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Decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5

Circolare n. 17/2022

Pubblicato in G.U. il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, entrato in vigore il 5 febbraio 2022.

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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 2022, n. 29 – ed è entrato in vigore il giorno successivo – il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, recante “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”. 

Si riporta, di seguito, una breve illustrazione delle disposizioni ivi previste.

1. Durata delle certificazioni verdi Covid-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti SARS-Cov-2 o di avvenuta guarigione dal Covid-19 (art. 1)

La disposizione, intervenendo sull’art. 9 del D.L. n. 52/2021 (cd. decreto “Riaperture”), rende illimitata la durata delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in seguito alla somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario (dose booster o terza dose), nonché delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate, per avvenuta guarigione, ai soggetti risultati positivi e guariti dopo il completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo.

Per i soggetti risultati positivi oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, la certificazione verde COVID-19 ha validità di sei mesi dall’avvenuta guarigione.

Ai fini dell’efficacia di tali certificazioni, valide dalla data di somministrazione della dose di richiamo o dall’avvenuta guarigione, non è prevista la necessità di ulteriori dosi di richiamo.

2. Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia (art. 3)

La disposizione in esame integra l’art. 9 del D.L. 52/2021 (cd. decreto “Riaperture”) con un nuovo comma (9-bis) consentendo l’accesso ai servizi e alle attività dove è richiesto il green pass rafforzato agli stranieri che si trovano in Italia anche se provengono da luoghi con regole vaccinali diverse.

Più precisamente, i soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione, con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario o dall’avvenuta guarigione da COVID-19, potranno accedere ai servizi e alle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l’obbligo di possedere il c.d. green pass rafforzato, previa effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo (avente validità di 48 ore dall’esecuzione se rapido o di 72 ore se molecolare).

Il tampone non è obbligatorio per i soggetti guariti successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario.

Nel caso di soggetti vaccinati con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l’accesso ai servizi ed alle attività per le quali è richiesto il cd. green pass rafforzato è consentito, in ogni caso, previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo (avente validità di 48 ore dall’esecuzione se rapido o di 72 ore se molecolare).

Viene, inoltre, aggiunto il comma 9-ter che prevede l’obbligo per i titolari o i gestori dei servizi e delle attività dove è consentito l’accesso solo con il green pass “rafforzato”, di verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle nuove prescrizioni sopra evidenziate in caso di accesso di stranieri.

Anche per le violazioni alle nuove disposizioni sulle certificazioni dei cittadini stranieri, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro (prevista dall’art. 4 del D.L. 19/2020), nonché la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 1 a 10 giorni per la violazione, per due volte, in giornate diverse, dell’obbligo di verifica da parte dei titolari o gestori di servizi.

3. Efficacia della certificazione verde Covid-19 nella zona rossa (art. 4)

La fruizione dei servizi e lo svolgimento delle attività limitati o sospesi dalla normativa vigente sono consentiti, anche in zona rossa, a coloro che sono in possesso del green pass “rafforzato”. Pertanto, le restrizioni previste nelle zone rosse, dovranno essere rispettate soltanto dalle persone non vaccinate.

4. Collegamenti con isole minori e trasporto scolastico dedicato (art. 5)

Viene estesa fino al 31 marzo p.v. la validità delle disposizioni introdotte dall’ordinanza del Ministro della Salute del 9 gennaio u.s., confermando, quindi, che:

  • ferma restando l’esclusione dall’obbligo di green pass rafforzato (art. 9-quater, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 – cd decreto Riaperture) per i minori di 12 anni e per le persone esenti dalla campagna vaccinale a seguito di idonea certificazione medica, l’accesso a e l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole minori (Tremiti, Pantelleria, Pelagie, Egadi, Ustica, Eolie, Sulcitane, del Nord Sardegna, Partenopee, Ponziane, Toscane, del Mar Ligure), ovvero per le isole lagunari e lacustri è consentito anche ai soggetti muniti di certificazione verde “semplice”, conseguita a seguito di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, per documentati motivi di salute e, per gli studenti di età pari o superiore a 12 anni, per la frequenza di corsi di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado. La validità della certificazione verde è di 48 ore dall’esecuzione del test, se di tipo rapido antigenico, e di 72 ore, se di tipo molecolare;
  • per gli studenti della scuola primaria e secondaria, di primo e secondo grado, è consentito l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto scolastico dedicato, senza il possesso di alcuna certificazione verde (Green pass), fermo restando l’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2  e di rispettare le specifiche linee guida di cui all’allegato n. 16 del DPCM 2 marzo 2021.

5. Gestione dei casi di positività all’infezione di SARS-Cov-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo (art. 6)

Ferma restando l’applicazione del regime di autosorveglianza per il personale scolastico, la norma interviene sulla gestione dei casi di positività degli alunni nel sistema educativo, scolastico e formativo, comprese le scuole paritarie e non paritarie e i centri provinciali per l’istruzione degli adulti, al fine di ridurre il ricorso alla didattica a distanza e favorire così le attività in presenza.

Con le nuove disposizioni sono abrogati l’art. 4 del D.L. del 7 gennaio 2022 n. 1 e il comma 1 dell’art. 30 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4.

In particolare, per quanto riguarda le istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all’art. 2, comma 2 del d.lgs. n.65/2017 (scuole dell’infanzia – servizi educativi per l’infanzia):

  • fino a quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, si prevede la prosecuzione dell’attività didattica in presenza, con l’utilizzo da parte dei docenti di mascherine FFP2 per un periodo di dieci giorni dal contatto con l’ultimo caso di positività. In tali casi è comunque obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o molecolare o anche un test antigenico autosomministrato, attestato da autocertificazione, alla prima comparsa dei sintomi e ripeterlo dopo cinque giorni qualora i sintomi perdurassero. I minori di anni 6 sono esclusi dall’obbligo di indossare le mascherine FFP2;
  • con cinque o più casi di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica la sospensione delle attività per la durata di cinque giorni. La sospensione si applica se l’accertamento del quinto caso si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del precedente.

Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale:

  • con un caso di positività in classe, la didattica prosegue per tutti in presenza, con obbligo di utilizzare mascherine FFP2 da parte di alunni e docenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto positivo;
  • con due o più casi di positività in classe l’attività in presenza prosegue, con l’applicazione del regime di autosorveglianza, per gli alunni che dimostrino di aver concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di aver effettuato la dose di richiamo. Coloro che posseggono un’esenzione dalla vaccinazione possono proseguire l’attività in presenza, su richiesta propria, se maggiorenni, o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, se si tratta di alunni minorenni, purché utilizzino le mascherine FFP2. Per tutti gli altri alunni si applica la didattica integrata per un periodo di cinque giorni. La disposizione specifica che si ricorre alla didattica integrata se l’accertamento del secondo caso sia intervenuto entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente.

Gli alunni per i quali non sia applicabile il regime di autosorveglianza dovranno effettuare una quarantena precauzionale di cinque giorni, al termine della quale potranno rientrare in classe purché in possesso dell’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare ed indossino mascherine FFP2 per i cinque giorni successivi al rientro a scuola.

Resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l’applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.

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