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Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”

Circolare n. 22/2019

Il cd Dl Crescita è stato trasmesso in Parlamento ed assegnato alle Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera per l’avvio del consueto iter di conversione in legge.

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È entrato in vigore il 1° maggio il decreto-legge 20 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019).
Il testo del provvedimento, approvato in prima deliberazione nel Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2019 e, in seconda deliberazione, lo scorso 23 aprile, è stato trasmesso in Parlamento ed assegnato alle Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera per l’avvio del consueto iter di conversione in legge.
Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali disposizioni di interesse.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCO

1.      Maggiorazione dell’ammortamento per i beni strumentali nuovi (art. 1)

La disposizione prevede la reintroduzione dal 1° aprile 2019 fino al 31 dicembre 2019 del cd. super ammortamento per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, con l’inserimento, per la prima volta, di un tetto agli investimenti pari a 2,5 milioni di euro, superato il quale l’agevolazione non spetta per la parte eccedente. Gli investimenti devono avvenire dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

In particolare, la maggiorazione (al 130%) dell’ammortamento degli investimenti in beni strumentali nuovi fino a 2,5 milioni di euro, esclude dal beneficio i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (quindi autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli), mentre gli acquisti dei veicoli ad uso strumentale – indicati all’articolo 54, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), ed n) del Codice della Strada, rientrano nell’agevolazione. Sono quindi da ritenersi ricompresi autobus, veicoli commerciali, autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni, autoarticolati, autosnodati, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici o uso speciale, mezzi d’opera utilizzati nell’attività edilizia.

2.      Revisione mini-IRES (art. 2)

L’articolo in esame sostituisce la cosiddetta “mini IRES”, introdotta dalla legge di bilancio 2019, che prevedeva una riduzione di 9 punti percentuali dell’aliquota IRES (dal 24% al 15%) sugli utili reinvestiti. La norma, così come formulata, era di difficile attuazione a causa della complessità di determinazione delle basi imponibili.
La novellata disposizione prevede a regime, a partire dal periodo di imposta 2022, l’applicazione di un’aliquota IRES ridotta – nella misura del 20,5% (in luogo del 24%) – sugli utili reinvestiti, a prescindere dalla destinazione specifica degli stessi all’interno dell’organizzazione d’impresa.
In via transitoria, vengono previste le seguenti riduzioni dell’aliquota IRES sugli utili reinvestiti:

  • 1,5 punti percentuali (dal 24% al 22,5%) per il periodo di imposta 2019;
  • 2,5 punti percentuali (dal 24% al 21,5%) per il periodo di imposta 2020;
  • 3 punti percentuali (dal 24% al 21%) per il periodo di imposta 2021.

Il regime di favore si applica anche agli imprenditori individuali, alle società in nome collettivo ed alle società in accomandita semplice e, più in generale, ai soggetti IRPEF esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria.
Il beneficio fiscale spetta per un importo pari agli utili di esercizio accantonati a riserve, diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'”incremento di patrimonio netto“, registrato al termine dell’esercizio di riferimento, rispetto al patrimonio netto esistente al termine dell’esercizio precedente a quello di avvio dell’incentivo.
Per “incremento di patrimonio netto” deve intendersi la differenza tra:

  • il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta di riferimento, al netto degli utili accantonati a riserva agevolati nei periodi di imposta precedenti, e
  • il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Nel caso in cui l’impresa registri perdite o abbia perdite pregresse, atte a ridurre l’ammontare del reddito, al fine di conservare il beneficio nel tempo, la norma prevede la possibilità di riportare l’eventuale eccedenza di utili (rispetto all’ammontare del reddito) nell’esercizio successivo.
Nel caso di società che aderiscono al regime del consolidato nazionale o mondiale, la norma prevede che l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta debba essere utilizzato dalla società controllante. In caso di opzione per il regime di trasparenza, l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.
L’agevolazione può essere cumulata anche con altri benefici concessi, fatta eccezione di quelli che prevedono un regime di determinazione forfetaria del reddito (ad esempio, è il caso dei soggetti che beneficiano del regime della tonnage tax, dei cosiddetti “forfetari”, di coloro che determinano il reddito su base catastale).
Infine, la norma rinvia ad un apposito Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze per l’adozione di disposizioni di coordinamento e di attuazione della disciplina.

3.      Maggiorazione deducibilità IMU dalle imposte sui redditi (art. 3)

Ai fini del reddito di impresa e di lavoro autonomo, la disposizione in esame prevede un graduale aumento della deducibilità dalle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) dell’IMU corrisposta sugli immobili strumentali. In particolare, tale deducibilità:

  • per il periodo di imposta 2019, viene incrementata dall’attuale 40% al 50%;
  • per i periodi di imposta 2020 e 2021, passa dal 50% al 60%;
  • a decorrere dal periodo di imposta 2022, viene stabilita nella misura, a regime, del 70%.

Dopo l’incremento della percentuale di deducibilità dell’IMU avvenuto con la legge di bilancio 2019 (dal 20% al 40%), la disposizione in esame è un ulteriore passo nella direzione auspicata dalla Confederazione che, da tempo, chiede la totale deducibilità dell’imposta comunale sugli immobili strumentali.

4.      Modifiche alla disciplina del “Patent Box” (art. 4)

L’articolo in esame attribuisce ai soggetti interessati dal regime c.d. “Patent Box” (trattasi dell’agevolazione fiscale sui redditi derivanti da beni immateriali, i cui costi di sviluppo sono stati sostenuti in Italia) la possibilità di accedere all’agevolazione mediante la determinazione diretta del beneficio, rimandando il confronto con l’Agenzia delle Entrate ad una successiva fase di controllo.
In caso di successiva rettifica del reddito escluso da imposizione, in seguito al controllo dell’Agenzia delle Entrate, la sanzione per infedele dichiarazione non trova applicazione qualora, nel corso dell’accesso, ispezione, verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso.
La disciplina, così come novellata, è alternativa, previa opzione da parte del contribuente, a quella ordinaria basata sull’accordo preventivo (disciplinato dall’art. 31-ter del D.P.R. n. 600 del 1973) e si applica, per tutti i contribuenti che intendano beneficiare dell’agevolazione, a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame.
Sia le modalità di svolgimento della fase successiva di controllo, da parte dell’Agenzia delle Entrate, sia l’individuazione della documentazione da consegnare al momento del controllo saranno determinate con un apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

5.      Rientro dei cervelli (art. 5)

La norma apporta significative modifiche al regime c.d. degli “impatriati” nonché al regime c.d. del “rientro dei cervelli”.
In particolare, per quanto riguarda gli “impatriati”, a partire dall’anno 2020, la nuova disposizione:

  • incrementa dal 50% al 70% la riduzione dell’imponibile;
  • semplifica le condizioni per accedere al regime fiscale di favore;
  • estende il regime di favore anche ai lavoratori che avviano un’attività d’impresa a partire dal periodo d’imposta 2020;
  • introduce maggiori agevolazioni fiscali (ulteriore riduzione dell’imponibile e possibilità di acquistare case di proprietà) per ulteriori 5 periodi d’imposta in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni);
  • prevede una ulteriore riduzione dell’imponibile (pari al 90%) nel caso in cui i soggetti trasferiscano la residenza in una delle regioni del Mezzogiorno.

Con riferimento, invece, ai docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dall’anno 2020:

  • si incrementa da 4 a 6 anni la durata del regime di favore fiscale;
  • si prolunga la durata dell’agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).

Inoltre, il regime di favore si applica anche ai lavoratori italiani e ai docenti e ricercatori italiani non iscritti all’AIRE, rientrati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2020, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato, ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi, nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia.
La norma in commento, infine, prevede una specifica sanatoria sia per i lavoratori “impatriati” che per i docenti e ricercatori non iscritti all’AIRE e già rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019.

6.      Modifiche al regime dei forfetari (art. 6)

La norma in commento adegua il regime forfetario alle modifiche apportate, al regime stesso, dalla legge di bilancio 2019 che, si ricorda, ha eliminato la soglia di 5.000 euro riferita alle spese sostenute per l’impiego di lavoratori, al di sopra della quale non era consentito l’accesso al regime forfettario.
La nuova disposizione prevede, quindi, che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario sono tenuti ad effettuare, ove abbiano dipendenti o collaboratori, le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Allo scopo di rendere maggiormente sostenibile, per il lavoratore, l’impatto delle ritenute fiscali dei primi mesi del 2019, l’ammontare complessivo delle ritenute, relative alle somme già corrisposte (precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame), è trattenuto, in tre rate mensili di uguale importo, sulle retribuzioni erogate a partire dal terzo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente disposizione.
Viene stabilito, inoltre, che anche i soggetti che, a partire dal 2020, applicheranno l’imposta forfetaria del 20% (introdotta dalla legge di bilancio 2019  per coloro che hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001  euro e 100.000 euro), saranno tenuti all’effettuazione delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente.

7.      Incentivi per la valorizzazione edilizia (art. 7)

La disposizione prevede, in via temporanea, sino al 31 dicembre 2021, un regime di tassazione agevolata, consistente nell’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa (200 euro ciascuna, per un importo complessivo di 600 euro), ai trasferimenti di fabbricati, acquisiti da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla loro demolizione e ricostruzione in chiave energetica e antisismica, anche con variazione volumetrica, qualora le norme urbanistiche vigenti lo consentano, e alla loro successiva vendita. Nel caso in cui non si verifichino le condizioni sopra indicate, le agevolazioni decadono e si prevede un regime sanzionatorio nonché il pagamento delle imposte ordinarie e degli interessi di mora dovuti.

8.      Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili (art. 9)

La norma in esame stabilisce che i maggiori o minori oneri, derivanti dall’attuazione di specifiche previsioni contrattuali che governano determinati strumenti finanziari, diversi da titoli ed obbligazioni, non concorrano alla formazione del reddito imponibile di tutti gli emittenti, oltre le banche, ai fini dell’imposta sul reddito delle società e del valore della produzione netta.

9.      Aggregazioni d’imprese (art. 11)

Al fine di incentivare la realizzazione di operazioni di aggregazione aziendale per consentire alle imprese di incrementare le loro dimensioni, la disposizione in esame prevede, per le operazioni effettuate dalla data di entra in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2022, il riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo da concambio che emerge da operazioni di fusione e di scissione, nonché del maggior valore iscritto dalla società conferitaria in ipotesi di conferimento di azienda (ex art. 176 del TUIR).
In particolare, la norma, reintroducendo la deroga al principio di neutralità fiscale tipico delle operazioni straordinarie, dispone il riconoscimento fiscale gratuito del maggior valore attribuito all’avviamento, nonché ai beni strumentali materiali ed immateriali, per effetto dell’imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio che emerge in sede di dette operazioni di aggregazione aziendale.
L’agevolazione trova applicazione qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto.

10.    Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino (art. 12)

La norma estende, anche nei rapporti commerciali tra Italia e San Marino, l’obbligo di fatturazione in modalità elettronica. A tal fine dovrà essere emanato un apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto le regole tecniche necessarie per l’applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica.
L’efficacia della disposizione è subordinata, in ogni caso, alla modifica del decreto ministeriale del 24 dicembre 1993 (che disciplina i rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino), da adottare sulla base di un accordo tra i due Stati.

11.    Vendita di beni tramite piattaforme digitali (art. 13)

La norma in esame differisce al 1° gennaio 2021 l’entrata in vigore della disposizione contenuta nel recente DL n. 135 del 2018 (art. 11-bis), che attribuisce, ai fini IVA, alle piattaforme digitali, che facilitano determinate vendite a distanza di telefoni cellulari, tablet, computer e laptop, il ruolo di soggetti che comprano e rivendono i beni al consumatore finale.
Per gli anni 2019 e 2020, pertanto, ritenendo utile avvalersi della collaborazione delle piattaforme digitali per far emergere la base imponibile IVA delle vendite a distanza che esse contribuiscono a facilitare, anche per beni diversi da cellulari, tablet, computer e laptop, la norma pone a carico di dette piattaforme obblighi di natura informativa.
In specie, viene stabilito che il soggetto passivo, il quale facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, le vendite a distanza, sia tenuto a trasmettere, per ciascun fornitore, la denominazione, la residenza o il domicilio, l’indirizzo di posta elettronica, il numero totale delle unità vendute in Italia e il valore delle vendite espresso, a scelta del soggetto passivo, in termini di ammontare totale dei prezzi di vendita o di prezzo medio di vendita.
L’obbligo informativo è richiesto in via sistematica con cadenza trimestrale secondo modalità che saranno stabilite con un apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Per vendite a distanza, devono comprendersi sia i beni importati sia i beni venduti all’interno dell’Unione Europea.
Il primo invio dei dati deve, comunque, essere effettuato nel mese di luglio 2019.
Per i medesimi anni 2019 e 2020, il soggetto passivo, il quale facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, le vendite a distanza, è, inoltre, ritenuto responsabile dell’imposta dovuta sulle vendite a distanza per le quali non abbia trasmesso, o abbia trasmesso in modo incompleto, i dati richiesti presenti sulla piattaforma, qualora non dimostri che l’imposta è stata assolta dal fornitore.

12.    Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali (art. 15)

La nuova disposizione consente la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, degli enti locali (regioni, province, città metropolitane e comuni), che non sono state ancora riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale.
La norma, quindi, prevede che gli enti territoriali, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della norma in commento, possono stabilire l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate, specificando, altresì, il numero di rate e la relativa scadenza (che non può superare il 30 settembre 2021), le modalità con cui il debitore manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata, i termini per la presentazione dell’istanza e, infine, i termini entro i quali l’ente territoriale o il concessionario trasmette al debitore la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare delle somme dovute per la definizione agevolata e le singole rate.
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una delle rate, nell’ipotesi di pagamento dilazionato, viene stabilito che la definizione non produce i suoi effetti e i pagamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

13.    Credito d’imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici da parte di distributori di carburante (art. 16)

La disposizione in esame, di natura interpretativa, chiarisce che il credito d’imposta previsto a favore dell’esercente dell’impianto di distribuzione, pari al 50% delle commissioni allo stesso addebitate a fronte di acquisti tramite mezzi di pagamento elettronici da parte di consumatori finali ed imprese, spetti solo a fronte delle commissioni bancarie relative a cessioni di carburanti e non anche a fronte di transazioni diverse.

14.    Credito d’imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali  (art. 49)

Per il periodo di imposta 2019, la norma in esame riconosce alle imprese, esistenti alla data del 1° gennaio 2019, un credito di imposta nella misura del 30% delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all’estero, fino ad un massimo di 60.000 euro.
Per l’anno 2020, il beneficio in parola è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 5 milioni.
La misura agevolativa, riconosciuta nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per gli aiuti de minimis, è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
La norma rinvia ad un apposito decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame), per stabilire le modalità applicative delle disposizioni in commento, con particolare riferimento alle spese ammesse al beneficio, alla procedura da seguire per usufruire del beneficio, all’elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali per cui è ammesso il credito d’imposta e, infine, alle procedure di recupero in casi di utilizzo illegittimo del credito d’imposta.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO, INCENTIVI E POLITICA DI COESIONE

1.        Istituzione Sezione “Small mid cap” nel Fondo di Garanzia PMI (art. 17, comma 1)

Nell’ambito del Fondo di Garanzia per le PMI viene istituita una Sezione Speciale accessibile anche alle imprese con un numero di dipendenti fino a 499 (small mid cap), finalizzata a garantire singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti con importo garantito fino a 5.000.000 di euro e con scadenza da 10 e fino 30 anni, erogati da banche e intermediari finanziari. Tali finanziamenti devono essere finalizzati per almeno il 60% a investimenti in beni materiali. Il rilascio della garanzia è a titolo oneroso.
L’operatività della Sezione speciale deroga al perimetro operativo ordinario del Fondo che, si ricorda, finora è intervenuto su operazioni di importo massimo garantito fino a 2,5 milioni di euro, presentate da imprese con un numero di dipendenti fino a 250, per concentrarsi su operazioni di lungo periodo oltre i 10 anni.
In considerazione del conseguente maggiore assorbimento sulle risorse del Fondo, viene incrementata la sua dotazione di 150 milioni per il 2019, rimandando ad un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la regolamentazione relativa alle tipologie di operazioni ammissibili, alle condizioni, ai criteri alle modalità di accesso alla garanzia della Sezione speciale stessa.

2.        Operatività ordinaria Fondo di Garanzia PMI (art. 17, commi 2 e 3)

L’art. 17, comma 2 eleva a 3,5 milioni di euro l’importo massimo garantibile dal Fondo per singola impresa, esclusivamente nel caso di operatività su portafogli di finanziamenti.
Il comma 3 veicola sull’operatività ordinaria del Fondo le risorse inutilizzate destinate ad alcune sezioni o riserve specifiche del Fondo stesso (garanzie a favore delle PMI operanti nei distretti industriali della concia, del tessile e delle calzature per opere di carattere collettivo per lo smaltimento o il riciclo dei rifiuti e delle acque ad uso industriale; garanzie su finanziamenti finalizzati all’introduzione di innovazioni di processo e di prodotto mediante l’uso di tecnologie digitali; controgaranzie su garanzie prestate dai consorzi di garanzia collettiva fidi operanti nelle aree depresse del territorio nazionale in base alla Delibera CIPE del 21 Aprile 1999 n. 47).

3.        Modifiche al decreto legislativo n. 112 del 1998 “Decreto Bassanini” (art. 18, commi 1 e 2)

Il comma 1 prevede la soppressione del comma 1, lettera r), secondo periodo dell’art. 18 del d.lgs. 112/98 (c.d. Decreto Bassanini).
La norma finora vigente consentiva, nelle Regioni che intendevano avvalersi di tale facoltà, di favorire l’attività di controgaranzia del Fondo di garanzia per le PMI svolta con confidi o altri intermediari finanziari garanti di primo livello, rispetto all’attività di garanzia svolta direttamente con le banche. L’obiettivo dichiarato dal legislatore è quello di sostenere la gestione accentrata del Fondo, eliminando la facoltà per le Regioni di calibrarne l’intervento sul proprio territorio in base alle caratteristiche del tessuto imprenditoriale locale.
Alle Regioni che si sono avvalse della predetta facoltà, il comma 2 concede massimo 6 mesi di tempo per adeguarsi al nuovo quadro delineato con l’intervento di cui al comma 1.

4.        Sostegno al social lending e al crowfunding (art. 18, commi 3-6)

L’intervento, in considerazione delle difficoltà di accesso al credito bancario per le PMI, mira a favorire lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento alle imprese.
A tal fine, a valere sulle disponibilità ordinarie del Fondo di garanzia per le PMI, viene prevista una sua nuova funzione addizionale con l’obiettivo di favorire le micro, piccole e medie imprese che realizzano progetti di investimento per il tramite di piattaforme on-line di social lending e di crowfunding.
La garanzia del Fondo potrà essere concessa anche in favore di soggetti che finanziano tali operazioni e potrà essere richiesta, per conto e nell’interesse dei soggetti finanziatori, dai gestori di piattaforme on-line di social lending o di crowfunding preventivamente accreditati, a seguito di apposita valutazione effettuata dal Consiglio di gestione del Fondo. In tal modo, oltre ad aprire un nuovo canale di intervento del Fondo – che potrà potenzialmente garantire anche persone fisiche – viene anche ampliata la platea dei soggetti richiedenti la garanzia del Fondo stesso.
La norma rinvia, infine, a un decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, la disciplina delle modalità e delle condizioni di accesso al Fondo, la determinazione della misura massima della garanzia concedibile, nonché i criteri per l’accreditamento delle piattaforme di social lending e di crowdfunding, stabilendo, al riguardo, che tra tali criteri debbano comunque figurare la trasparenza della modalità di determinazione del prezzo dei finanziamenti, l’affidabilità del modello di valutazione della rischiosità dei prenditori e il rispetto delle norme che regolano le attività riservate dalla legge a particolari categorie di soggetti.

5.       Modifiche alla misura “Nuova Sabatini” (art. 20)

Il massimale di finanziamento concedibile dalla misura “Beni strumentali – Nuova Sabatini” è fissato a 4 milioni di euro, in luogo del precedente stabilito a 2 milioni di euro. In sostanza, le imprese sono incentivate ad effettuare un volume di investimenti maggiore rispetto alla precedente disciplina. A fronte di tale aumento del finanziamento concedibile non sono state tuttavia stanziate ulteriori risorse. È giusto il caso di ricordare che il rifinanziamento della misura in argomento è stato disposto dall’articolo 1, comma 200 della legge di bilancio 2019, per un ammontare di 480 milioni di euro. Tale stanziamento è servito anche per l’accoglimento delle prenotazioni pervenute al MISE nel mese di dicembre 2018, inizialmente non soddisfatte per insufficienza di risorse.
La lettera b) dell’articolo, apporta semplificazioni nelle procedure di rendicontazione e liquidazione del contributo. In particolare si prevede che i contributi vengano erogati sulla base degli stadi di avanzamento del piano di investimento indicati nelle dichiarazioni del beneficiario (piuttosto che definiti nel decreto di concessione dell’agevolazione) e che per i finanziamenti di importo inferiore ai 100 mila euro i contributi vengano erogati in unica soluzione. Quest’ultima previsione elimina oneri amministrativi per le imprese che effettuano investimenti di minore entità.

6.        Sostegno alla capitalizzazione (art. 21)

La misura è finalizzata ad agevolare il rafforzamento della struttura patrimoniale delle PMI costituite in forma societaria, basando il proprio funzionamento sulla disciplina della “Nuova Sabatini”.
A fronte di finanziamenti a tasso agevolato contratti dalle imprese per la realizzazione di un piano di investimenti (identico meccanismo di funzionamento della Nuova Sabatini), è riconosciuto un contributo pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un tasso d’interesse del 5% per le micro e piccole imprese e del 3,575% per le medie imprese. Si fa presente che in via ordinaria il contributo riconosciuto dalla Nuova Sabatini è parametrato su un tasso di interesse convenzionale del 2,75%; dunque si registra un aumento significativo dell’intensità di aiuto riconosciuta in particolare alle micro e piccola impresa.
Per beneficiare dell’agevolazione, i soci dell’impresa, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento contratto per la realizzazione del piano di investimenti, dovranno versare una quota per l’aumento del capitale sociale.
Si ricorda che la base giuridica a cui si conforma la “Nuova Sabatini” è costituita dell’articolo 17 “Aiuti agli investimenti a favore delle PMI” del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato UE.
L’estensione degli obiettivi della “Nuova Sabatini” alla capitalizzazione delle PMI costituite in forma societaria è accompagnata dall’assegnazione di risorse aggiuntive per 80 milioni di euro, in un arco temporale che va dal 2019 al 2024.
È prevista l’adozione della disciplina di dettaglio con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

7.    Nuove imprese a tasso zero, Smart & Start Digital Transformation (art. 29)

Con il comma 1 viene modificata la disciplina sull’autoimprenditorialità di cui al Titolo I, Capo I del D.Lgs. 185/2000 (Nuove imprese a tasso zero), ampliandone la platea dei potenziali beneficiari e prevedendo una maggiore durata dei mutui concessi.
La platea dei beneficiari viene estesa alle imprese costituite da non più di 60 mesi (precedentemente 12 mesi), mentre la durata dei mutui agevolati passa da 8 a 10 anni.
Viene modificata la base giuridica dell’aiuto: la norma originaria prevede la concessione dell’aiuto in regime di de minimis; con le modifiche introdotte dal DL crescita gli aiuti potranno essere concessi sulla base del regolamento di esenzione (regolamento (UE) n. 651/2014), esclusivamente, però, alle imprese costituite da almeno 3 anni e non più di 5.
Quest’ultima modifica permette di deflazionare il regime de minimis utilizzato per molte sovvenzioni pubbliche, contenendo il rischio di superare il tetto dei 200.000 euro imposti dal de minimis.
Le imprese costituite da almeno 3 anni potranno beneficiare di una maggiore copertura delle spese ammissibili e dell’aumento del massimale dell’investimento: in luogo del 75% concesso in via ordinaria, potranno beneficiare del 90% di copertura delle spese, mentre l’investimento ammissibile viene portato a 3 milioni, raddoppiando quanto previsto in via ordinaria.
Viene esplicitamente indicata la possibilità di cumulare l’incentivo con altri aiuti di stato e con le agevolazioni in regime di de minimis.
Il comma 2 prevede l’emanazione entro 90 giorni di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per la ridefinizione della disciplina di attuazione della misura, prevedendo anche, per le imprese costituite da non più di 36 mesi, l’offerta di servizi di tutoraggio e la copertura dei costi iniziali di gestione, per una percentuale comunque non superiore al 20% del totale delle spese ammissibili.
Con i comma 3 e 4, il provvedimento autorizza il Ministero dello sviluppo economico a provvedere con decreto alla revisione della disciplina dettata per gli interventi per le aree di crisi industriale agevolati ai sensi alla legge n. 181 del 1989 e a quella relativa alla misura “Smart&Start Italia” destinata alle start-up innovative.
La revisione di cui al comma 3 dovrà essere improntata alla semplificazione e accelerazione delle procedure di accesso, concessione e erogazione delle agevolazioni, anche attraverso l’aggiornamento delle modalità di valutazione delle iniziative e di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari, nonché all’incremento dell’efficacia degli interventi.
Con i comma 5, 6 e 7 sono previsti incentivi alle imprese per l’adozione delle tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0, con uno stanziamento di 10 milioni l’anno per il 2019 e il 2020.
Le agevolazioni sono concesse in regime de minimis (quindi fino ad un massimo di 200.000 euro) oppure sulla base dell’articolo 29 del Reg. UE 651/2014 (“Aiuti  per  l’innovazione  dei  processi  e  dell’organizzazione”), con una intensità massima di aiuto pari al 50%.
Per l’accesso alle agevolazioni l’impresa deve avere determinati requisiti tra cui: operare in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere; avere conseguito con l’ultimo bilancio ricavi da vendite e prestazioni pari almeno a euro 500.000.

8.     Fondo indennizzo risparmiatori (art. 36, comma 2)

Con le modifiche introdotte dal Decreto crescita viene integrata la disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR).
Il FIR, istituito dall’art. 1, commi 493-501 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), è finalizzato ad erogare indennizzi a favore dei possessori di azioni e/o obbligazioni subordinate ingiustamente danneggiati dalle banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, a causa delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza.
Hanno accesso al Fondo i risparmiatori persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le microimprese.
Con la modifica all’art. 1, comma 494, della legge 145/2018, tra i soggetti ammessi alle prestazioni del FIR, oltre i successori mortis causa dei risparmiatori, vengono inclusi anche i loro familiari quali il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado, in possesso di strumenti finanziari delle predette banche a seguito di trasferimento per atto tra vivi.
Con le modifiche ai commi 496 e 497 viene precisato che l’indennizzo per gli azionisti è pari al 30% del costo di acquisto delle azioni inclusi i relativi oneri fiscali, mentre per gli obbligazionisti tale indennizzo è pari al 95% del costo di acquisto delle obbligazioni subordinate, inclusi anche in questo caso i relativi oneri fiscali.
Con la riformulazione del comma 501, viene stabilito che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze verranno definite le modalità di presentazione delle domande di indennizzo, nonché i piani di riparto delle risorse disponibili. Con il medesimo decreto verrà istituita e disciplinata una Commissione tecnica per l’esame e l’ammissione delle domande all’indennizzo del FIR; per la verifica delle violazioni massive e della sussistenza del nesso di causalità tra tali violazioni e il danno subito dai risparmiatori; nonché per l’erogazione dell’indennizzo da parte del FIR.
Con il nuovo comma 502-bis viene prevista, inoltre, una forma di indennizzo forfettario in relazione al possesso da parte dei risparmiatori di alcuni requisiti soggettivi ed oggettivi.
Previo accertamento da parte della citata Commissione tecnica, hanno diritto in via prioritaria all’erogazione da parte del FIR di un indennizzo forfettario dell’ammontare determinato ai sensi dei commi 496 e 497, i risparmiatori persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli, coltivatori diretti, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche alla data del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa – ovvero i loro successori mortis causa o il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado in possesso dei suddetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi – che soddisfano una delle seguenti condizioni: a) patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro; b) ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018. Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previsto dal comma 501 saranno stabilite anche le modalità di presentazione dell’istanza di erogazione dell’indennizzo forfettario.
Il limite di valore del patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore potrà essere elevato fino a 200.000 euro con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo assenso della Commissione europea.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

1.      Tempi di pagamento tra le imprese (art. 22)

La disposizione introduce, nell’ambito della disciplina generale sulla lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, l’obbligo per le società, a decorrere dall’esercizio 2019, di inserire, nel bilancio sociale, l’evidenza dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell’anno, individuando altresì gli eventuali ritardi medi  tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati.
Nel bilancio dovrà inoltre darsi conto anche delle politiche commerciali adottate con riferimento alle transazioni sopra evidenziate e delle eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

1.      Piano grandi investimenti nelle Zone Economiche Speciali (art. 34)

Per lo sviluppo di grandi investimenti delle imprese insediate nelle Zone economiche speciali, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, se nominata, l’Autorità politica delegata per la coesione, definisce le linee di intervento denominate “Piano grandi investimenti – ZES”, a cui sono destinati 50 milioni di euro per il 2019, 150 milioni di euro per il 2020 e 100 milioni di euro per il 2021 a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC).
Il Piano può essere utilizzato per investimenti, in forma di debito o di capitale di rischio, ovvero per sottoscrivere quote di fondi di investimento o fondi di fondi o di altri veicoli previsti dalla normativa europea che abbiano quale oggetto di investimento in forma di debito o di capitale di rischio. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, con decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri o, se nominata, dell’Autorità politica delegata per la coesione, sentito il Ministro dell’Economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali, sono disciplinate le linee di attività del Piano, l’ammontare degli investimenti, le modalità di individuazione del soggetto gestore, gli obiettivi e le specifiche di investimento oggetto di intervento da parte dello stesso Piano.
Possono essere stipulate convenzioni per la gestione del Piano o di una sua parte con soggetti individuati nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA ED ENERGIA

1.      Sisma Bonus (art. 8)

L’articolo amplia la platea dei soggetti destinatari delle agevolazioni previste per le attività presenti nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico. Si prevede infatti che il beneficio (che consiste nella detrazione fiscale del 75% in caso di miglioramento di una classe della classificazione energetica e dell’85% in caso di passaggio di due classi), oggi previsto solo per gli edifici in zona 1, sia esteso anche alle zone 2 e 3 di rischio sismico.

2.      Interventi di efficienza energetica e rischio sismico (art. 10)

La norma mira a favorire la riqualificazione energetica degli immobili e la prevenzione del rischio sismico attraverso la possibilità, per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi, di ricevere un contributo, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento stesso, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito  d’imposta,  di  pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità.

3.      Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare (art. 26)

L’articolo 26 prevede agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare. Precisamente, l’articolo preannuncia un decreto ministeriale che definirà condizioni e procedure per concedere ad enti ed imprese agevolazioni finanziarie al fine di favorire la transizione delle attività economiche verso un modello circolare. Gli enti e le imprese che potranno beneficiare di questi incentivi devono rispondere a una serie di caratteristiche, nell’ambito delle quali è previsto che essi operino in via prevalente nel settore manifatturiero, ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA

1.      Dismissioni immobiliari enti territoriali (art. 25)

L’articolo in esame include gli enti territoriali (regioni, province, comuni, unioni, comunità montane o isolane e città metropolitane) tra i soggetti che possono concorrere al programma di dismissioni di immobili pubblici, previsto dal Governo nella c.d. “Legge di Bilancio 2019” (L. 145/2018, art. 1, commi 422-433), al fine del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
Conseguentemente è stato modificato il comma 425 della Legge di Bilancio 2019, specificando che solo i proventi della cessione degli immobili degli altri enti non territoriali concorrono, in assenza di debito o per l’eventuale parte eccedente, al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato, dedicato alla riduzione del debito pubblico. Se ne desume che le risorse derivanti dalla cessione degli immobili degli enti territoriali, in assenza di debito o per l’eventuale parte eccedente, restino a disposizione degli enti stessi che hanno pieno potere di utilizzazione dei propri mezzi finanziari, anche derivanti dalla dismissione di beni di loro proprietà.

2.        Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (art. 30)

L’articolo in esame prevede un contributo, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019, a favore di tutti i comuni del territorio nazionale per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile. Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con proprio Decreto da emanarsi entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, procede all’assegnazione dei contributi a favore delle amministrazioni comunali in proporzione al numero di abitanti, da un minimo di euro 50.000 euro (per comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti) ad un massimo di euro 250.000 euro (per comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti). Tra le opere pubbliche finanziabili i comuni possono, ad esempio, realizzare interventi di efficientamento dell’illuminazione pubblica, di risparmio energetico degli immobili pubblici, di installazione di impianti per l’energia da fonti rinnovabili oppure interventi per la mobilità sostenibile, l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole ed altri edifici pubblici,  l’abbattimento delle barriere architettoniche, etc. Tali opere non devono però aver già ottenuto finanziamenti pubblici o privati né essere già programmate a valere sugli stanziamenti contenuti nel bilancio comunale di previsione dell’anno 2019.
Il comune beneficiario è tenuto ad iniziare i lavori entro il 31 ottobre 2019, pena il decadimento automatico dell’assegnazione delle risorse e il rientro delle stesse nella disponibilità del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. L’erogazione del contributo avviene, per il 50%, previa attestazione – del comune al MISE – dell’avvenuto inizio dei lavori entro il termine temporale stabilito, di cui al periodo precedente. Il saldo finale, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta e la quota già stanziata (nel limite dell’importo massimo erogabile al comune in base alla popolazione residente), è invece corrisposto – su autorizzazione del MISE – ad opere ultimate, anche sulla base dei dati relativi al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori, inseriti dal comune stesso nel sistema di monitoraggio informatico.
Oltre ai controlli istruttori, il Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, effettua controlli a campione sulle attività realizzate con i contributi erogati, secondo modalità da definire con apposito Decreto Ministeriale.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE PUBBLICO E PRIVATO

1.      Misure di sostegno al reddito per chiusura della Strada E45 (art. 40)

A decorrere dal 16 gennaio 2019 viene prevista una indennità – pari al trattamento massimo di integrazione salariale per un massimo di sei mesi e con la relativa contribuzione figurativa – in favore dei lavoratori dipendenti da aziende del settore privato, o da soggetti diversi dalle imprese, che hanno subito un impatto economico negativo a seguito della chiusura della SS E45 Orte-Ravenna, dal Km. 168+200 al Km 162+698, per il sequestro del viadotto Puleto.
La misura si applica a quei soggetti per i quali non trovano comunque applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che hanno esaurito le tutele previste dalla normativa vigente.
Inoltre ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi  forma obbligatoria  di previdenza e assistenza e che abbiano dovuto sospendere l’attività a seguito di tale evento, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 15.000 euro.
Le indennità in esame sono concesse con decreto delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2019, le quali inviano contestualmente la lista dei beneficiari all’INPS che provvede così all’erogazione diretta delle indennità.
La ripartizione del suddetto limite di spesa complessivo fra le regioni interessate e le modalità per il rispetto del limite di spesa medesimo sono disciplinate da un decreto ministeriale, da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge.
Le domande sono invece presentate alla regione, che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione mentre l’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

1.     Misure in materia di aree di crisi industriale complessa (art. 41)

Viene riconosciuto il trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa di cui all’art. 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, anche per i lavoratori che abbiano cessato un precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga successivamente al 31 dicembre 2018 e sino al 31 dicembre 2019.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA ED EROGAZIONI PUBBLICHE

1.    Obblighi informativi erogazioni pubbliche (art. 35)

L’articolo in esame modifica la disciplina degli obblighi di pubblicità e trasparenza in capo ai soggetti – imprese ed associazioni – che ricevono erogazioni pubbliche, introdotta dall’art. 1, commi da 125 a 129 della legge 4 agosto 2017, n.124 (cd “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”) – intervenendo sulla decorrenza degli obblighi, sull’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione nonché sull’impianto sanzionatorio.

      a) Ambito soggettivo di applicazione e decorrenza degli obblighi

I soggetti interessati all’adempimento restano riconducibili sostanzialmente a due categorie:

  • Associazioni, Onlus e Fondazioni, Associazioni di protezione ambientale, Associazioni a tutela dei consumatori e degli utenti
  • Imprese e cooperative.

Rispetto alla precedente disciplina, la prima categoria di operatori dovrà pubblicare le informazioni entro il 30 giugno di ogni anno (in luogo del 28 febbraio), a partire da quest’anno con riferimento all’esercizio finanziario 2018, “sui propri siti internet o analoghi portali digitali“.
Quanto alle imprese, la norma fa ora riferimento a tutte le imprese soggette a registrazione (art. 2195 c.c.), prevedendo che, quelle non tenute alla redazione della nota integrativa del bilancio o quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata, debbano comunque dare pubblicità delle erogazioni ricevute, entro il 30 giugno di ogni anno, nei propri siti internet (in modalità liberamente accessibili al pubblico) o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza (nuovo comma 125-bis). Per le altre imprese, l’adempimento degli obblighi informativi avverrà mediante pubblicazione degli importi ricevuti nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato (secondo le relative tempistiche previste dalla disciplina societaria).

     b) Ambito oggettivo

Sono soggette all’obbligo di pubblicità: “le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.
Rispetto alla precedente previsione, pertanto – nella quale si faceva generico riferimento alle “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere” – risultano escluse dall’obbligo di pubblicità le informazioni relative ad erogazioni di natura corrispettiva, retributiva e risarcitoria.

     c) Impianto sanzionatorio

Quanto al profilo sanzionatorio, la nuova disposizione estende, a partire dal 1° gennaio 2020, l’operatività del profilo sanzionatorio a tutti i soggetti destinatari degli obblighi di pubblicità e trasparenza, comprese le Associazioni, non soggette a sanzioni nella precedente disciplina.
Viene, dunque, prevista una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs. n.165/2001 che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall’amministrazione vigilante o competente per materia. Si applica in quanto compatibile la legge 689 del 1981 sulle sanzioni amministrative.
Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, la registrazione degli aiuti nel predetto  sistema, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi, tiene luogo agli obblighi di pubblicazione di cui alla normativa in esame, a condizione che venga dichiarata l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa di bilancio oppure, per le imprese non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.
Anche la nuova disciplina, ha lasciato ferma la limitazione, già prevista dalla precedente normativa, con il fine di evitare l’accumulo di informazioni non rilevanti, della sussistenza dell’obbligo di pubblicazione per le sole somme di importo pari o superiore a 10.000 euro, nel periodo considerato. Il suddetto limite è da intendersi “in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola operazione“, come ha avuto modo di specificare la circolare Ministero del lavoro n.n2 dell’11 gennaio 2019 sul tema.

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