Circolare MIT prot. 2807 su proroghe e adempimenti uffici Motorizzazione Civile
Circolare n. 67/2020 – CT 16/2020
La circolare protocollo 2807 del MIT fornisce alcuni chiarimenti a seguito della conversione in legge del DL 18/2020 e DL 23/2020.
La circolare prot. 2807 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (in allegato) chiarisce i termini oggetto di proroga alla luce della conversione in legge del DL 18/2020 e del DL 23/2020 e integra le attività indifferibili degli uffici della Motorizzazione Civile includendo quelle relative alle immatricolazioni di qualunque tipologia di veicolo.
Come ricostruisce la circolare in commento, per effetto delle due richiamate disposizioni, il quadro della sospensione dei termini è stato modificato e anche il lavoro e l’operatività degli Uffici periferici della Motorizzazione Civile (UMC) ne risultano conseguentemente modificati.
In particolare, la circolare evidenzia che:
- Ai sensi delle modifiche apportate al comma 1 dell’art. 103 del DL 18/2020, la prevista sospensione dei termini di tutti i procedimenti amministrativi ad istanza di parte o d’ufficio, pendenti a decorrere dal 23 febbraio 2020 è stata estesa al 15 maggio p.v. Pertanto, nella durata complessiva del procedimento non si deve tenere conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020.
- Per tutte le attività diverse da quelle indifferibili e comunque da potersi svolgere nelle modalità del lavoro agile, in ragione delle diverse situazioni di organico degli UMC, sarà, comunque, possibile concludere le operazioni pendenti anche dopo il 15 maggio.
- Il comma 2 dell’art. 103 del DL 18/2020 come risultante dalla conversione, prevede che i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dell’emergenza. In particolare, la proroga di validità deve ritenersi applicabile:
– agli estratti della carta di circolazione rilasciati dagli UMC;
– alla ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza, in deroga al termine massimo di validità di 30 giorni;
– ai fogli di via, fermo restando che si tratta di autorizzazioni provvisorie non già alla circolazione “ordinaria” bensì esclusivamente finalizzata a condurre i veicoli ai transiti di confine;
– alle carte di circolazione, e le relative targhe EE;
– alle autorizzazioni alla circolazione di prova, per le quali non sia già pendente il procedimento di rinnovo.
Inoltre, la proroga si applica anche alla validità della autorizzazione alla circolazione relativa ai veicoli dotati di alimentazione a metano (CNG), alle prove periodiche, nell’intervallo di 3 o 6 anni, sulle cisterne, nonché alle verifiche periodiche dei veicoli in regime ATP;
- il comma 4 dell’art. 92 del D.L. 18/2020, rimasto invariato, continua ad autorizzare la circolazione su strada fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli soggetti a revisione (art. 80 Codice della Strada) o a visita e prova (artt. 75 e 78 CdS) entro il 31 luglio 2020. Per quanto attiene la revisione, la disposizione ha carattere generale e non ammette eccezioni; pertanto continua a trovare applicazione per tutte le tipologie di veicoli.
Infine, la circolare in oggetto modifica le attività indifferibili da rendere in presenza in vigore per gli UMC a partire dal prossimo 4 maggio, includendo, anche, le immatricolazioni/reimmatricolazioni di tutte le tipologie di veicoli, in coerenza con il riavvio delle attività dei concessionari di veicoli e degli studi di consulenza automobilistica, previsto dal DPCM 26 aprile.