Contributi per installazione colonnine elettriche – DM 25 agosto 2021
Circolare n. 78/2021 – AF 23/2021
Definiti i criteri per sostenere l’acquisto e l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuati da imprese e professionisti.
Si comunica che sulla G.U. n. 251 del 20.10.2021 è stato pubblicato il decreto 25 agosto 2021, con il quale il Ministero della Transizione ecologica ha stabilito i criteri per l’erogazione dei contributi finalizzati a sostenere l’acquisto e l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuati da imprese e professionisti.
Il fondo complessivo ammonta a 90 milioni di euro (art. 74, comma 3, del DL 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 – v. circolare n. 103/2020 del 15.08.2020) ma il decreto ripartisce le risorse assegnando:
a) alle imprese che effettuano spese inferiori a 375 mila euro l’80% del fondo,
b) alle imprese che effettuano spese superiori ai 375 mila euro il 10%,
c) il restante 10% è stato destinato ai professionisti.
Il 5% delle risorse previste alle lettere a) e b) è riservato alle imprese che, alla data della domanda di contributo, risultano in possesso del rating di legalità.
Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola domanda di contributo, la cui erogazione è effettuata da Invitalia (soggetto gestore della misura) in unica soluzione.
Le imprese beneficiarie del provvedimento sono quelle che:
a) hanno sede sul territorio italiano;
b) risultano attive e iscritte al registro delle imprese;
c) non sono in situazione di difficoltà, così come definita dal regolamento di esenzione;
d) sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
e) sono in regola con gli adempimenti fiscali;
f) non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
g) non hanno beneficiato di un importo complessivo di aiuti de minimis che, unitamente all’importo delle agevolazioni concesse a valere sul presente decreto, determini il superamento dei massimali previsti dal regolamento de minimis;
h) non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo di cui al presente decreto, alcun altro contributo pubblico;
i) non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.lgs. 231/2001;
j) non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
k) sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni.
Sono ammissibili al contributo, le spese, al netto di IVA, sostenute dai soggetti beneficiari relative all’acquisto e all’installazione di infrastrutture di ricarica. Le spese devono essere sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e possono comprendere:
a) l’acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica ivi comprese le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio. Per tale voce di costo si considerano i seguenti costi specifici massimi ammissibili:
i) infrastrutture di ricarica in corrente alternata di potenza da 7,4 kW a 22kW inclusi:
1. wallbox con un solo punto di ricarica: 2.500 euro per singolo dispositivo;
2. colonnine con due punti di ricarica: 8.000 euro per singola colonnina.
ii) infrastrutture di ricarica in corrente continua:
1. fino a 50 kW: 1000 euro/kW;
2. oltre 50 kW: 50.000 euro per singola colonnina;
3. oltre 100 kW: 75.000 euro per singola colonnina;
b) costi per la connessione alla rete elettrica così come identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera delle infrastrutture di ricarica, stabilito secondo i criteri di cui alla lettera a);
c) spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera delle infrastrutture di ricarica, stabilito secondo i criteri di cui alla lettera a).
Ai fini dell’ammissibilità al contributo, le infrastrutture di ricarica devono:
a) essere nuove di fabbrica;
b) avere una potenza nominale almeno pari a 7,4 kW, che garantiscano almeno 32 Ampere per ogni singola fase;
c) rispettare i requisiti minimi di cui all’art. 4 della delibera dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente n. 541/2020/R/ee del 15 dicembre 2020;
d) essere collocate nel territorio italiano e in aree nella piena disponibilità dei soggetti beneficiari;
e) essere realizzate secondo la regola d’arte ed essere dotate di dichiarazione di conformità, ai sensi del decreto ministeriale n. 37/2008 e del preventivo di connessione accettato in via definitiva.
Sono ammesse le sole spese oggetto di fatturazione elettronica. Non sono, in ogni caso, ammissibili al contributo, a titolo esemplificativo: a) le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere; b) le spese per consulenze di qualsiasi genere; c) le spese relative a terreni e immobili; d) le spese relative acquisto di servizi diversi da quelli previsti, anche se funzionali all’istallazione; e) le spese per costi relativi ad autorizzazioni edilizie, alla costruzione e all’esercizio.
Il contributo è in conto capitale e copre il 40% delle spese ammissibili.
Viene demandato a successivi provvedimenti del MITE la definizione dei modelli di domanda per accedere ai contributi, i termini per la presentazione della domanda, l’ulteriore documentazione da presentare e le indicazioni operative per l’attuazione degli interventi.