ultimo aggiornamento:

Circolazione diesel Euro 5 nelle Regioni del bacino padano

Circolare n. 46/2023 – CT 4/2023

Le Regioni del bacino padano potranno disporre la limitazione strutturale della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 31 marzo dell’anno successivo, delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria «Euro 5», esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024.

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È stata pubblicata nella G.U. n. 264 dell’11.11.2023, ed è già in vigore dal 12 novembre u.s., la Legge 6 novembre 2023, n. 155 di conversione, con modificazioni, del DL 12.09.2023, n. 121 (v. circolare n. 38/2023 – CT 3/2023 del 13.09.2023), che prevede all’art. 1 misure in materia di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale (qui testo coordinato del DL 12.09.2023, n. 121).

In particolare, si prevede che per garantire l’esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea nella causa C-644/18 e nella causa C-573/19 (in materia di inquinamento atmosferico), le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna provvedano, entro il 13 settembre 2024 (dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge oggetto di conversione), ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell’aria, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti.

Nelle more di tale aggiornamento, le suddette Regioni potranno disporre la limitazione strutturale della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 31 marzo dell’anno successivo, delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria «Euro 5», esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024. Con il provvedimento che adotterà tali divieti di circolazione, le Regioni indicheranno e motiveranno le specifiche deroghe introdotte, ferme restando le esclusioni e le deroghe previste nel calendario annuale dei divieti di circolazione, fuori dai centri abitati, per i veicoli merci, adottato ai sensi dell’art.6, comma 1 del Codice della Strada. La limitazione si applicherà in via prioritaria alla circolazione stradale nelle aree urbane dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone nelle quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO2.

Inoltre, a decorrere dal 1° ottobre 2025, l’indicata limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria «Euro 5» dovrà essere obbligatoriamente inserita nei piani di qualità dell’aria delle Regioni.

Le Regioni potranno esentare dalle limitazioni alla circolazione le autovetture e i veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 a partire dalla categoria «Euro 3» monofuel o bifuel alimentati con i carburanti alternativi (art.2, comma 1 lettera a) D.lgs. 257/2016).

Si dispone, infine, che con decreto interministeriale, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in commento, sarà disciplinata la circolazione sul territorio nazionale dei veicoli storici (art. 60 C.d.S.), individuando adeguate percorrenze chilometriche, nonché le modalità di accesso di tali veicoli alle aree soggette alle limitazioni strutturali della circolazione sopra esposte.

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