 22 del Codice dell’Amministrazione Digitale (di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005).
Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni
La disposizione proroga, per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, la maggiorazione del costo del lavoro, ammesso in deduzione ai fini Irpef e Ires, riguardante i nuovi assunti a tempo indeterminato introdotta, in via sperimentale per il 2024, dal primo modulo di applicazione di Riforma dell’Irpef (articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023).
La maggiorazione del 20% (o del 30% in caso di assunzioni per particolari categorie di lavoratori), è concessa per gli incrementi occupazionali che si avranno nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e nei due successivi rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente. In particolare, per poter beneficiare della maggiorazione, le imprese dovranno registrare un incremento occupazionale per ogni anno rispetto al precedente. Da ultimo, è stabilito che, nella determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per ciascun periodo d’imposta in cui è vigente l’incentivo non si tiene conto delle disposizioni agevolative medesime.
Nuova Sabatini
Viene previsto un rifinanziamento della legge “Nuova Sabatini” per l’acquisto dei beni strumentali d’impresa, pari 1,7 miliardi dal 2025 al 2029.
Detassazione dei premi di risultato
La disposizione conferma l’aliquota dell’imposta sostitutiva dei premi di produttività al 5% per tutto il triennio 2025, 2026, 2027 e non per il solo anno a venire come avvenuto nelle scorse leggi di bilancio. L’aliquota al 5% è sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, sui premi di produttività di ammontare variabile e sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa, entro un limite di € 3.000,00 annui, di cui all’art. 1, commi da 182 a 188, della legge n. 208/2015.
Si ricorda che tale misura agevolativa è prevista in favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente che, nell’anno precedente quello di percezione delle somme, non abbiano superato gli € 80.000,00 annui di reddito.