Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – cd Decreto Sostegni Bis
Circolare n. 41/2021
Il decreto Sostegni-bis è entrato il vigore il 26 maggio 2021.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 è stato pubblicato il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 contenente “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, cd decreto “Sostegni Bis”.
Durante l’iter di conversione in legge del provvedimento, che partirà dalla Camera, Federauto presenterà nuovamente gli emendamenti volti a rifinanziare gli incentivi della fascia 61-135 g/km di CO2, nonché il fondo destinato ai veicoli commerciali leggeri.
Il decreto in oggetto, che si compone di 78 articoli, interviene con uno stanziamento di circa 40 miliardi di euro, a valere sullo scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento, al fine di potenziare ed estendere gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio e di contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione che sono state adottate.
Gli interventi previsti si articolano su 7 ambiti principali: i) sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi; ii) accesso al credito e liquidità delle imprese; iii) tutela della salute; iv) lavoro e politiche sociali; v) sostegno agli enti territoriali; vi) giovani, scuola e ricerca; vii) misure di carattere settoriale.
In particolare si segnala l’art. 32 – Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, con il quale si prevede il riconoscimento ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo introdotto dall’articolo 13-quater del Dl Crescita (34/2019) di un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per:
a) sanificazione degli ambienti e strumenti per l’esercizio dell’attività lavorativa;
b) somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative;
c) acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
d) acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
e) acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
f) acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Il nuovo credito di imposta sarà utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione in F24. Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 del T.U. delle imposte sui redditi.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.
In allegato una sintesi più ampia delle disposizioni contenute nel Decreto Sostegni-bis.