Decreto MIT per autoisolamento passeggeri in ingresso in Italia
Circolare n. 33/2020 – CT 6/2020
Il Decreto prevede un regime agevolato per gli ingressi per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 72 ore e non trova applicazione per il personale viaggiante delle imprese con sede legale in Italia.
La Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, d’intesa con il Ministro della Salute ha firmato il DM 120 (in allegato) in cui sono stabilite, ai sensi dell’art. 1, punto 5 del DPCM dell’11 marzo 2020, nuove regole per gli ingressi di passeggeri in Italia, con qualsiasi modalità di trasporto, con validità dal 17 marzo fino al prossimo 25 marzo.
In particolare, il Decreto al fine di contenere l’epidemia Covid-19 e tenuto conto del principio di reciprocità ha disposto che:
- Tutte le persone fisiche in ingresso in Italia, con qualsiasi modalità di trasporto (aereo, marittimo, ferroviario e stradale) anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare il proprio ingresso all’Azienda Sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni. In caso di insorgenza di sintomi in tale periodo sono obbligate a segnalarlo all’Autorità sanitaria, con tempestività, tramite i numeri dedicati all’emergenza.
- In deroga a quanto sopra esposto, esclusivamente per gli ingressi per comprovati motivi di lavoro e di durata non superiore a 72 ore – prorogabili per specifiche esigenze di altre 48 ore – le persone fisiche in entrata in Italia sono tenute a presentare una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR del 2000, nella quale attestino la motivazione lavorativa dell’ingresso. Con tale dichiarazione le persone in entrata devono assumere l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità sanitaria l’eventuale insorgenza di sintomi da Covid-19, attraverso i numeri dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.
- Le disposizioni esposte ai punti 1) e 2) non trovano applicazione per il personale viaggiante appartenente a imprese con sede legale in Italia.
- Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle indicazioni del DM è sanzionato ai sensi dell’artt. 650 del Codice penale (arresto fino a 3 mesi ammenda fino a € 206).