Utilizzo targa prova sui veicoli usati
Circolare n. 30/2018 – CT 2/2018
Il Giudice di Pace di Arezzo ha accolto i ricorsi per le infrazioni dell’art. 193 del C.D.S. circa la liceità dell’utilizzo della targa prova su veicoli già immatricolati, condannando in taluni casi la Prefettura a pagare le spese legali.
A seguito delle moltissime segnalazioni giunte dagli Associati, relative alla contestazione della violazione ex art. 193 C.d.S. da parte della Polizia Stradale, per mancata copertura assicurativa nei confronti di veicoli già immatricolati che circolano con targa prova con conseguente sequestro amministrativo del veicolo, la Federazione ha preso immediatamente contatto con le Autorità competenti.
La vicenda poggia su una sentenza del Tribunale di Vicenza, sez. II, del 22 febbraio 2016, secondo cui il veicolo già targato, anche se circola per esigenze di prova, a scopo dimostrativo o per collaudo, non può esibire la targa di prova, la quale deve essere applicata unicamente su veicoli privi di carta di circolazione. Difatti, se la targa di prova presuppone l’autorizzazione ministeriale, e se quest’ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, ne consegue che l’apposizione della targa di prova sui veicoli già targati è una prassi contra legem. Così, dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato che circoli con targa prova, risponde solo l’assicuratore del veicolo e non l’assicuratore della targa di prova.
Alla luce di tale sentenza, quindi, si sono manifestati casi, inizialmente circoscritti ad alcune provincie della Toscana, in particolare quella di Arezzo, in cui la Polizia Stradale ha effettuato controlli contestando l’utilizzo della targa prova su veicoli già immatricolati, per mancanza di copertura assicurativa RCA, comminando la relativa sanzione pecuniaria oltre al sequestro del mezzo.
Per quanto specificamente riferito al territorio di Arezzo, siamo a conoscenza del fatto che il Giudice di Pace, adito dalle parti in opposizione al provvedimento sanzionatorio della Prefettura di Arezzo, ha condannato la stessa Prefettura di Arezzo alle spese di giudizio. Negli allegati 1-2-3 alcune sentenze del Giudice di Pace che possono essere utilizzate per proporre ricorso in opposizione nel caso di eventuali verbali.
Ora è evidente che l’interpretazione fornita dal Ministero dell’Interno, del tutto contrastante con le indicazioni del Ministero dei Trasporti/Motorizzazione Civile, sia, a nostro avviso, chiaramente atta a cagionare danni all’ordinaria attività dei concessionari e di altri operatori, e ha indotto la Federazione a chiedere la settimana scorsa, come già avvenuto nei mesi precedenti, un intervento urgente e chiarificatore per poter disporre di un quadro normativo certo ed uniforme sul territorio nazionale (nell’allegato 4 la lettera Federauto inviata al Ministero dei Trasporti e al Ministero dell’Interno).
Ad oggi l’utilizzo della targa prova è disciplinato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la circolare n. 4699/M363 del 4 aprile 2004, secondo cui: “L’autorizzazione alla circolazione di prova può essere utilizzata, dai concessionari, commissionari, agenti di vendita e commercianti autorizzati di veicoli a motore e loro rimorchi, sia per i veicoli nuovi, sia per quelli da essi ritirati in permuta, sempre però soltanto per gli scopi previsti”.
Si fa riserva di fornire aggiornamenti su tale problematica non appena disponibili.