Entrata in vigore di Euro 6d-Temp per le immatricolazioni dal 1° settembre 2019
Circolare n. 32/2019 – CO 7/2019
Dal 1° settembre 2019 entra in vigore l’obbligo di immatricolare veicoli rispondenti alla normativa anti-inquinamento Euro 6d-Temp.
Si ricorda che dal 1° settembre 2019 entra in vigore l’obbligo di immatricolare veicoli rispondenti alla normativa anti-inquinamento Euro 6d-Temp, in quanto alla misurazione delle emissioni di CO2 di autovetture e veicoli commerciali leggeri (secondo il ciclo WLTP) si affiancherà il test RDE (Real Drive Emission).
RDE è una procedura di prova delle emissioni inquinanti, in particolare particolato e ossidi di azoto (NOx), del veicolo in condizioni di guida reali su strada, con accelerazioni e decelerazioni casuali, attraverso l’uso di sistemi portatili di misurazione (Portable Emission Measurement Systems – PEMS).
Il regolamento (CE) n. 715/2007 stabilisce un limite massimo di emissioni di NOx, pari a 60 mg/Km per i benzina e 80 mg/Km per i diesel, tuttavia, per dare ai costruttori il tempo di adeguarsi, è stato accordato che tale limite venga raggiunto in due fasi intermedie:
– RDE fase 1, con un fattore di conformità NOx di 2,1, si applica dal 1° settembre 2017 per i modelli di nuova omologazione, mentre si applica a tutti i veicoli di nuova immatricolazione a partire dal 1° settembre 2019 (normativa anti-inquinamento Euro 6d-Temp);
– RDE fase 2, con un fattore di conformità NOx di 1 più un margine di errore di 0,5, si applicherà a gennaio 2020 per le nuove omologazioni e da gennaio 2021 per le nuove immatricolazioni (normativa anti-inquinamento Euro 6d-Final).
Quindi il passaggio all’Euro 6d sarà graduale e la fase Temp accorda una tolleranza del 110% dei limiti di NOx. La differenza tra la norma Euro 6d-Temp e la Euro 6d-Final è nella tolleranza tra i valori misurati nel WLTP e nel RDE: con la regola temporanea la differenza tra le emissioni misurate nel ciclo in laboratorio (limite per i NOx 60 mg/km per i benzina e 80 mg/km per i diesel) e in quello su strada potrà arrivare al 110% (limite per i NOx 126 mg/km per i benzina e 168 mg/km per i diesel), mentre con la normativa “d-final” il divario tra tali valori non potrà superare il 50% (limite per i NOx 90 mg/km per i benzina e 120 mg/km per i diesel).
Si suggerisce, dunque, agli Associati di verificare con il marchio di riferimento quali siano i modelli/motorizzazioni non omologati secondo la normativa Euro 6d-Temp che, salvo deroghe, dovranno essere immatricolati entro il 31 agosto 2019.
Relativamente alle deroghe, si evidenzia che entro il 31 agosto 2019 i singoli Costruttori hanno, comunque, la possibilità di chiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una deroga all’immatricolazione secondo la ‘procedura di fine serie’ sulla base di uno dei criteri previsti dalla direttiva 2007/46/CE, allegato XII, lettera B:
- Criterio percentuale: il numero massimo di veicoli non può superare il 10% dell’immatricolato dell’anno precedente per la categoria M1, il 30% per tutte le altre categorie;
- Criterio del certificato di conformità: il numero massimo di veicoli è limitato a quelli muniti di C.O.C. rimasto valido almeno 3 mesi antecedenti il 31 agosto 2019.