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Diagnosi energetica obbligatoria per le grandi imprese: scadenza 5 dicembre 2015

Circolare n. 43/2015 – CO 11/2015

Si comunica che ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 102/2014 di recepimento della direttiva sull’efficienza energetica 2012/27/UE, le grandi imprese, come definite dall’articolo 2, lettera v), dello stesso provvedimento, sono obbligate ad effettuare una diagnosi energetica entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, ad opera di esperti qualificati e/o accreditati. 

La grande impresa è l’impresa che occupa almeno 250 dipendenti ovvero l’impresa che, sebbene occupi un numero minore a 250 persone, presenti un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro e un totale bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro. 

Il Ministero dello Sviluppo Economico con un documento di maggio 2015 (Allegato 1) ha fornito i chiarimenti in tema di diagnosi energetica.

L’impresa è soggetta all’obbligo entro il 5 dicembre dell’anno n-esimo, a decorrere dal 2015, solo se la condizione di grande impresa si è verificata per i due esercizi precedenti a tale anno. 

Fino al 19 luglio 2016, le diagnosi energetiche possono essere condotte da ESCo (società di servizi energetici), esperti in gestione dell’energia o auditor energetici anche se non in possesso di certificazioni rilasciate sotto accreditamento. A decorre da tale data, invece, le diagnosi devono essere eseguite solo da soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi del regolamento comunitario n. 765 del 2008.

Qualora la diagnosi energetica sia stata eseguita prima del 5 dicembre 2015 resta valida purché conforme ai criteri minimi dell’allegato 2 del D.lgs. 102/2014 ed è valida 4 anni, a partire dalla data di redazione del rapporto di diagnosi energetica. Se la diagnosi è scaduta prima del 5 dicembre 2015 occorre farne una nuova.

 Sanzioni

Le sanzioni amministrative pecuniarie sono di due tipologie:

  • omessa diagnosi da 4.000 a  40.000 €;
  • diagnosi non conforme alle prescrizioni dell’art. 8 da 2.000 a 20.000 €.

Esclusioni

L’obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione  in questione  includa  un  audit  energetico realizzato  in  conformità  ai  dettati  di  cui  all’allegato  2  del D.Lgs. 102/2014. I risultati  di  tali  diagnosi  sono  comunicati all’ENEA e all’ISPRA che ne cura la conservazione.

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Infine, si comunica che con riferimento alle piccole e medie imprese (soggetti esclusi dall’obbligo di diagnosi energetica), il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il decreto interministeriale del 12 maggio 2015, hanno dato avvio al programma destinato a rendere più efficienti i consumi energetici delle PMI, consentendo alle Regioni e Province autonome di presentare programmi finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI.

L’iniziativa, prevista dalle norme di recepimento della Direttiva sull’efficienza energetica, mette a disposizione 15 milioni di euro nel 2015 per il cofinanziamento di programmi regionali volti ad incentivare gli audit energetici nelle PMI o l’adozione di sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001.


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