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Contributi investimenti 2022 per autotrasporto merci conto terzi

Circolare n. 19/2023 – Trucks 8/2023

Il decreto MIT 12.04.2023 definisce le modalità di erogazione delle risorse, pari a 25 milioni di euro, per gli investimenti volti a rinnovare il parco veicolare delle imprese di autotrasporto per l’anno 2022.

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Si comunica che è stato firmato ed è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto del MIT (in allegato) volto ad incentivare il rinnovo del parco mezzi dell’autotrasporto, con riferimento all’anno 2022.

In particolare, il decreto stanzia 25 milioni di euro per incentivare l’acquisto, da parte delle imprese di autotrasporto, di mezzi ecologici e tecnologicamente avanzati.

Per la fruizione degli incentivi è necessario attendere comunque l’emanazione di un successivo decreto direttoriale con cui saranno fornite informazioni in merito alla dimostrazione dei requisiti tecnici dei veicoli acquistati e le modalità di presentazione delle domande. Il soggetto gestore della misura sarà la società RAM Spa, attraverso apposita piattaforma dove verranno inserite le domande di accesso ai contributi.

Come indicato all’art. 3, comma 3 del decreto, sono finanziabili esclusivamente gli investimenti avviati in data successiva all’entrata in vigore del presente decreto e ultimati entro il termine indicato dal decreto direttoriale di cui all’art. 7, comma 2.

Beneficiarie della misura sono le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al REN e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella dell’autotrasporto di cose.

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

Le risorse disponibili, pari a 25 milioni di euro, sono così ripartite:

  1. 2,5 milioni per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 t a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (LNG), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric), nonché per l’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica;
  2. 15 milioni per la rottamazione di automezzi commerciali di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 t, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi, conformi alla normativa Euro VI step E ed Euro 6 E;
  3. 7,5 milioni per acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi adibiti al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e/o rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo. Sono incentivate, altresì, le acquisizioni di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale.

La ripartizione degli stanziamenti nell’ambito delle predette aree di intervento potrà essere rimodulata con decreto del Direttore generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto qualora, per effetto delle istanze presentate, si rendano disponibili risorse a favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti.

L’importo massimo ammissibile per i suddetti investimenti per ogni singola impresa non può superare euro 550.000. Tale importo è omnicomprensivo per la totalità dei veicoli acquisiti dall’impresa che richiede il beneficio.

Non si procederà all’erogazione del contributo nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto dell’agevolazione nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data del pagamento del beneficio. Resta fermo che gli automezzi oggetto di agevolazione non potranno essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e dovranno rimanere nella disponibilità del beneficiario del contributo fino al 31 dicembre 2026 pena la revoca del contributo erogato.

Inoltre, i veicoli oggetto di radiazione per rottamazione devono, a pena di inammissibilità, essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo da almeno un anno antecedente all’entrata in vigore del presente decreto.

IMPORTO CONTRIBUTI PER AUTOMEZZI COMMERCIALI

Il provvedimento differenzia i contributi sulla base della massa, dell’alimentazione del veicolo acquistato e rottamato. In particolare, sono previsti i seguenti importi a seconda del tipo di investimento, anche in locazione finanziaria:

1. Automezzi nuovi trasporto merci anche senza rottamazione

  • Per l’acquisto di automezzi nuovi a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 t e fino a 7 t, nonché veicoli a trazione elettrica superiori a 7 t: il contributo è determinato in euro 4.000 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida, in euro 14.000 per ogni veicolo elettrico di mcpc pari o superiore a 3,5 t e fino a 7 t e in euro 24.000 per ogni veicolo elettrico superiore a 7 t;
  • per l’acquisto di automezzi nuovi a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 t: il contributo è determinato in euro 9.000 per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di mcpc superiore a 7 t e fino a 16 t e in euro 24.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16 t;
  • per l’acquisto di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 t per il trasporto merci come veicoli elettrici: il contributo è determinato in misura pari al 40% dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell’allestimento con un tetto massimo pari a 2.000 euro.

Alle imprese che, contestualmente all’acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric), dimostrino anche l’avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad Euro VI step E o Euro 6 E, è riconosciuto un contributo aggiuntivo di 1.000 euro per ogni veicolo rottamato. Tale veicolo, a pena d’ammissibilità, deve essere stato detenuto in proprietà o ad altro titolo da almeno un anno precedente l’entrata in vigore del presente decreto.

2. Rottamazione e contestuale acquisto di automezzi di classe omologativa Euro VI step E

  • Per la radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 t, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi nuovi, adibiti al trasporto merci di mcpc superiore a 7 t, conformi alla normativa antinquinamento Euro VI step E, il contributo è determinato avuto riguardo al sovra costo necessario per l’acquisizione di un veicolo che soddisfi i limiti di emissione Euro VI step E in sostituzione del veicolo radiato: euro 7.000 per ogni veicolo Euro VI step E di mcpc superiore a 7 t e fino a 16 t; euro 15.000 per ogni veicolo Euro VI step E di mcpc superiore a 16 t;
  • per l’acquisto di veicoli commerciali Euro 6 E ed Euro VI step E: il contributo è pari a 3.000 euro per ogni veicolo commerciale pari o superiore a 3,5 t e fino a 7 t con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia.

Si fa riserva di tornare sul tema dopo la pubblicazione del decreto direttoriale richiamato in apertura.

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