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Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158 – Spostamenti durante le festività

Circolare n. 141/2020

Il decreto-legge disciplina le modalità di spostamento, interregionale e infraregionale, durante il periodo delle festività natalizie.

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Si informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 299 del 2 dicembre 2020, con entrata in vigore il 3 dicembre, il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”.

Il provvedimento, che introduce modificazioni urgenti della legislazione emergenziale per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus, estende il limite massimo di vigenza dei DPCM da 30 a 50 giorni e disciplina le modalità di spostamento – interregionale e infraregionale – durante il periodo delle festività natalizie. Si tratta della cornice normativa dentro la quale si inserisce il DPCM 3 dicembre 2020.

In particolare, il decreto dispone che, nel periodo compreso tra il 21 dicembre p.v. e il 6 gennaio 2021, saranno vietati gli spostamenti, in entrata e in uscita, tra i territori delle diverse regioni o province autonome, ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 tali divieti e relative eccezioni si applicheranno anche agli spostamenti tra diversi comuni della medesima regione o provincia autonoma.

Sarà, comunque, consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case che siano ubicate in altra regione o provincia autonoma nonché, per le richiamate giornate del 25 e 26 dicembre p.v. e del 1° gennaio 2021, anche verso quelle ubicate in altro comune della medesima regione o provincia autonoma.

Infine, con riguardo all’intero territorio nazionale, nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, i DPCM potranno altresì prevedere, indipendentemente dalla classificazione di livelli di rischio e di scenario delle diverse Regioni e Province autonome, l’applicazione di specifiche misure di contenimento rientranti tra quelle indicate dall’art. 1, comma 2, del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35.

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