“Decreto Cura Italia”. Risposte a quesiti – Circolare dell’Agenzia dell’Entrate n. 8 del 3 aprile 2020
Circolare n. 51/2020 – AF 10/2020
Con la Circolare n. 8 del 3 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alle problematiche, di natura fiscale, sorte a seguito dell’adozione del “Decreto Cura Italia”.
Con la Circolare n. 8 del 3 aprile 2020 (in allegato), l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in ordine alle problematiche, di natura fiscale, sorte a seguito dell’adozione del “Decreto Cura Italia” (DL 17 marzo 2020, n. 18), con cui sono state introdotte misure volte a proteggere la salute dei cittadini, a sostenere il sistema produttivo e salvaguardare la forza lavoro.
I chiarimenti sono forniti sotto forma di risposta ai quesiti e sono suddivisi per aree tematiche omogenee sulla base del contenuto che caratterizza le singole previsioni fiscali contenute nel Decreto.
Il Decreto prevede specifiche disposizioni, anche di carattere tributario, volte ad affrontare l’impatto economico dell’emergenza COVID-19 sui lavoratori, sulle famiglie e sulle imprese. Tali disposizioni attengono, principalmente, ai seguenti profili:
- proroga e sospensione dei termini per versamenti ed altri adempimenti tributari;
- sospensione termini delle attività degli enti impositori e del versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione;
- misure agevolative specifiche a sostegno delle imprese e dei lavoratori, nonché incentivi fiscali per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza COVID-19.
Di seguito, si riporta una breve sintesi degli argomenti trattati dall’Agenzia delle Entrate, rinviando alla lettura del documento per un’analisi approfondita delle questioni esaminate dall’Amministrazione finanziaria.
1. La Circolare esamina, innanzitutto, le problematiche riguardanti la rimessione in termini per i versamenti (art. 60), la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (articolo 61) e la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (articolo 62).
- Al riguardo, tra i principali chiarimenti forniti, rileva quello riguardante la sospensione di cui all’art. 61, qualora un soggetto eserciti più attività nell’ambito della stessa impresa e solo una o una parte di dette attività rientri nei settori elencati dal citato articolo 61. Per poter beneficiare della sospensione disposta dall’articolo in esame, secondo l’Agenzia delle Entrate, è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa.
- Sempre con riferimento alla disciplina di cui al citato articolo 61, l’Agenzia chiarisce che le sospensioni ivi previste possono riguardare anche soggetti che svolgono attività non espressamente riconducibili a determinati codici ATECO, ma è necessario che la propria attività sia riconducibile nella sostanza a una delle categorie economiche indicate.
- Per quanto riguarda, poi, la sospensione degli adempimenti tributari, l’Agenzia ritiene che l’emissione delle fatture non è un adempimento annoverabile tra quelli attualmente sospesi.
- Con riferimento agli obblighi introdotti in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti, l’Agenzia chiarisce che, solo per le categorie di soggetti indicati negli artt. 61, commi 2 e 3, e 62, commi 2 e 4, del “decreto Cura Italia”, risultano sospesi gli obblighi di versamento e, conseguentemente, sono sospesi i controlli previsti a carico del committente in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti dall’articolo 17-bis del D. lgs. n. 241 del 1997. Ciò in quanto i predetti controlli, da parte del committente, sono strettamente connessi ai versamenti delle ritenute da parte dell’appaltatore, i quali sono tuttavia sospesi in virtù di quanto sopra detto. I controlli a carico del committente e, quindi, l’obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi, come previsto dal comma 3 del medesimo articolo 17-bis in caso di inadempimento o non corretto adempimento dell’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, riprenderanno, pertanto, dal momento del versamento o dall’omesso versamento delle ritenute alle scadenze previste dai predetti articoli 61 e 62 del Decreto.
- Per quanto riguarda la sospensione dei versamenti in relazione a determinate tipologie di contribuenti per le quali è prevista la verifica dell’ammontare dei ricavi dell’anno precedente a quello di entrata in vigore del Decreto, l’Agenzia ritiene che la soglia dei ricavi vada determinata per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito d’impresa. Tale ammontare, inoltre, non deve tener conto di eventuali ulteriori componenti positivi disposti dalla normativa ISA – eventualmente indicati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale – che, pertanto, non rilevano ai fini della determinazione del limite di 2 milioni di euro.
- Viene chiarito che la sospensione degli adempimenti, diversa dai versamenti prevista dall’articolo 62, comma 1, del Decreto, si applica anche alle risposte alle richieste di documentazione effettuate in sede di controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 36-ter del D.P.R. n.600 del 1973, in cui i termini assegnati per fornire la documentazione scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio. In questi casi, la documentazione deve essere prodotta entro il 30 giugno 2020, in applicazione del comma 6 del richiamato articolo 62.
2. Con il documento di prassi in esame vengono forniti importanti chiarimenti anche in merito alle questioni attinenti alla sospensione dell’attività degli enti impositori (art. 67), alla sospensione del versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione (art. 68) e, infine, ai termini riguardanti i procedimenti tributari (artt. 83 e 103).
- Al riguardo, tra i chiarimenti forniti, rileva quello riguardante il termine per la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione. In tal caso, l’Agenzia chiarisce che per l’istanza di accertamento con adesione, presentata a seguito della notifica di un avviso di accertamento, non si applica la sospensione prevista dall’articolo 67 del Decreto, bensì quella prevista dall’articolo 83 del Decreto con riguardo al termine per l’impugnazione.
- Con riferimento a tutti i termini processuali e, in particolare, per la notifica del ricorso in primo grado e per la conclusione del procedimento di mediazione, secondo l’Agenzia delle Entrate, risulta applicabile la specifica sospensione di cui al citato articolo 83, comma 2 del Decreto, il quale dispone la sospensione dei termini, dal 9 marzo al 15 aprile 2020.
- Viene chiarito, inoltre, che la sospensione dei termini, prevista dall’art. 67, non sospende né esclude le attività degli uffici. Coerentemente, anche in questo periodo emergenziale, l’Agenzia rassicura che gli uffici continueranno a svolgere, nell’interesse dei contribuenti, l’attività istruttoria dei procedimenti relativi ai rimborsi, compresa la richiesta della documentazione utile ad eseguire l’istruttoria.
3. L’Agenzia delle Entrate, inoltre, fornisce chiarimenti in merito alle questioni attinenti alle disposizioni del Decreto relative a premio ai lavoratori dipendenti (art. 63)
Al riguardo, viene chiarito che, al fine del calcolo complessivo dei giorni rilevanti ai fini della determinazione dell’importo del bonus in parola, rilevi il rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili come previsto contrattualmente, indipendentemente dalla tipologia di contratto (full time e part time).
L’Agenzia ritiene, altresì, che il premio debba essere riconosciuto anche a coloro che hanno prestato la loro attività lavorativa in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa. Restano, invece, esclusi i dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa in modalità di lavoro agile (“smart working”).
Inoltre, in considerazione della finalità della norma – che vuole premiare i dipendenti che hanno continuato a prestare la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro – non devono considerarsi le giornate di ferie o di malattia e le giornate di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni.
Infine, il recupero in compensazione orizzontale del premio anticipato al dipendente deve avvenire mediante l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia e non è soggetto agli altri limiti o vincoli previsti per l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta.
Al fine di consentire ai sostituti d’imposta di recuperare in compensazione il premio erogato ai dipendenti, viene ricordato che, con la risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020, sono stati istituiti, per il modello F24, il codice tributo “1699” e per il modello F24 “enti pubblici” (F24 EP), il codice, “169E”, denominati “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020″.