Decreto legge fiscale – Trasmissione in Parlamento
Circolare n. 56/2016 – AF 13/2016
Si comunica che è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 294, del 24 ottobre u.s., il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili “.
Il provvedimento, che è entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stato trasmesso alla Camera dei Deputati e assegnato alle Commissioni riunite Bilancio e Finanze per l’inizio dell’iter di conversione in legge che dovrà concludersi nel consueto termine di 60 giorni.
Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali disposizioni di interesse per il Sistema.
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
1. Soppressione di Equitalia (art. 1)
L’articolo in esame prevede, a decorrere dal 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia, con cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione.
Dalla predetta data, l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale viene attribuito all’Agenzia delle Entrate ed è svolto dall’ente pubblico economico, denominato “Agenzia delle entrate-Riscossione”, che subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia.
L’Agenzia delle Entrate dovrà monitorare costantemente l’attività della “Agenzia delle Entrate-Riscossione”, secondo principi di trasparenza e pubblicità. L’ente dovrà operare nel rispetto dei principi di legalità e imparzialità, con criteri di efficienza gestionale, economicità dell’attività ed efficacia dell’azione, garantendo la massima trasparenza degli obiettivi stessi, dell’attività svolta e dei risultati conseguiti.
L’ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Ne costituiscono organi il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il comitato di gestione è composto dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, in qualità di Presidente dell’ente, e da due componenti nominati dall’Agenzia medesima, tra i propri dirigenti. Tra i compiti del comitato quello di deliberare il piano triennale per la razionalizzazione delle attività di riscossione e gli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica finalizzata alla riduzione delle spese di gestione e di personale.
Lo statuto dovrà essere approvato con DPCM, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Lo statuto disciplina le funzioni e le competenze degli organi, indica le entrate dell’ente, stabilendo i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le Amministrazioni statali, al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’attività. Lo statuto dovrà disciplinare i casi e le procedure, anche telematiche, di consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale, altresì promuovendo la partecipazione dei soggetti interessati.
Viene espressamente stabilito che l’ente potrà avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, competente per territorio, e potrà stare in giudizio, avvalendosi direttamente di propri dipendenti, davanti al tribunale e al giudice di pace, salvo che, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l’Avvocatura dello Stato, sentito l’ente, assuma direttamente la trattazione della causa.
Quanto al personale, tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data del 1° luglio 2017, il personale delle società del Gruppo Equitalia, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica maturata alla data del trasferimento, è trasferito all’ente pubblico economico, previo superamento di apposita procedura di selezione e verifica delle competenze, in coerenza con i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
Il personale delle società del Gruppo Equitalia, proveniente da altre amministrazioni pubbliche sarà, invece, ricollocato nella posizione economica e giuridica originariamente posseduta nell’amministrazione pubblica di provenienza.
Entro la data dal 1° luglio 2017:
- l’Agenzia delle Entrate deve acquistare, al valore nominale, le azioni di Equitalia S.p.A., detenute dall’INPS; a seguito di tale acquisto e in proporzione alla partecipazione societaria detenuta alla data dello stesso acquisto, sarà trasferito in capo al cessionario l’obbligo di versamento delle somme da corrispondere a qualunque titolo, in conseguenza dell’attività di riscossione svolta fino a tale data;
- le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute da Equitalia S.p.A., saranno cedute a titolo gratuito al Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- gli organi societari di Equitalia dovranno deliberare i bilanci finali di chiusura corredati dalle relazioni di legge, che saranno trasmessi per l’approvazione al MEF. Ai componenti degli organi delle società soppresse saranno corrisposti compensi, indennità ed altri emolumenti solo fino alla data di soppressione. Per gli adempimenti successivi, ai predetti componenti spetterà esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dal rispettivo ordinamento.
Tutte le operazioni suelencate sono esenti da imposizione fiscale.
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il direttore dell’Agenzia delle Entrate dovranno stipulare annualmente un atto aggiuntivo per individuare:
- i servizi dovuti;
- le risorse disponibili;
- le strategie per la riscossione dei crediti tributari, con particolare riferimento alla definizione delle priorità, mediante un approccio orientato al risultato piuttosto che al processo;
- gli obiettivi quantitativi da raggiungere in termini di economicità della gestione, soddisfazione dei contribuenti per i servizi prestati, e ammontare delle entrate erariali riscosse, anche mediante azioni di prevenzione e contrasto dell’evasione ed elusione fiscale;
- gli indicatori e le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi;
- le modalità di vigilanza sull’operato dell’ente da parte dell’Agenzia, anche in relazione alla garanzia della trasparenza, dell’imparzialità e della correttezza nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti;
- la gestione della funzione della riscossione con modalità organizzative flessibili, che tengano conto della necessità di specializzazioni tecnico-professionali, mediante raggruppamenti per tipologia di contribuenti, ovvero sulla base di altri criteri oggettivi preventivamente definiti e finalizzati ad ottimizzare il risultato economico della medesima riscossione;
- la tipologia di comunicazioni e informazioni preventive volte ad evitare aggravi moratori per i contribuenti, ed a migliorarne il rapporto con l’amministrazione fiscale, in attuazione della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Il mancato raggiungimento, da parte dell’ente, degli obiettivi stabiliti nell’atto aggiuntivo costituirà risultato particolarmente negativo della gestione, salvo sia attribuibile a fattori eccezionali o comunque non tempestivamente segnalati al MEF, per consentire l’adozione dei necessari correttivi.
Fino alla data del 1° luglio 2017, l’attività di riscossione dovrà proseguire nel regime giuridico vigente. In sede di prima applicazione, entro il 30 aprile 2017, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l’Amministratore delegato di Equitalia S.p.A. è nominato commissario straordinario per l’adozione dello statuto dell’ente e per la vigilanza e la gestione della fase transitoria.
2. Disposizioni in materia di riscossione locale (art. 2)
Con l’articolo in esame, viene fissato al 31 maggio 2017, il termine a decorrere dal quale le società del Gruppo Equitalia cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate.
Viene stabilita, tuttavia, la possibilità, per gli Enti locali, di continuare ad avvalersi, per sé e per le società da essi partecipate, del soggetto preposto alla riscossione nazionale, per l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione, con deliberazione da adottarsi entro il 1° giugno 2017 oppure entro il 30 settembre di ogni anno.
3. Potenziamento della riscossione (art. 3)
Viene stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’Agenzia delle Entrate possa utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge.
All’articolo 72-ter del DPR n. 602 del 1973, viene inserito il comma 2-ter, che concede la possibilità all’Agenzia delle Entrate di acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell’INPS.
4. Disposizioni recanti misure per il recupero dell’evasione (art. 4)
Viene disposta la sostituzione della disciplina dettata dall’art. 21 del DL n. 78 del 2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010, in materia di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.
La nuova disciplina prevede che, con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini IVA, i soggetti passivi trasmettano telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali.
La comunicazione relativa all’ultimo trimestre, invece, dovrà essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio.
Il secondo comma prevede che i dati inviati dovranno comprendere almeno:
- i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- la data ed il numero della fattura;
- la base imponibile;
- l’aliquota applicata;
- l’imposta;
- la tipologia dell’operazione.
Infine, è previsto che gli obblighi di conservazione si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche, nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate.
Con il nuovo articolo 21-bis (“Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA”) del DL n. 78 del 2010, viene stabilito che i soggetti passivi debbano trasmettere, negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all’articolo 21, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’IVA. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.
Con successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, saranno stabilite le modalità e le informazioni da trasmettere con la nuova comunicazione.
La comunicazione dovrà essere presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
In caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi dovranno presentare una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.
Viene, inoltre, stabilito che l’Agenzia delle Entrate dovrà mettere a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, gli esiti derivanti dall’esame dei dati di cui al nuovo articolo 21, la coerenza tra i dati medesimi e la comunicazioni effettuata dal contribuente, nonché la coerenza dei versamenti dell’imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima. Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente dovrà essere informato dell’esito, con modalità previste con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Il contribuente potrà fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Si applica, inoltre, l’art. 54-bis, comma 2-bis, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (ai sensi del quale, se vi è pericolo per la riscossione, l’ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell’imposta), indipendentemente dalla condizioni ivi previste.
Il medesimo comma 2 dell’articolo in esame prevede, inoltre, l’inserimento nel DL n. 78, oltre che del succitato art. 21-bis, anche dell’art. 21 ter, rubricato credito di imposta, con efficacia a decorre dal 1° gennaio 2017.
La nuova disposizione prevede, a favore dei soggetti in attività nel 2017, per il sostenimento dei costi dovuti all’adeguamento tecnologico finalizzato all’effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle comunicazioni IVA periodiche, per una sola volta, un credito d’imposta pari a euro 100, spettante ai soggetti che, nell’anno precedente a quello in cui il costo per l’adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a euro 50.000.
Il credito non concorre alla formazione del reddito, ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini IRAP, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018.
È previsto, inoltre, l’attribuzione di un ulteriore credito d’imposta, di euro 50, in favore dei soggetti che inviano i dati delle fatture secondo le modalità di cui al sopra citato art. 21, del DL n. 78 del 2010, nonché di coloro che hanno esercitato l’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica, all’Agenzia delle Entrate, dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.
L’articolo in esame prevede, poi, l’inserimento all’art. 11 del D.lgs. n. 471 del 1997, dei commi 2-bis e 2-ter, ai sensi dei quali, per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura viene prevista una sanzione di euro 25, con un massimo di euro 25.000, escludendo l’applicazione, in tal caso, della disciplina dettata dal successivo art. 12, in materia di concorso di violazioni di norme tributarie.
Mentre, in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA è prevista una sanzione da euro 5.000 a euro 50.000.
A decorrere dal 1° gennaio 2017, inoltre, sono soppresse:
- la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio (art. 7, comma 12, del DPR n. 605 del 1973);
- gli elenchi riepilogativi, da presentare in via telematica all’Agenzia delle dogane, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea.
Il nuovo Decreto interviene, modificandolo, anche sulla disciplina di cui all’art. 8, comma 1, del DPR n. 322 del 1998, fissando il termine per la presentazione telematica, per l’IVA dovuta per il 2016, nel mese di febbraio, e per l’IVA dovuta a decorrere dal 2017, tra il 1° febbraio ed il 30 aprile.
È prevista inoltre la soppressione delle disposizioni dettate dai commi da 1 a 3 dell’art. 1, del DL n. 40 del 2010, concernenti l’obbligo, per i soggetti passivi IVA, delle comunicazioni delle cessioni di beni e prestazioni di servizi, con importo complessivo annuale superiore ad euro 10.000, effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede in Paesi c.d. “Black List”.
Tale disposizione si applica alle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e successivi.
Il nuovo Decreto sostituisce, altresì, la disposizione dettata dal comma 2 del dell’art. 2 del D.lgs. n. 127 del 2015.
La nuova disposizione proroga dal 1° gennaio 2017 al 1° aprile 2017, l’obbligo della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Viene, inoltre, stabilito che con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, potranno essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici.
Il Decreto in commento interviene anche sulla disciplina dettata dall’art. 50-bis, del DL n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, disponendo che, con riferimento ai beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario, l’imposta dovuta all’atto dell’estrazione del deposito IVA, ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato, sia assolta mediante versamento diretto, senza possibilità di compensazione.
Pertanto, il passaggio in un deposito IVA di beni di provenienza extracomunitaria non comporta più una modalità di assolvimento dell’imposta sostanzialmente differente rispetto a quella prevista per i beni oggetto di importazione senza l’introduzione in un deposito IVA, nel rispetto della reale finalità del regime sospensivo accordato a tale istituto.
Il soggetto responsabile dell’imposta dovuta all’atto dell’estrazione dal deposito IVA di un bene di provenienza extracomunitaria è individuato nel gestore del deposito, il quale dovrà effettuare il relativo versamento in nome e per conto del soggetto estrattore. Quest’ultimo recupererà l’imposta con le ordinarie modalità legate all’esercizio del diritto alla detrazione. Sono previsti, inoltre, obblighi di comunicazione da parte del gestore del deposito al momento dell’estrazione.
5. Dichiarazione integrativa a favore (art. 5)
L’articolo in esame prevede espressamente, in ottemperanza alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 13378/2016, che le dichiarazioni dei redditi, dell’IRAP, dei sostituti di imposta, dell’IVA potranno essere rettificate a favore del contribuente. L’eventuale credito di imposta che dovesse emergere dalla rettifica potrà essere utilizzato in compensazione.
In specie, vengono modificati i commi 8 e 8-bis, dell’art. 2, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, al fine di stabilire che le dichiarazioni dei redditi, dell’IRAP e dei sostituti d’imposta possano essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore reddito o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall’art. 43 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 (ai sensi del quale gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata).
L’eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito, risultante dalle dichiarazioni, può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997. Nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa, nonché l’ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione.
L’art. 8 del DPR 22 luglio 1998, n. 322, viene modificato al fine di stabilire che le dichiarazioni dell’IVA possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile mediante successiva dichiarazione da presentare, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall’art. 57 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (ai sensi del quale, gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento dell’imposta può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata).
L’eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni, presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, ovvero chiesto a rimborso, sempreché ricorrano, per l’anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa, i requisiti previsti dalla legge (art. 30 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633).
6. Definizione agevolata (art. 6)
Con l’articolo in esame, si introduce una definizione agevolata per i carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione, negli anni dal 2000 al 2015.
I debitori potranno estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi e gli interessi di mora provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura del 4,5% annuo (cfr. DPR n. 602/ 1973, art. 21, comma 1):
- delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- di quelle maturate a favore dell’agente della riscossione e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
Il debitore dovrà manifestare all’agente della riscossione la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata, rendendo, entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto (24 ottobre 2016), apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in argomento; in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
L’agente della riscossione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, dovrà comunicare ai debitori, che hanno presentato la dichiarazione, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, la prime due rate dovranno essere ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta pari ad un sesto delle somme dovute. La scadenza della terza rata non potrà superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non potrà superare il 15 marzo 2018.
In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero e il cui pagamento non può più essere rateizzato.
Viene stabilito che, a seguito della presentazione della dichiarazione, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione. L’agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
- mediante domiciliazione sul conto corrente, eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa;
- mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento mediante domiciliazione;
- presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
La definizione agevolata può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione, purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. In tal caso:
- ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;
- restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora;
- il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall’agente della riscossione.
Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali ha già integralmente corrisposto quanto dovuto in base alla definizione agevolata, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi.
Sono esclusi dalla definizione i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
- le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999;
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada (mentre la definizione agevolata potrà riguardare gli interessi).
7. Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate (art. 7)
Con l’articolo in esame, vengono riaperti i termini per la c.d. voluntary disclosure, di cui agli artt. da 5-quater a 5-septies del DL 28 giugno 1990, n. 167.
In specie, mediante aggiunta al decreto legge n. 167 del nuovo art. 5-octies (Riapertura dei termini della collaborazione volontaria), viene stabilito che, dalla data di entrata in vigore dell’articolo in commento (24 ottobre 2016) e sino al 31 luglio 2017, è possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria, a condizione che il soggetto che presenta l’istanza non l’abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste nel precedente regime.
L’integrazione dell’istanza, i documenti e le informazioni potranno essere presentati entro il 30 settembre 2017.
Le istanze dovranno essere presentate secondo modalità da stabilirsi con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà attenersi, tra gli altri, ai seguenti criteri:
- le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016;
- i termini di decadenza dell’accertamento (di cui all’art. 43 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, all’art. 57 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e all’art. 20, comma 1, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472), scadenti a decorrere dal 1° gennaio 2015, sono fissati al 31 dicembre 2018 per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa e al 30 giugno 2017 per le istanze presentate per la prima volta, ai sensi del citato comma 5 dell’art. 5-quinquies;
- per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria, gli interessati sono esonerati dalla presentazione delle nuove dichiarazioni IVA previste dal presente decreto, per il 2016 e per la frazione del periodo d’imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza, nonché, per le attività suscettibili di generare redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, gli interessati sono esonerati dalla indicazione dei redditi nella relativa dichiarazione, a condizione che le stesse informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento; in tal caso, i soggetti provvedono spontaneamente al versamento in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, di quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e, ove applicabili, sanzioni ridotte (ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 472/1997), per il 2016 e per la frazione del periodo d’imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza;
- limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, le condotte previste dall’articolo 648-ter.1 del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti previsti dagli artt. 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, sino alla data del versamento della prima o unica rata;
- gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all’istanza, entro il 30 settembre 2017, senza avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241; il versamento può essere ripartito in tre rate mensili di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2017. Il versamento delle somme dovute nei termini e con le modalità corrette comporta la definizione anche per l’ammontare delle sanzioni da versare per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, IRAP, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero ed IVA. Gli effetti della collaborazione volontaria decorrono dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della terza rata; in tali casi l’Agenzia delle Entrate comunica l’avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria con le modalità di notifica tramite posta elettronica. Se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine del 30 settembre 2017, le sanzioni sono determinate in misura pari al 60% del minimo edittale qualora ricorrano le ipotesi previste dalle lettere a), b) o c) dell’art. 5 del DL n. 167 e sono determinate in misura pari all’85% del minimo edittale negli altri casi; la medesima misura dell’85% del minimo edittale si applica anche alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di IRAP, di imposta sul valore degli immobili all’estero, di imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero, di IVA e di ritenute. Se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1) per una frazione superiore al 10% delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi o 1.2) per una frazione superiore al 30% delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato, l’Agenzia provvede al recupero delle somme ancora dovute, maggiorando le somme da versare del 10%. Se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1) per una frazione inferiore o uguale al 10% delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi o 1.2) per una frazione inferiore o uguale al 30% delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato, l’agenzia provvede al recupero delle somme ancora dovute, maggiorando le somme da versare del 3%. Se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura superiore alle somme da versare, l’eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione;
- se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute o qualora il versamento delle somme dovute risulti insufficiente, l’Agenzia, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria e limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della stessa, può applicare, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni di cui all’art. 5, commi da 1-bis a 1-quinquies del D.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014 (che disciplinava l’adesione agli inviti a comparire da parte del contribuente) e l’autore della violazione può versare le somme dovute in base all’invito a comparire, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, ovvero le somme dovute in base all’accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell’atto, oltre alle somme dovute in base all’atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, del presente decreto, entro il termine per la proposizione del ricorso, senza avvalersi della compensazione prevista dall’art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, per tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente si applicano, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, le modalità di notifica tramite posta elettronica certificata;
- viene stabilito che la misura della sanzione minima prevista per le violazioni dell’obbligo di dichiarazione, nei casi di detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, trova applicazione anche nel caso in cui sussista, prima dell’entrata in vigore della disposizione in commento, un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni. In tal caso, non trova applicazione il raddoppio delle sanzioni. Il nuovo Decreto prevede, inoltre, l’applicazione della pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni per chiunque, fraudolentemente, si avvalga della procedura della collaborazione volontaria, per far emergere attività finanziarie e patrimoniali, oppure contanti provenienti da reati diversi da quelli indicati all’articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a) del DL 167 del 1990.
Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria, per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta, commesse sino al 30 settembre 2016, anche contribuenti diversi da quelli per i quali valgono i nuovi obblighi dichiarativi a fini IVA e i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi che vi abbiano adempiuto correttamente.
Se la collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore i contribuenti:
- rilasciano unitamente alla presentazione dell’istanza una dichiarazione in cui attestano che l’origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli previsti dall’articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b) del DL n. 167;
- provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, all’apertura e all’inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all’interno di un apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza presso le quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;
- provvedono entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati al versamento dei contanti e al deposito valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura. Per i professionisti e intermediari che assistono i contribuenti nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, restano fermi gli obblighi prescritti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
Viene, infine stabilito che i comuni debbano inviare entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero i dati dei richiedenti alla predetta Agenzia al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati; le modalità effettive di comunicazione e i criteri per la creazione delle liste sono disciplinati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da adottarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione.
In fase di prima attuazione, le attività previste da parte dei comuni e dell’Agenzia delle Entrate vengono esercitate anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto l’iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero a decorrere dal 1° gennaio 2010 e ai fini della formazione delle liste selettive si terrà conto della eventuale mancata presentazione delle istanze di collaborazione volontaria.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO
Rifinanziamento Fondo PMI (art. 13)
La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 895 milioni di euro per l’anno 2016.
Ulteriori 100 milioni di euro potranno essere attribuiti al Fondo a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale «Imprese e competitività 2014?2020» gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico.