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Cronotachigrafo: la circolare congiunta dei Ministeri dei Trasporti e dell’Interno fornisce i primi chiarimenti sulle nuove esenzioni efficaci dal 2 marzo 2015

Circolare n. 23/2015 – CT 4/2015

Il 2 marzo sono entrate in vigore alcune modifiche in materia di cronotachigrafo, introdotte dal Regolamento 165/2014 del 4 febbraio 2014 (vedere circolare n. 19/2015 – CT 2/2015 del 05.03.2015). 

A tal proposito la circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 300/A1436/15/111/20/3 del 27.02.2015 ha fornito i primi chiarimenti sulle modifiche apportate al regolamento 561/2006 dall’art. 45 del Regolamento 165/2014, in tema di deroghe circa l’obbligo di dotazione ed uso del tachigrafo digitale. 

In particolare, la circolare interministeriale nel riferire dell’avvenuta introduzione di una nuova esenzione dall’obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall’obbligo di dotazione e uso dell’apparecchio di controllo previsto dal Regolamento 3821/1985 e succ. mod., valida per i veicoli o loro combinazioni di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature, o macchinari necessari al conducente per l’esercizio della sua professione e che sono utilizzati solamente entro un raggio di 100 km dal luogo in cui si trova l’impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente, ha precisato che la richiamata tipologia di trasporto oggetto di nuova esenzione si riferisce esclusivamente a fattispecie in cui vengono trasportate attrezzature, materiali e/o macchinari finalizzati all’utilizzo degli stessi nell’ambito della professione che costituisce l’attività principale del conducente.

Il conto terzi, quindi, viene in ogni caso escluso. Inoltre, la circolare spiega, attraverso un richiamo a una sentenza della Corte di Giustizia UE (la 3820/85), che l’attività principale del conducente “non può consistere nella guida del veicolo” e che tale attività deve essere principale rispetto alla persona e non rispetto all’impresa. 

Ne consegue, pertanto, che il conducente di un veicolo appartenente ad un’impresa commerciale, che entro un raggio di 100 chilometri, guida un autocarro di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate per trasportare merci vendute o destinate alla vendita non è esente dal rispetto delle disposizioni del Reg. 561/2006, né lo è il conducente di un analogo veicolo appartenente ad un’impresa artigiana se il trasporto dei materiali, delle attrezzature o dei macchinari serve a soddisfare le esigenze di altri dipendenti della stessa impresa, ma non del conducente medesimo. 

In ogni caso la circolare conferma che sono esonerati dall’uso del cronotachigrafo quei veicoli di massa non superiore alle 7,5 ton impiegati dai fornitori dei servizi postali universali.     

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