ACI: Testo Unico autentiche degli atti di vendita al PRA (vers. 6.0) – Atti di vendita redatti fuori del CdP
Circolare n. 24/2019 – CO 4/2019
Novità operative per gli atti di vendita autenticati dal 1° luglio 2019.
Si comunica che l’ACI con la Circolare n. 1524 del 17/6/2019 ha comunicato alcune novità che saranno operative per gli atti autenticati dal 1° luglio 2019:
- l’ampliamento degli atti autenticabili ex art. 7 L. 248/2006 e l’aggiornamento del Testo Unico delle Autentiche degli atti di vendita al PRA (allegato 1);
- la validità degli atti non redatti sul retro del CdP e CDPD.
1. Testo Unico Autentiche
In passato per le formalità di prima iscrizione dei veicoli non era applicabile l’autentica semplificata ex art. 7, ossia da parte degli STA ritenendo che, ove non utilizzabile l’istanza dell’acquirente, dovesse essere necessario allegare alla formalità l’atto di vendita nella forma della scrittura privata autenticata dal notaio. Ora, dal prossimo 1° luglio, per le formalità di prima iscrizione, ivi compresi i casi in cui il titolo sia costituito da un atto di vendita cumulativo, l’atto di vendita autenticato ex art. 7 si pone in alternativa all’atto di vendita autenticato dal notaio e, per le fattispecie per le quali è utilizzabile, all’istanza dell’acquirente.
2. Atti di vendita redatti fuori del CdP
Viene previsto che, dal 1° luglio p.v., anche gli atti non redatti sul retro del CdP o del CDPD (Certificato di Proprietà Digitale) possono essere redatti nella forma della dichiarazione unilaterale di vendita, con sottoscrizione autenticata del solo venditore.
Entrambe le modifiche vanno nella direzione di semplificare ulteriormente il processo di digitalizzazione in corso, in particolare nella formazione degli atti di vendita da trascrivere al PRA, funzionale all’entrata in vigore del Documento Unico dal 1° gennaio 2020.