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Certificazioni verdi Covid-19 (c.d. “Green Pass”) – DPCM 17 dicembre 2021

Circolare n. 101/2021 – LP 13/2021

Viene prevista la revoca del green pass in caso di positività al Covid e il controllo di validità anche se è stato consegnato al datore di lavoro.

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Si informa che nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 17 dicembre 2021 è stato pubblicato, ed è entrato contestualmente in vigore, il DPCM 17 dicembre 2021 recante “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 in ordine alle disposizioni attuative del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172”.

Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali misure introdotte con il decreto in oggetto.

1. Estensione ambito di applicazione del DPCM 17 giugno 2021

Il comma 1, lettera b) e c), dell’articolo in commento integra l’ambito di applicazione del D.P.C.M. del 17 giugno 2021 prevedendo che disciplini anche le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie da parte dei soggetti tenuti alla verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale. Inoltre, al fine di rendere più facile la messa a disposizione agli utenti delle certificazioni verdi, viene previsto che il sistema Tessera Sanitaria possa essere consultato anche per il tramite dei laboratori pubblici e privati accreditati, di professionisti sanitari ed altri operatori di interesse sanitario.

2. Generazione e revoca delle certificazioni verdi (modifica art. 8 DPCM 17 giugno 2021)

La lettera d) del comma 1 dell’articolo prevede poi che, in caso di positività riscontrata di un soggetto in possesso di certificazione verde in corso di validità, il sistema Tessera Sanitaria che ha ricevuto la comunicazione comunichi a sua volta la positività alla Piattaforma nazionale-DGC la quale genererà la revoca della certificazione verde in corso, comunicandola anche al Gateway europeo. Notizia della revoca viene inviata al soggetto risultato positivo e sarà annullata in automatico a seguito dell’emissione successiva di certificazione verde per avvenuta guarigione. Di rilievo è la previsione per la quale, in caso di falso positivo, è comunque disponibile sul sistema Tessera Sanitaria la funzione di annullamento della revoca che, motivando l’azione, potrà quindi essere utilizzata dai medici o dai pediatri. Analoga funzionalità è a disposizione anche per la revoca di certificazioni verdi generate per effetto di comportamento fraudolento o di partita di vaccino difettosa. La lista delle certificazioni revocate è messa a disposizione, dal sistema Tessera Sanitaria, di tutte le regioni e pubbliche amministrazioni.

3. Verifica delle certificazioni verdi emesse dalla Piattaforma nazionale – DGC (modifica art. 13 DPCM 17 giugno 2021)

Rispetto alla verifica delle certificazioni verdi emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC viene previsto l’inserimento di una ulteriore modalità di verifica che consenta di accertare il possesso di una certificazione da avvenuta vaccinazione nei casi in cui sia richiesto il green pass rafforzato (art. 1, comma 1, lettera f).

La lettera g) chiarisce inoltre che, nel caso in cui il lavoratore abbia consegnato al datore la copia della propria Certificazione Verde, questi effettui la verifica sulla perdurante validità del Green Pass mediante le consuete modalità ovvero attraverso l’app Verifica C-19 o i sistemi automatizzati di interazione con la Piattaforma nazionale-DGC quali SDK, Inps, NoiPA e Sidi.

4. Modalità di acquisizione delle informazioni da parte dei soggetti tenuti alla verifica di green pass (art. 1, lett. f, h, i, l)

Sul tema del trattamento dei dati personali acquisiti con la verifica dei green pass, il provvedimento precisa anzitutto – art. 1, comma 1, lett. f) – che, nei casi in cui la fruizione dei servizi o lo svolgimento di un’attività e gli spostamenti sono consentiti esclusivamente ai soggetti con certificazione verde, l’applicazione utilizzata deve permettere di selezionare una modalità di verifica limitata al possesso di una delle certificazioni senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

Si specifica poi – art. 1, comma 1, lett. h) – che tutti i soggetti preposti alla verifica del possesso del green pass, tra cui anche i datori di lavoro del settore privato, devono:

  • essere appositamente autorizzati dal titolare del trattamento;
  • ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei dati connesso all’attività di verifica con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare le modalità di verifica limitata esclusivamente nei casi in cui la fruizione di servizi, lo svolgimento di attività e gli spostamenti siano consentiti ai soggetti muniti delle certificazioni verdi.

Inoltre – art. 1, comma 1, lett. i) – rispetto alla situazione attuale, nella quale si doveva avere riguardo soltanto alle misure di sicurezza di cui all’allegato F, il trattamento dei dati dovrà avvenire secondo le modalità e con le misure di sicurezza, tecniche ed organizzative indicate negli allegati C (Acquisizione dati al Sistema TS), F (Misure di sicurezza), G (istruzione) ed H (modalità per il controllo automatizzato delle certificazioni verdi) che sono periodicamente riesaminate ed aggiornate sulla base della valutazione dei rischi per i diritti e libertà degli interessati.

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