Fatturazione elettronica: pre-registrazione e QR-Code
Circolare n. 33/2018 – AF 15/2018
L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione il servizio per generare il QR-Code e quello per registrare l’indirizzo telematico prescelto su cui ricevere le fatture elettroniche. Per la fatturazione elettronica dei carburanti possibile rinvio allo studio del Governo.
Il 30 aprile scorso, l’Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento prot. n. 89757/2018 che disciplina le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica nei rapporti tra soggetti privati e la Circolare n. 8 interpretativa delle disposizioni della legge di bilancio 2018, riguardanti l’anticipazione al 1° luglio 2018 degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti e le operazioni di subappalto verso la Pubblica Amministrazione. Allegate a tale Provvedimento sono state emanate le specifiche tecniche che consentono al mercato la predisposizione di software per gestire correttamente il processo di fatturazione elettronica.
Questi Provvedimenti sono stati pubblicati nel rispetto dei termini stabiliti dallo “Statuto dei Diritti del Contribuente” rispetto alla prima scadenza dell’obbligo di fatturazione elettronica prevista per norma, quella del 1° luglio 2018 per le cessioni di carburanti (benzina e gasolio per motori).
Da alcuni mesi, è disponibile una procedura web gratuita da parte dell’Agenzia delle Entrate (utilizzabile anche da smartphone e tablet) per generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche, ed un portale che offre servizi per consultare e monitorare i flussi informativi delle fatture elettroniche inviate e ricevute dal “Sistema di Interscambio” (“SdI”).
Inoltre, dal 15 giugno 2018 l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il servizio per generare il QR-Code, il “biglietto da visita” digitale che i contribuenti titolari di Partita Iva possono mostrare al fornitore tramite smartphone, tablet o su carta ai fini della predisposizione dell’e-fattura, e quello per registrare l’indirizzo telematico prescelto su cui ricevere le fatture elettroniche.
Tali servizi sono stati realizzati dall’Agenzia delle Entrate, in collaborazione con il partner tecnologico SOGEI, per agevolare la predisposizione e l’invio delle fatture elettroniche da parte dei contribuenti tenuti ad abbandonare la tradizionale modalità cartacea e per rendere più sicura e veloce la ricezione del documento fiscale da parte del cliente titolare di partita Iva (cessionario/committente).
Per accedere a questi servizi, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, all’interno del portale dedicato “Fatture e corrispettivi” (il servizio di generazione del codice QR è anche all’interno del cassetto fiscale), è necessario avere le credenziali Spid, CNS (“Carta Nazionale dei Servizi”), Entratel o Fisconline.
Si evidenzia che i contribuenti potranno delegare uno o più intermediari all’utilizzo di tutte le funzionalità connesse al processo di e-fattura o delegare separatamente uno o più professionisti al solo servizio di registrazione dell’indirizzo telematico o a quello di consultazione delle fatture elettroniche. La delega agli intermediari abilitati può essere conferita dall’operatore Iva sia attraverso Entratel/Fisconline, sia presentando l’apposito modello presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate. A tale riguardo, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13 giugno 2018 sono state disciplinate le modalità attraverso cui i contribuenti interessati possono delegare altri soggetti all’utilizzo dei servizi legati alla fatturazione elettronica.
In particolare, la delega può riguardare i seguenti servizi:
- “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”;
- “Registrazione dell’indirizzo telematico”.
Il primo servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” consente di:
- ricercare, consultare e acquisire tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute dal soggetto delegante attraverso il SdI; i file delle fatture elettroniche sono disponibili fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI;
- consultare i dati trasmessi con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute dal soggetto delegante verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (operazioni transfrontaliere);
- consultare le comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrale dell’IVA del soggetto delegante;
- consultare i dati IVA delle fatture (anagrafica, rilevante ai fini IVA, di cliente e fornitore; riepiloghi degli importi raggruppati per natura e aliquota IVA applicata; esigibilità dell’imposta) emesse e ricevute dal soggetto delegante, compresi quelli trasmessi dai clienti e dai fornitori nel ruolo di controparte nell’operazione commerciale;
- consultare gli elementi di riscontro fra quanto comunicato con i prospetti di liquidazione trimestrale dell’IVA e i dati delle fatture emesse e ricevute dal soggetto delegante;
- esercitare e consultare le opzioni previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, per conto del soggetto delegante;
- consultare, per conto del soggetto delegante, le notifiche e le ricevute del processo di trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche e dei dati delle fatture transfrontaliere, delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini IVA, delle comunicazioni dei prospetti di liquidazione periodica dell’IVA;
- indicare al SdI “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file, cioè una PEC o un “codice destinatario”, da parte del delegante;
- utilizzare il servizio di generazione del codice a barre bidimensionale (QR-Code) per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del soggetto delegante e del relativo “indirizzo telematico”.
Il servizio di “Registrazione dell’indirizzo telematico” invece, consente di:
- indicare al SdI “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file, cioè una PEC o un “codice destinatario”, da parte del delegante;
- utilizzare il servizio di generazione del codice a barre bidimensionale (QR-Code) per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del soggetto delegante e del relativo “indirizzo telematico”.
La delega, la cui durata può essere fissata dal soggetto delegante all’atto del suo conferimento ed al massimo per 4 anni, può essere conferita:
- direttamente, utilizzando le funzionalità rese disponibili a favore degli utenti Entratel/Fisconline;
- tramite la presentazione del modulo di delega presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.
I contribuenti possono consultare l’elenco delle deleghe conferite utilizzando le funzionalità disponibili nella propria area riservata del servizio Entratel/Fisconline. La delega può essere revocata in qualsiasi momento.
La sicurezza dei dati
Come descritto nelle specifiche tecniche allegate al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, tutte le modalità di trasmissione avvengono attraverso protocolli sicuri su rete internet e specifiche misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione e la tracciatura degli accessi effettuati.
Fatturazione dei carburanti
Per quanto riguarda i rifornimenti di benzina e gasolio per motori (per gli acquisti di gpl e metano anche dopo il 1° luglio 2018 potrà essere utilizzata la scheda carburate senza la necessità di fattura elettronica), si ricorda che l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/2018, sebbene abbia chiarito che le informazioni relative alla targa del veicolo non sono obbligatorie nella e-fattura, è evidente che al fine di procedere alla corretta deducibilità del costo e della detrazione Iva, in sede in emissione della fattura elettronica, è necessario riportare l’identificativo della targa (nel blocco informativo <AltriDatiGestionali>).
Inoltre, con la Nota del 7 giugno 2018, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiarito che dal 1° luglio 2018 per fruire dell’agevolazione sul gasolio utilizzato nel settore del trasporto merci, anche se la targa del veicolo non deve necessariamente essere riportata nella fattura elettronica, in linea con la disciplina generale dell’IVA, tuttavia, per poter beneficiare dell’aliquota ridotta di accisa, tra gli adempimenti prescritti, c’è l’obbligo di indicare, nel Quadro A-1 della dichiarazione, la targa degli automezzi utilizzati dall’esercente per lo svolgimento dell’attività di trasporto. Ad avviso dell’Amministrazione, infatti, l’informazione sui dati del veicolo risponde ad esigenze di verifica della spettanza del beneficio fiscale (appartenenza a categoria ammessa al beneficio ai sensi dell’art. 24-ter TUA) e di riconducibilità dell’agevolazione all’effettivo avente diritto che ne ha la disponibilità esclusiva. Pertanto, ai fini del riconoscimento del credito d’accisa, la targa del veicolo rifornito di gasolio deve necessariamente essere indicata nella fattura elettronica, rilasciata dai gestori di impianti di distribuzione carburanti agli esercenti attività di trasporto.
Eventuale proroga
Sul tema dell’obbligo di documentare con l’emissione di fattura elettronica le cessioni di carburanti dal 1° luglio 2018, il Governo ha allo studio l’ipotesi di rinviare di sei mesi, fino al 31 dicembre 2018, l’abbandono della scheda carburante. Si profila, quindi, un periodo di doppio binario, di cui si fa riserva di fornire ulteriori aggiornamenti non appena disponibili.