Aggiornamento Linee guida per attività economiche e sociali in tempo di Covid-19 – Circolare Min. Salute 2.12.2021
Circolare n. 96/2021 – CO 13/2021
Aggiornate le linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali.
Si comunica che il Ministero della Salute ha adottato, con ordinanza del 2 dicembre scorso, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2021, n. 290, le “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” (in allegato), come previsto dalla nuova procedura di cui all’articolo 12 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65.
Le presenti Linee guida, che sono frutto del confronto tra le Regioni ed il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), aggiornano e sostituiscono quelle adottate con ordinanza del 29 maggio (v. circolare n. 43/2021 – CO 9/2021 del 04.06.2021) e sono già operative.
Si evidenzia anzitutto che, nelle PREMESSE alle Linee guida, è stato precisato (cfr. punto 6) che, per l’accesso alle attività economiche e ricreative è necessario tenere conto delle previsioni del DL 172/2021 (v. circolare n. 92/2021 del 30.11.2021) con particolare riferimento all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19.
Relativamente al settore del commercio al dettaglio, si prevede:
- la predisposizione di una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima degli spazi;
- la predisposizione di regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare code e assembramenti di persone e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
- un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con prodotti igienizzanti, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori;
- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce;
- i clienti devono sempre indossare la mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti;
- l’addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente);
- assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni;
- è obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria;
- la postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi). In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.