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Decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80

Circolare n. 49/2022

Pubblicato il decreto con le misure per il contenimento dei costi dell’energia elettrica anche per il terzo trimestre 2022.

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Sulla GU n. 151 del 30.06.2022, è stato pubblicato il Decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale”. Di seguito, una descrizione dei contenuti del provvedimento:

Art. 1 – Azzeramento oneri generali di sistema nel settore elettrico per il terzo trimestre 2022

Il presente articolo dispone che l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, provvede ad annullare, per il terzo trimestre 2022 (luglio – settembre), gli oneri generali del sistema elettrico, in continuità con quanto stabilito dal precedente decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 per il secondo trimestre 2022 (aprile – giugno).

In particolare, tale misura riguarderà sia le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione (con potenza disponibile fino a 16,5 kW), che le utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Art. 2 – Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il terzo trimestre dell’anno 2022

Si prevede che – in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi (stimati o effettivi) dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5%. Il medesimo articolo precisa inoltre che, qualora le predette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, il comma 3 del presente articolo prevede che l’ARERA mantenga inalterate, per il terzo trimestre dell’anno 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale, così come ridotte dal decreto legge 1 marzo 2022, n. 17 per il secondo trimestre del 2022. Per i clienti finali che consumano fino a 5.000 metri cubi all’anno, è prevista un’ulteriore riduzione delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas (riferite sempre al terzo trimestre 2022), fino a concorrenza dell’importo massimo di 240 milioni di euro.

Art. 3 – Disposizioni in materia di bonus sociale energia elettrica e gas

Vengono introdotte talune integrazioni alle disposizioni afferenti ai bonus sociali energia elettrica e gas, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, con la finalità di garantire una corretta interpretazione delle disposizioni ivi contenute, oltreché estendere l’applicazione dei bonus anche al primo trimestre 2022. Viene altresì disposto che l’ARERA definisca una specifica comunicazione nelle bollette dei clienti domestici indicando, in particolare, i recapiti telefonici a cui i consumatori possono rivolgersi per conoscere le modalità per poter beneficiare dei bonus sociali elettrico e gas.

Art. 4 – Disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale

Il presente articolo prevede che, con decreto del Ministero della Transizione Ecologica, da adottare entro il 15 luglio p.v., verrà disciplinato un “servizio di riempimento di ultima istanza” erogato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) – anche tramite accordi con società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso lo stretto coordinamento con Snam Rete Gas – con il quale, il medesimo gestore, provvede ad acquistare gas naturale, per finalità di stoccaggio, per poi procedere alla sua successiva rivendita entro il 31 dicembre 2022.

Il medesimo articolo prevede che il GSE provveda a comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero della Transizione Ecologica il programma degli acquisti di gas e l’ammontare delle risorse necessarie a finanziarli, nei limiti di un controvalore massimo pari a 4.000 milioni di euro. Tali risorse verranno trasferite, a titolo di prestito infruttifero, al GSE e dovranno essere restituite da quest’ultimo entro il 20 dicembre 2022.

Art. 5 – Garanzie per le esigenze di liquidità connesse allo stoccaggio del gas naturale

Con l’inserimento dell’art. 15-bis nel decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto aiuti) viene stabilito che le garanzie rilasciate da SACE Spa ai sensi dell’art. 15 dello stesso Decreto aiuti possono essere concesse anche in favore delle imprese che effettuano stoccaggio di gas.

Si ricorda che tali garanzie possono essere rilasciate fino al 31 dicembre 2022 da SACE S.p.a. per finanziamenti erogati da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali ed altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia.

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