Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24
Circolare n. 41/2022
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24.
Si informa che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 2022 – ed è entrata in vigore il giorno successivo – la legge 19 maggio 2022, n. 52 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” (v. circolare n. 26/2022 del 28.03.2022).
Di seguito una illustrazione delle principali modifiche di interesse, intervenute in sede di conversione.
1. Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 5)
Nel corso dell’iter di conversione è stato modificato l’articolo 5, comma 1 con il quale è stato introdotto l’articolo 10-quater nel corpo del c.d. decreto “Riaperture” (DL n. 52 del 2021).
Nel ricordare che le suddette modifiche sono state sostanzialmente anticipate dall’Ordinanza “ponte” del Ministro della Salute del 28 aprile 2022 (v. circolare n. 33/2022 del 2.5.2022) – si riportano di seguito i contenuti dell’articolo.
Fino al 15 giugno prossimo, resta obbligatorio indossare mascherine di tipo FFP2 nei seguenti casi:
a) per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
- aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale, che comprendono, come specificato dalle Linee Guida per il settore, gli autoservizi pubblici non di linea taxi, NCC e natanti;
- mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso.
Fino al 15 giugno 2022, è altresì fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e luogodegenza, le residenze sanitarie assistite, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di riabilitazione e luogodegenza post acuzie (art. 44 del DPCM 12 gennaio 2017).
Per i titolari ed i gestori dei servizi e delle attività di cui sopra permane l’obbligo di verificare il rispetto delle suddette prescrizioni.
A partire dal 1° maggio, non è più obbligatorio – ma è “comunque fortemente raccomandato” ai sensi dell’Ordinanza del Ministero della Salute sopra citata – indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico, diversi da quelli sopra menzionati, sull’intero territorio nazionale.
Resta confermato che l’obbligo di impiego dei dispositivi di protezione delle vie respiratori non si applica ai minori di anni 6, alle persone con patologie o disabilità incompatibili con l’utilizzo della mascherina, ai soggetti che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo, ai soggetti che svolgono attività sportiva.
1.1. Dispositivi di protezione individuale nei luoghi di lavoro privati
Per quanto riguarda i luoghi di lavoro privati, si fa presente che restano in vigore le regole previste nel Protocollo condiviso tra Governo e Parti sociali, come aggiornato al 6 aprile 2021.
Il 4 maggio u.s., infatti, si è tenuto un incontro tra le Parti Sociali al Ministero del Lavoro di aggiornamento del suddetto Protocollo nel corso del quale si è concordato sull’opportunità di proseguire, ai fini precauzionali, l’applicazione delle misure previste dal Protocollo stesso anche dopo la cessazione dello stato di emergenza pandemica.
Per quanto concerne l’utilizzo delle mascherine, si evidenzia che il Protocollo, al punto 6, prevede espressamente che siano “considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche”, con ciò legittimando la prosecuzione dell’utilizzo di queste mascherine durante il periodo di vigenza del Protocollo medesimo.
Le Parti Sociali e il Governo hanno, infine, convenuto di fissare un nuovo incontro entro il prossimo 30 giugno per verificare l’opportunità di apportare gli eventuali aggiornamenti al testo del Protocollo connessi all’evoluzione della situazione epidemiologica e normativa. Per elementi di ulteriore approfondimento si rinvia alla circolare n. 36/2020 – LP 2/2022 del 06.05.2022.
2. Disposizioni in materia di durata delle certificazioni verdi COVID-19 (art. 7-bis)
La disposizione, introdotta in sede di conversione, interviene sul decreto “Riaperture” (decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, art. 9, comma 4-bis).
In particolare, l’articolo in esame prevede il rilascio della certificazione verde COVID-19 per avvenuta guarigione da COVID-19 ai soggetti identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di un vaccino che, come specificato dalla norma in commento, deve essere con schedula vaccinale a due dosi. Tale certificazione ha validità di sei mesi dall’avvenuta guarigione.
La norma stabilisce, infine, il rilascio della medesima certificazione verde COVID-19 a coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 in seguito al ciclo vaccinale primario, che – come precisato dall’articolo in esame – comprende anche la somministrazione di vaccini con schedula vaccinale a una sola dose.
3. Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo (art. 9)
Nell’iter di conversione è stata espunta la previsione, contenuta nel testo originario del decreto legge, dell’obbligo per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 in presenza di almeno quattro casi di positività all’interno della sezione o gruppo classe. Tale obbligo permane per i docenti e gli educatori.
Rispetto a quanto previsto nel testo originario del decreto, è stata altresì eliminata la previsione che subordinava la richiesta di poter usufruire della didattica digitale integrata da parte degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado e del sistema IeFP, posti in isolamento a seguito di infezione da SARS-CoV-2, alla presentazione di specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dei medesimi alunni e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla DDI.
4. Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 9-bis)
In sede di conversione è stato introdotto l’art. 9-bis il quale dispone che, in attesa dell’Accordo Quadro sulla formazione che dovrà essere emanato entro il 30 giugno 2022, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza potrà avvenire alternativamente sia in presenza, sia utilizzando la modalità a distanza ricorrendo alla metodologia della videoconferenza sincrona.
Restano escluse dall’uso di quest’ultima modalità, le attività formative per le quali siano previsti da norme di legge o da Accordi adottati in Conferenza Stato Regioni l’addestramento e/o la prova pratica, attività che dovranno svolgersi necessariamente in presenza.
5. Disposizioni in materia di proroghe dei termini correlati alla pandemia
5.1. Proroga in materia di sorveglianza sanitaria (art. 10, comma 1, All. B, punto 1)
Per quanto riguarda le norme in materia di sorveglianza sanitaria (Allegato B, punto 1), viene confermata la proroga, differita in fase di conversione al 31 luglio 2022 (al posto del termine originario del 30 giugno 2022), dell’art. l’art. 83 del D.L. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, che impone l’obbligo, per i datori di lavoro pubblici e privati, di assicurare una sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una maggiore rischiosità.
5.2. Lavoratori fragili (art. 10, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater)
La disposizione proroga, fino al 30 giugno 2022, in favore dei soggetti fragili – e segnatamente solo quelli individuati dal Decreto del Ministro della salute del 4 febbraio 2022 – quanto previsto dall’art. 26, commi 2 e 7-bis, del D.L. n.18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n.27/2020.
Nello specifico, fino a tale data, il periodo di assenza dal servizio dei soggetti fragili è equiparato al ricovero ospedaliero.
Tali periodi non sono computabili ai fini del periodo di comporto.
Per gli oneri sostenuti, ai datori di lavoro è riconosciuto il rimborso una tantum per ogni singolo lavoratore pari a 600 euro, previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda in via telematica corredata da dichiarazione attestante i periodi di riferimento.
Inoltre, ai lavoratori fragili, di cui all’art. 26, comma 2-bis, del D.L. 18/2020, ovvero i lavoratori dipendenti in possesso di certificazione medica, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori con disabilità ai sensi dell’art. 3, co. 3, della legge n. 104/92 – viene riservato il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile (cd. smart working) anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Agli oneri derivanti dalle due precedenti disposizioni, è stata stanziata una somma pari a 9,7 milioni di euro per l’anno 2022.
5.3. Regime semplificato per il lavoro agile (art. 10, comma 2-bis)
La norma ha introdotto una ulteriore proroga al 31 agosto 2022 (precedentemente previste fino al 30 giugno 2022), delle disposizioni in materia di lavoro agile (cd. smart working) di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020.
Nello specifico, oltre a restare in vigore le procedure semplificate per il caricamento massivo delle comunicazioni di smart working, possono continuare ad applicarsi modalità di lavoro agile ai rapporti di lavoro subordinato anche in assenza della sottoscrizione degli accordi individuali.