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Decreto-legge del 30 aprile 2021 n. 56 – Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

Circolare n. 34/2021

Proroga dei documenti di identità/riconoscimento e attività ispettori autorizzati alla revisione.

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Si comunica che il Decreto-legge del 30 aprile 2021 n. 56, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 103 del 30.04.2021, ha approvato alcune proroghe di termini legislativi.

Di seguito una sintesi di alcune delle principali disposizioni di interesse.

Proroga dei termini di validità dei documenti di riconoscimento e di identità nonché di permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio (art. 2)
Viene prorogata al 30 settembre 2021 la validità ad ogni effetto dei seguenti documenti di riconoscimento e di identità, con scadenza dal 31 gennaio 2020, rilasciati da amministrazioni pubbliche:

  • Documento di riconoscimento: ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana, o di altri Stati, che consenta l’identificazione personale del titolare;
  • Documento di identità: la carta d’identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano, o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare;
  • Documenti d’identità elettronici: i documenti analoghi alla carta d’identità elettronica rilasciati dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età.

La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Proroga di termini in materia di patenti di guida e revisione periodica dei veicoli (art. 5)
In considerazione del perdurare della situazione emergenziale determinata dalla diffusione del COVID-19, il comma 1 dell’articolo in commento, modificando quanto previsto dall’art. 13, comma 6, del DL 183/2020, dispone che per le domande per il conseguimento della patente di guida, presentate nel corso dell’anno 2020, la prova teorica è espletata entro il 31 dicembre 2021, mentre per le domande presentate tra il 1° gennaio 2021 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, la prova è espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda.

Inoltre, viene differito (comma 4) al 31 dicembre 2021 il termine fino al quale le revisioni dei veicoli (art. 80 CdS) effettuate tramite le Motorizzazioni, possono essere svolte, anche, dagli ispettori esterni autorizzati (DM 19 maggio 2017, pubblicato nella G.U. n. 139 del 17.06.2017). Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell’attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all’articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870.


						
												
						
						
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