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Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (Disegno di legge n. A.S. 2960) – Disposizioni fiscali

Circolare n. 49/2017

Disamina delle disposizioni di natura fiscale contenute nel DDl recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (n. A.S. 2960).

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Il 16 ottobre scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il Disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”. Il 29 ottobre il provvedimento è stato comunicato al Senato della Repubblica ed assegnato alla Commissione Bilancio per l’inizio dell’iter parlamentare.
Di seguito, si esaminano le disposizioni di natura fiscale contenute nel predetto disegno di legge.

Art. 2 – Sterilizzazione incremento aliquote IVA e delle accise.

Con l’articolo in esame, viene ulteriormente modificata la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 718, della legge n. 190 del 2014, sull’aumento delle aliquote IVA, previsto a decorre dall’anno 2018, già oggetto di una recente modifica con l’entrata in vigore del D.L. 16 ottobre 2017.
In specie, viene stabilito che l’aliquota IVA del 10% sarà incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 (anziché di 1,14 punti percentuali a partire dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,86 punti percentuali dal 1° gennaio 2019), di ulteriori 1,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 (anziché di 1 punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020).
L’aliquota IVA del 22%, invece, sarà incrementata di 2,2 punti percentuali a partire dal 1° gennaio 2019 (anziché di tre punti percentuali dal 1º gennaio 2018 e di ulteriori 0,4 punti percentuali dal 1° gennaio 2019), di ulteriori 0,7 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 (anziché una riduzione di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020) e di ulteriori 0,7 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2021 (anziché l’introduzione dell’aliquota del 25% a decorrere dal 1° gennaio 2021).
Viene sterilizzato anche l’aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante, stabilendo che le maggiori entrate nette non inferiori di 350 di euro dovranno riguardare l’anno 2020.

Art. 4 – Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico.

Con l’articolo in esame viene prevista un’agevolazione in caso di acquisto di un abbonamento al trasporto pubblico locale.
Viene modificato l’art. 51 del TUIR, prevedendo l’esclusione dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente delle somme erogate o rimborsate, alla generalità o a categorie di dipendenti, o direttamente sostenute dal datore di lavoro, volontariamente o in base ad accordi, contratti, regolamenti aziendali, per l’abbonamento per il trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale del dipendente e/o dei suoi familiari.
Inoltre, viene modificato l’art. 15 del TUIR, al fine di consentire la detrazione del 19% delle spese sostenute (anche nell’interesse dei familiari) per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro.

Art. 5 -Maggiorazione della deduzione degli ammortamenti.

La disposizione in esame prevede, in primo luogo, la proroga, sia pure in misura diversa e con alcune eccezioni, dell’agevolazione relativa agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 91, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, già in precedenza prorogata dall’art. 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
In particolare, il comma 1 riconosce per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018 ovvero fino al 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, l’aumento del 30% del costo di acquisizione (anziché 40%), con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Sono esclusi da tale previsione gli investimenti in veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1, del TUIR.
Sono, inoltre, esclusi dall’agevolazione gli investimenti che si avvalgono delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Si prorogano, inoltre, le agevolazioni già previste dall’art. 1, comma 9 e 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, riguardanti gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0.
In particolare, il comma 2, proroga la maggiorazione, nella misura del 150%, del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0 (beni ricompresi nell’Allegato A annesso alla Legge 232/2016). La maggiorazione (c.d. iper ammortamento) è riconosciuta per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 ovvero fino al 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Il comma 3 proroga la maggiorazione, nella misura del 40%, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (beni ricompresi nell’Allegato B alla legge 232/2016), per i soggetti che usufruiscono dell’iper ammortamento, per gli investimenti effettuati nel medesimo periodo previsto dal succitato comma 2. Quindi, per quanto riguarda l’estensione del periodo di agevolazione al 31 dicembre 2019, anche per tali beni immateriali devono essere soddisfatte, entro il 31 dicembre 2018, le due condizioni sopra indicate.
Il comma 4, richiedendo la produzione della documentazione prevista dall’art. 1, comma 11, della legge 16 dicembre 2016, n. 232, dispone che, ai fini dell’applicazione della maggiorazione del costo dei beni materiali e immateriali di cui agli allegati A) e B) alla legge di bilancio 2017, l’impresa è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene: (i) possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui all’allegato A e/o all’allegato B, e (ii) è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La dichiarazione del legale rappresentante, l’eventuale perizia e l’attestato di conformità devono essere acquisite dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Va precisato che, in quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione.
Il comma 5 prevede che restano confermate le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 93 e 97 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In tal modo sono esclusi dalla possibilità di maggiorare il valore del bene da ammortizzare i beni per i quali il DM 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, i fabbricati e le costruzioni nonché i beni di cui all’allegato 3 annesso alla Legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016); inoltre le maggiorazioni del costo di acquisizione non producono effetti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.
Le disposizioni previste dai commi 6 e 7 intendono evitare che il beneficio dell’iper ammortamento interferisca, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l’impresa possa aver esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto. Non può escludersi, infatti, che in determinati casi l’impresa abbia la necessità di sostituire i beni agevolati con beni più performanti e pur sempre nella prospettiva di accrescere il livello di competitività tecnologica perseguito e raggiunto in logica “industria 4.0”.
In tali casi, si prevede che la sostituzione non determina la revoca dell’agevolazione a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge n. 232 del 2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali previste per l’investimento originario dall’art.1, comma 11, della medesima legge (dichiarazione resa dal legale rappresentante, perizia tecnica giurata o attestato di conformità). Il comma 7 contempla anche l’ipotesi, che non può escludersi in ragione della possibile futura riduzione dei costi di produzione dei beni strumentali, in cui l’investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario; in tal caso, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, si prevede che il beneficio calcolato in origine debba essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.

Art. 6 -Proroga del blocco aumenti aliquote 2018.

La disposizione prevede la proroga di un anno del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato.
I comuni, che hanno legittimamente confermato la maggiorazione negli anni 2016 e 2017, possono continuare a mantenere tale maggiorazione anche per il 2018.

Art. 8 -Credito d’imposta per le spese di formazione 4.0.

L’articolo in esame prevede, per tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, un credito d’imposta nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato in attività di formazione.
Il credito d’imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali, solo, però, se svolte per acquisire e/o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.
È esclusa dall’agevolazione in esame l’attività di formazione ordinaria o periodica, organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
Il credito d’imposta, che dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese, non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP. Il credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione.
Ai fini dell’ammissibilità al credito di imposta, i costi dovranno essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti.
Con apposito decreto del Ministro dello Sviluppo Economico saranno adottate le disposizioni applicative necessarie, nonché le modalità di verifica e controllo dell’effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d’imposta di cui l’impresa ha fruito indebitamente.

Art. 13 – Imposta di registro.

Con l’articolo in esame viene modificato l’art. 20 del DPR n. 131 del 1986, al fine di stabilire che gli uffici finanziari, per la determinazione dell’imposta di registro, debbono avere riguardo unicamente all’atto che viene sottoposto a registrazione, escludendo la possibilità di ricorrere a dati non direttamente desumibili dall’atto stesso.
Inoltre, mediante modifica dell’art. 53-bis del DPR n. 131, viene reso evidente che la norma antielusione (art. 10-bis dello Statuto dei contribuenti) si applica anche all’imposta di registro.

Art. 14 – Credito di imposta per spese consulenze relative a quotazione PMI.

Con l’articolo in esame, alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, viene riconosciuto un credito d’imposta, fino ad un importo massimo del credito di 500.000 euro, del 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020, per l’ammissione alla quotazione.
Il credito d’imposta sarà utilizzabile, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l’anno 2019 e 30 milioni di euro per gli anni 2012 e 2021, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’IRAP.
Le modalità di attuazione saranno delineate con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Art. 18 – Incremento soglie reddituali “Bonus 80 euro”.

Con l’articolo in esame vengono aumentate le soglie reddituali di cui al comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR.
In specie, ai sensi del citato comma, come modificato dall’articolo in esame, spetta un credito ai titolari di reddito da lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, la cui imposta lorda determinata su detti redditi sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti, pari al seguente importo:

  • 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.600 euro (anziché 24.000 euro);
  • 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.600 euro ma non a 26.600 euro (anziché a 26.000 euro). Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.600 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.

Art. 63 – Proroga esenzione IMU su immobili inagibili.

Con l’articolo in esame, mediante modifica del comma 3 dell’art. 8 del D.L. n. 74 del 2012, viene prorogata l’esenzione dall’IMU per i fabbricati inagibili, totalmente o parzialmente, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012.

Art. 65 [comma 2, lett. a)] – Nuovi interventi a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 2016.

Il comma 2, lett. a) dell’art. 65 prevede, in relazione agli eventi sismici del 2016 e limitatamente ai soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché degli esercenti attività agricole, che gli adempimenti tributari sospesi, diversi dai versamenti, siano effettuati non più entro il 16 febbraio 2018, ma entro il 31 maggio 2018. Inoltre, il numero massimo delle rate passa da 9 a 24.

Art. 67 – Regime fiscale dei premi relativi a polizze assicurative aventi ad oggetto calamità naturali.

Con l’articolo in esame viene modificato l’art. 15 del TUIR, al fine di stabilire una detrazione del 19% dei premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.

Art. 71 (comma 15) – Rimborso minor gettito comuni.

La norma è finalizzata a confermare per l’anno 2018, il fondo IMU/TASI di 300 milioni di euro per il ristoro ai comuni del minor gettito conseguente alla sostituzione dell’IMU sull’abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili.

Art. 73 – Credito di imposta per il SUD.

L’articolo in esame stabilisce il rifinanziamento della norma (articolo 1, comma 108 della legge 28 dicembre 2015, n. 208) che prevede l’ampliamento del credito di imposta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni meno sviluppate e delle regioni in transizione.

Art. 77 – Disposizioni per il contrasto all’evasione fiscale.

Il comma 1, modificando il D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, concernente la trasmissione telematica delle operazioni Iva prevede, dal 1° gennaio 2019, l’obbligo generalizzato della fattura elettronica tra soggetti passivi Iva residenti e soggetti stabiliti in Italia.
In particolare, il comma 1, lettera a), apporta modifiche all’articolo 1 del suddetto decreto legislativo n. 127/2015 e supera il previgente regime opzionale di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni.
Il nuovo comma 3 del suddetto art. 1, prevede, l’emissione esclusiva di fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni. Sono esonerati i soggetti passivi che rientrano nel c.d. regime di vantaggio (art. 27, c. 1 e 2 del DL n. 98/2011) e il c.d. regime forfetario (art. 1, c. da 54 a 89 della L. n. 190/2014).
Ai sensi del comma 3-bis, per le cessioni di beni e prestazioni di servizio effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello stato, salvo che è stata emessa una bolletta doganale, non sarà utilizzata la fattura elettronica. Per quest’ultime operazioni i contribuenti dovranno trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i relativi dati mensili, entro il 5 del mese successivo alla data del documento o alla ricezione dello stesso.
Il nuovo comma 6, prevede che in caso di emissione di fattura con modalità diverse da quelle previste dal comma 3 la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 3-bis ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Spetterà ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate disciplinare i tempi e le modalità attuative della presente disposizione.
Inoltre, con l’inserimento del comma 1-bis all’art. 2 del D.Lgs n. 127 del 2015, limitatamente alle cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori viene introdotto l’obbligo, dal 1° luglio 2018, di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Per i soggetti passivi che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti emessi e ricevuti di ammontare superiore a 500 euro è prevista una riduzione di 2 anni dei termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento (art. 57 del DPR n. 633 del 1972 e 43 del DPR n. 600 del 1973).
La riduzione non si applica ai soggetti che esercitano anche attività di commercio al minuto e assimilate, salvo che abbiano esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 127 del 2015.
Per professionisti e imprese in contabilità semplificata, la trasmissione telematica di fatture e corrispettivi, nell’ambito del programma di assistenza on line dell’Agenzia delle Entrate, consente di ottenere:

  • le informazioni per la predisposizione delle liquidazione periodica Iva;
  • una bozza di dichiarazione annuale Iva e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi;
  • le bozze F24 delle imposte da pagare o compensare.

I suddetti soggetti sono inoltre, esonerati dalla tenuta dei registri Iva delle fatture e dei corrispettivi. Spetterà ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate disciplinare le modalità attuative della presente disposizione.
In merito alla decorrenza, l’art. 77 prevede che le disposizioni si applicano alla fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. L’obbligo della fattura elettronica si applica anticipatamente, alle fatture emesse dal 1° luglio 2018 per:

  • cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburante per motori;
  • prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese nei confronti dell’appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi e forniture stipulato con una P.A..

Art. 78 – Disposizioni di contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali.

Per taluni prodotti ad alto rischio di frode IVA (prodotti carburanti o combustibili destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori) introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato ai sensi del Testo unico Accise, la norma prevede, al primo comma, che l’estrazione dal deposito e l’immissione in consumo devono essere subordinate al versamento dell’imposta sul valore aggiunto, con modello F24, da parte di colui che estrae il bene, senza possibilità di compensazione.
È previsto che la base imponibile, comprensiva dell’ammontare dell’accisa, è costituita dal corrispettivo o valore relativo all’operazione precedente all’introduzione ovvero dal corrispettivo o valore relativo all’ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito, ed è aumentata dell’importo, se non già compreso, relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell’estrazione.
La disposizione dettata dal comma 2 prevede che, al fine di poter immettere in consumo il bene, la ricevuta di versamento debba essere consegnata dall’estrattore al gestore del deposito e, nel caso in cui manchi tale ricevuta, la norma sancisce la responsabilità solidale tra colui che estrae ed il gestore del deposito per il mancato versamento dell’IVA.
Il comma 3 prevede la non applicazione dell’IVA sulle cessioni dei prodotti in argomento, che intervengono durante la loro giacenza nei depositi fiscali.
La disposizione dettata dal comma 4 mira ad evitare che gli operatori che intendano non versare l’IVA al momento dell’estrazione, precostituendosi le condizioni per realizzare la frode, si avvalgano della disciplina dei depositi IVA, la quale prevede che all’atto dell’estrazione, l’imposta si applichi con l’inversione contabile.
È previsto, infine, che le disposizioni dell’articolo in esame entrano in vigore a decorrere dal 1° febbraio 2018.

Art. 79 – Autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi.

La disposizione in commento prevede per il soggetto che intenda avvalersi, per lo stoccaggio di prodotti energetici, di un deposito fiscale o del deposito di un destinatario registrato, dei quali non sia il titolare, la preventiva autorizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, per l’esercizio di tale attività, con validità biennale.
Per i soggetti già titolari, nel territorio nazionale, di un deposito fiscale di prodotti energetici, il secondo comma prevede, invece, che l’autorizzazione in parola è sostituita da una comunicazione, con validità annuale, da trasmettere sempre all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima di iniziare l’attività.
L’attività di stoccaggio dei prodotti energetici presso un deposito fiscale o presso il deposito di un destinatario registrato è consentita solo successivamente all’acquisizione, da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell’atto di assenso del depositario autorizzato o del destinatario registrato ai soggetti autorizzati ed ai soggetti che hanno effettuato la comunicazione.
Il medesimo atto di assenso è riferito a ciascun impianto ed è trasmesso, dal gestore del deposito fiscale depositario autorizzato o dal destinatario registrato, all’Ufficio delle dogane competente in relazione all’ubicazione del deposito medesimo.
I commi da 4 a 7 disciplinano le modalità e le condizioni per le quali sono previsti il diniego, la sospensione e la revoca dell’autorizzazione nonché la sospensione dell’istruttoria per il rilascio della medesima autorizzazione.
La disciplina dettata dal comma 8 prevede che i soggetti autorizzati e i soggetti che hanno effettuato la comunicazione redigano un riepilogo dei quantitativi dei prodotti energetici stoccati presso i depositi fiscali o presso i depositi dei destinatari registrati, distinguendone i quantitativi con riferimento a ciascun deposito fiscale, e attribuisce la piena facoltà, in capo all’Amministrazione finanziaria, di eseguire i controlli necessari ai fini della corretta tenuta dei riepiloghi e di accedere liberamente nei luoghi dove è custodita la relativa documentazione per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e rilevazioni ritenute utili per accertare l’osservanza delle disposizioni tributarie connesse con le operazioni riguardanti i medesimi prodotti anche presso i fornitori dei soggetti autorizzati.
Il comma 11 fa salve le disposizioni di cui al Testo Unico Accise, con particolare riferimento a quelle relative all’individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell’accisa e della contabilizzazione dei prodotti presso i depositi fiscali.
Con la disposizione dettata dal comma 12, sono previste le sanzioni amministrative per le infrazioni alle disposizioni del presente articolo, indicate nella misura da 1.000 euro a 10.000 euro.
Il depositario autorizzato o il destinatario registrato che consente lo stoccaggio ovvero procede alla estrazione di prodotti energetici di depositanti privi dell’autorizzazione ovvero che non abbiano effettuato la comunicazione ovvero la cui autorizzazione o comunicazione non sia più efficace al momento dello stoccaggio o dell’estrazione dei prodotti energetici, è responsabile solidale per il pagamento dell’IVA afferente ai medesimi prodotti.
Il comma 13 rimanda ad un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio in commento, per le modalità attuative del presente articolo e per dettare la disciplina relativa al flusso informativo dei dati tra l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’Agenzia delle entrate.
Infine, secondo quanto stabilito dal comma 14, con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabiliti i dati obbligatori da indicare nel documento di accompagnamento semplificato, previsto per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa, nonché gli ulteriori dati da trasmettere in forma telematica relativi alle contabilità dei depositari autorizzati e dei destinatari registrati.

Art. 82 – Pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

L’articolo in esame riduce da 10.000 euro a 5.000 euro la soglia al di sopra della quale le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di procedere ad un pagamento, devono verificare, attraverso l’Agenzia delle Entrate–Riscossione, la presenza di una morosità del beneficiario dello stesso pagamento nell’assolvimento di un obbligo di versamento, per un ammontare complessivo almeno pari al medesimo importo, derivante, a seguito di iscrizione a ruolo, dalla notifica di una o più cartelle.
Il comma 2 aumenta da 30 a 60 gg. il termine entro il quale, in caso di esito positivo della verifica in parola, i soggetti pubblici dovranno sospendere il pagamento per consentire il pignoramento da parte dell’Agente della riscossione.
Il comma 3 stabilisce, infine, che le nuove previsioni si applicheranno a decorrere dal 1° marzo 2018.

Art. 83 – Sospensione deleghe di pagamento.

Al fine di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni, la norma in commento, aggiungendo il comma 49-ter, nell’art. 37 del D.L. n. 223 del 2016, limita a 30 giorni il tempo di sospensione al fine di circoscrivere il periodo di non esecutività della delega di pagamento che presentano profili di rischio.
Nel caso in cui dall’esito del controllo il credito non risulti correttamente utilizzato, la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.
Con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità in base ai quali procedere al controllo del corretto utilizzo del credito.

Art. 85 – Interessi passivi.

In materia di deducibilità degli interessi passivi, ai fini del calcolo del risultato operativo lordo, di cui all’art. 96 del TUIR, la norma elimina l’ultimo periodo del secondo comma e, di conseguenza, non si dovrà più tenere conto dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate.

Art. 86 – Esenzione imposta di bollo copie assegni in forma elettronica.

La norma esenta dall’imposta di bollo le copie degli assegni presentati all’incasso in forma elettronica e non andati a buon fine.

Art. 88 – Modifica del regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate realizzati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa.

La disposizione uniforma e semplifica il regime fiscale applicabile ai redditi di capitale e ai redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie, indipendentemente dalla natura qualificata o meno della partecipazione. Il livello di tassazione sostenuto dal contribuente in caso di dividendi e plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate è sempre stato (dalla riforma del 1998, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461) più elevato rispetto a quello gravante sui medesimi redditi rivenienti da partecipazioni non qualificate ma, le ultime modifiche normative, avevano di fatto reso superiore la tassazione su questi ultimi.
Pertanto, la disposizione estende l’imposizione sostitutiva anche ai redditi derivanti da partecipazioni qualificate, nonché agli utili, ai proventi e alle plusvalenze derivanti da strumenti equiparabili alle partecipazioni societarie e, in particolare, ai titoli e agli strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell’articolo 44, comma 2, lettera a), del TUIR, nonché ai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto diverso da quello di opere e servizi.
I redditi diversi realizzati da partecipazioni qualificate e non qualificate confluiscono in un’unica ed indistinta massa all’interno della quale le plusvalenze possono essere compensate con le relative minusvalenze. Viene, quindi, eliminato l’obbligo di indicare separatamente in dichiarazione dei redditi le plusvalenze e minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate da quelle derivanti da partecipazioni non qualificate.
Il contribuente può optare per i cd. regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito anche per le partecipazioni qualificate, ivi incluse quelle in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata per le quali sia stata dimostrata, tramite apposito interpello, la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 87 del TUIR.
Il comma 7 statuisce una norma transitoria, volta a non penalizzare i soci con partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino al 31 dicembre 2017. In particolare, viene disposto che, in deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, agli utili derivanti da partecipazioni qualificate prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è deliberata sino al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le previsioni di cui al D.M. 26 maggio 2017. Tali utili, pertanto, conservano l’attuale regime impositivo e concorrono parzialmente, a seconda del periodo in cui si sono prodotti, alla formazione del reddito imponibile del contribuente.
Con riferimento all’entrata in vigore delle modifiche, il comma 8 dispone che le stesse si applichino con riferimento:

  • ai redditi di capitale (dividendi) percepiti a partire dal 1° gennaio 2018;
  • ai redditi diversi (plusvalenze) realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 91 – Differimento dell’IRI.

La norma in esame posticipa al 2018 la disciplina relativa all’imposta sul reddito delle imprese (Iri), che prevede la tassazione con l’aliquota proporzionale al 24%, del reddito di impresa delle imprese individuali, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate in regime di contabilità ordinaria.

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