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Decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 c.d. “Manovrina”

Circolare n. 24/2017

Si informa che, nel Supplemento Ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile u.s. è stato pubblicato il Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, il cui iter di conversione in legge dovrà concludersi nel consueto termine di 60 giorni.

Il provvedimento, che è entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stato trasmesso alla Camera dei Deputati e assegnato alla Commissione Bilancio che ha iniziato l’esame da martedì 2 maggio. 

Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali disposizioni di interesse per il sistema associativo. 

Disposizioni in materia fiscale

1. Disposizioni per il contrasto all’evasione fiscale (Art. 1)

Con una modifica all’art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972 viene esteso il c.d. meccanismo dello split payment a tutte le operazioni Iva effettuate nei confronti della PA per le quali i cessionari o committenti non siano debitori d’imposta. Come noto, la legge di Stabilità 2015 aveva previsto il meccanismo di scissione dei pagamenti Iva solamente per alcune amministrazioni pubbliche.

Inoltre, viene esteso il medesimo sistema di pagamento Iva anche a soggetti ad elevata affidabilità fiscale seppur non facenti parte della PA. Si tratta di:

  • società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

  • società controllate direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;

  • società controllate direttamente o indirettamente dalle precedenti società di cui ai punti precedenti, ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

  • società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Infine, con l’abrogazione del comma 2 dell’art. 17-ter, viene esteso lo split payment anche alle operazioni effettuate da fornitori che subiscono la ritenuta alla fonte sui compensi percepiti (professionisti).

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, saranno stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo che si applicheranno alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

2. Modifiche all’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA (Art. 2)

Intervenendo sull’art. 19 del DPR n. 633 del 1972, viene dimezzato, passando da due ad un anno, il termine entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati. Il diritto a detrazione sorge dunque nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Inoltre, sempre nell’ottica di una maggiore certezza degli adempimenti, viene modificato il termine ultimo entro il quale deve essere eseguita la registrazione delle fatture dei beni e servizi acquistati e importati. Tale termine è individuato al più nella data di presentazione della dichiarazione Iva riferita all’anno di ricezione della fattura.

3. Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni (Art. 3)

Il comma 1, lett. a), intervenendo sul c. 574 dell’art. 1 della L. n. 147 del 2013, riduce da 15.000 a 5.000 euro l’importo al di sopra del quale i crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle ritenute alla fonte e alle imposte sostitutive sul reddito e all’Irap, possono essere utilizzati in compensazione solo con l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione o della sottoscrizione alternativa del soggetto incaricato della revisione legale.

La lett. b), prevede che nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti in violazione dell’obbligo di previa apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, l’ufficio procede al recupero dell’ammontare dei crediti utilizzati in violazione della normativa.

Viene inoltre, ridotto da 15.000 a 5.000 euro l’importo al di sopra del quale il credito Iva può essere utilizzato in compensazione solo attraverso l’apposizione del visto di conformità. Analogamente alle imposte dirette, il c. 2, lett. a), punto 2 prevede che nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti in violazione dell’obbligo di previa apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, ovvero nei casi di visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, l’ufficio procede al recupero dell’ammontare dei crediti utilizzati in violazione della normativa.

Il comma 3 dell’articolo in esame modifica il c. 49-bis dell’art. 37 del DL n. 223 del 2006 prevedendo l’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate da parte dei titolari di partita Iva, non solo per i crediti Iva ma anche per quelli relativi alle imposte dirette e all’Irap.

Infine, il comma 4 dispone il divieto di compensazione per il pagamento delle somme dovute in base all’atto di recupero di cui all’art. 1, c. 421 della L. n. 311 del 2004. 

4. Rideterminazione della base Ace (Art. 7)

Viene modificata la modalità di determinazione della base di riferimento su cui calcolare il rendimento nozionale ai fini Ace. In particolare viene eliminato il riferimento fisso del capitale proprio al 31 dicembre 2010 e introdotta una base mobile costituita dalla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente a quello Ace.

Per le imprese individuali e società di persone il quinquennio di riferimento, dal 2017, si sposta gradualmente dal criterio differenziale a quello incrementale.

A seguire, i criteri di determinazione della base Ace per il prossimo quinquennio.

Annualità d’imposta

Criterio incrementale

Criterio differenziale

2016

2016

2015-2010

2017

2016+2017

2015-2012

2018

2016+2017+2018

2015-2013

2019

2016+2017+2018+2019

2015-2014

2020

2016+2017+2018+2019+2020

 

5. Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari (Art. 8)

Per effetto della modifica in esame tutti i beni immobiliari dei debitori sono pignorabili se il valore complessivo degli stessi è superiore a 120.000 euro e il credito per cui si procede è superiore al predetto limite. Resta ferma l’impignorabilità dell’unico immobile di proprietà adibito ad uso abitativo e in cui il debitore risiede. 

6. Avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote dell’Iva e delle accise (Art. 9)

L’art. 9 dispone una riduzione dell’aliquota ordinaria Iva dal 2019 e dell’aliquota ridotta Iva, limitatamente agli anni 2018 e 2019, mediante sterilizzazione della clausola di salvaguardia di cui comma 718 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Inoltre, prevede la sterilizzazione delle aumento delle accise per il solo 2018.

Attualmente, per effetto delle ultime modifiche avvenute con la legge di Stabilità 2017 (art. 1, comma da 631 a 632 della L. n. 232 del 2016) sono previste le seguenti aliquote Iva:  

  

2018

2019

Aliquota ordinaria

dal 22% al 25%

dal 25% al 25,9%

Aliquota ridotta

dal 10% al 13%

13%

 Per effetto della disposizione in esame, le aliquote saranno ridotte come di seguito:

  

2018

2019

2020

2021

Aliquota ordinaria

25%

dal 25,9% a 25,4%

da 25,9% a 24,9%

Da 25,9% a 25%

Aliquota ridotta

dal 13% a 11,5%

dal 13% al 12%

13%

13%

7. Reclamo e mediazione (Art. 10)

Al fine di ridurre i contenziosi tributari, viene esteso l’ambito di applicazione dell’istituto della mediazione di cui all’art. 17-bis del D.lgs. n. 546 del 1992 alle controversie tributarie di valore superiore a 20.000 euro e fino a 50.000 euro. L’estensione si applica per gli atti notificati dal 1° gennaio 2018.

8. Definizione agevolata delle controversie tributarie (Art. 11)

L’articolo 11 del DL introduce un rimedio per deflazionare il contenzioso tributario in cui è parte l’Agenzia delle entrate.

In particolare, per le controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, è prevista la possibilità della loro definizione col pagamento di tutti gli importi che sono stati oggetto di contestazione e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora.

Nel caso di controversie relative agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, la nuova disciplina prevede che, per la loro definizione, è dovuto il 40% degli importi in contestazione.

Per poter usufruire della definizione in parola è necessario che il ricorrente sia costituito nel giudizio di primo grado entro la data del 31 dicembre 2016 e che il processo non si sia ancora concluso con pronuncia definitiva.

Nell’ambito di applicazione della norma rientrano anche le controversie tributarie aventi ad oggetto i carichi affidati dall’agente della riscossione.

Per quanto riguarda le modalità di versamento dell’importo dovuto, la norma rinvia alle disposizioni previste per l’accertamento con adesione, anche se con alcune modifiche, quali:

  • l’esclusione della dilazione di pagamento per importi fino a 2.000 euro;

  • la riduzione a tre del numero massimo delle rate;

  • il versamento degli importi dovuti a seguito di definizione o della prima rata dell’importo, pari al 40% del totale delle somme dovute, deve avvenire entro il 30 settembre 2017; il pagamento della seconda rata, pari all’ulteriore 40%, deve essere effettuato entro il 30 novembre 2017, mentre il pagamento della terza ed ultima rata, pari al residuo 20%, entro il 30 giugno 2018;

  • l’omesso versamento delle rate successive alla prima non determina l’inefficacia della definizione.

La norma prevede, inoltre, che dagli importi dovuti a seguito della definizione vanno scomputati quelli già versati in pendenza di giudizio o dovuti per la definizione agevolata.

Per poter usufruire dell’agevolazione, il contribuente deve presentare entro il 30 settembre 2017 all’Agenzia delle entrate una domanda di definizione, distinta per ciascuna controversia.

Sul piano processuale, la norma prevede che le controversie definibili non sono sospese, salva apposita richiesta da parte del contribuente; in tal caso, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017 e, se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

La norma prevede, altresì, che l’eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro il 31 luglio 2018 e, nei successivi sessanta giorni, può essere impugnato dinanzi l’Organo giurisdizionale presso cui pende la lite.

In caso di presentazione della domanda di definizione, il processo si estingue nel caso in cui, entro il 31 dicembre 2018, non viene presentata l’istanza di trattazione dalla parte che ha interesse.

La norma rinvia, poi, ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate per le modalità di presentazione della domanda di definizione. 

9. Ulteriore proroga sospensione e rateizzazione tributi sospesi (Art. 43)

La disciplina dettata dal comma 1 dell’articolo in esame, nel modificare l’art. 48 del DL n. 189 del 2016 – concernenti disposizioni in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 – ha previsto la proroga della sospensione, fino al 31 dicembre 2017, della ritenuta sui redditi corrisposti allo Stato, richiesta dai contribuenti residenti nei comuni interessati dal sisma.

Inoltre, è prevista la proroga del termine della sospensione dei versamenti tributari dal 30 novembre 2017 al 31 dicembre 2017, limitatamente ai soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché degli esercenti attività agricole.

La norma prevede che gli adempimenti tributari sospesi, diversi dai versamenti, siano effettuati entro il mese di febbraio 2018.

Il terzo comma dispone la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione entro il 16 febbraio 2018, per i soggetti diversi dai titolari di reddito d’impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole.

Per i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché per gli esercenti attività agricole, per i quali è previsto un regime di finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, non si applica la rateizzazione in parola e, pertanto, per gli stessi resta fermo il vigente termine del 16 dicembre 2017 per il versamento delle somme oggetto di sospensione.

10. Patent box (Art. 56)

La disposizione in esame intende allineare la disciplina riguardante il regime del cd. “Patent Box” alle linee guida Ocse.

In particolare, la nuova disciplina elimina i marchi d’impresa tra i beni immateriali per i quali è possibile fruire del regime agevolativo e introduce una ulteriore tipologia caratterizzata dalla compresenza di più beni immateriali agevolabili tra loro, legati da vincoli di complementarietà tali da non poter essere, in sostanza, separati ai fini della determinazione del reddito agevolabile correlabile al singolo bene immateriale.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

Il terzo comma prevede che le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche apportate dall’articolo in esame, relativamente alle opzioni esercitate per i primi due periodi d’imposta, restano efficaci per tutto il quinquennio di validità delle stesse e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021.

Pertanto, scaduto il quinquennio, le opzioni aventi ad oggetto i marchi non potranno più essere rinnovate in quanto si applicherà la nuova disciplina che esclude i marchi dall’ambito oggettivo per le opzioni a partire dal 1° luglio 2017. 

11. Modifiche alla disciplina sull’IRI: disciplina del trattamento delle riserve IRI presenti al momento della fuoriuscita dal regime (Art. 58)

Al fine di evitare una doppia imposizione, in caso di fuoriuscita dal regime IRI, anche a seguito della cessazione dell’attività, la norma in esame riconosce, in presenza di riserve IRI che hanno scontato la tassazione del 24%, un credito d’imposta ai soci presenti al 31 dicembre dell’anno in cui interviene la distribuzione di tali riserve.

Le riserve, pertanto, saranno tassate per trasparenza al momento della loro distribuzione mentre ai soci sarà riconosciuto un credito d’imposta. 

12. Transfer princing (Art. 59)

L’articolo in esame, nel sostituire la disciplina dettata dall’art. 110 del Tuir, prevede che i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento o una diminuzione del reddito.

La norma in esame aggiunge, poi, l’art. 31 quater al DPR n. 600 del 1973, che prevede i casi tassativi in cui possono essere riconosciute le variazioni in diminuzione del reddito derivanti dall’applicazione del principio di libera concorrenza, da parte delle Amministrazioni fiscali estere.

A tale riguardo, è previsto che la rettifica in diminuzione del reddito può essere riconosciuta nell’ambito delle procedure amichevoli o a conclusione dei controlli effettuati nell’ambito di attività di cooperazione internazionale, i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti oppure su istanza del contribuente, con le modalità che saranno stabilite con un apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, ma a condizione che la corrispondente rettifica in aumento del reddito nello Stato estero abbia carattere definitivo, sia conforme al principio di libera concorrenza e sia effettuata da uno Stato con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. 

13. Proventi da partecipazioni a società, enti o OICR di dipendenti e amministratori (Art. 60)

L’art. 60 disciplina il trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla partecipazione alle società, enti o agli organismi di investimento collettivo del risparmio, percepiti da dipendenti e amministratori, stabilendo che essi costituiscono, in ogni caso, reddito di capitale o redditi diversi quando sussistono determinate condizioni, che vengono indicate dalla norma stessa.

Tale qualificazione reddituale è, infatti, subordinata alla presenza di alcuni requisiti volti a garantire le suddette finalità di allineamento di interessi e rischi, in assenza dei quali i proventi percepiti dai suddetti soggetti su azioni, quote o strumenti finanziaria aventi diritti patrimoniali rafforzati, devono essere qualificati come redditi di lavoro.

La norma precisa che i requisiti in essa indicati sono richiesti esclusivamente per i proventi percepiti a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Disposizioni in materia di interventi destinati alle aree terremotate

1. Stanziamenti per l’accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici (Art. 41 e 42)

L’articolo stanzia la somma di 3 miliardi di euro per il triennio 2017-2019 da destinare al finanziamento delle attività di sostegno nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 e nel 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Nello specifico le risorse finanzieranno:

  1. la ricostruzione pubblica e privata nei comuni colpiti dal sisma delle citate regioni;

  2. la proroga del credito di imposta per gli investimenti nelle 4 regioni (vedere paragrafo 2 della presente sezione);

  3. l’istituzione delle Zone franche urbane (vedere paragrafo 3 della presente sezione);

  4. la compensazione a favore dei comuni della perdita di gettito TARI e la copertura di ulteriori proroghe alla sospensione del versamento di tributi (vedere paragrafo 9 della sezione “Disposizioni in materia fiscale”).

Il 64% dei 3 miliardi stanziati (circa 1,9 MLD) confluisce in un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per consentire l’accelerazione delle attività di ricostruzione sia pubblica che privata. Tali risorse sono dunque destinate, tra l’altro, alla rapida ricostruzione degli immobili distrutti o danneggiati adibite ad attività di impresa. Tali risorse contribuiranno inoltre all’avvio del progetto “Casa Italia” finalizzato alla prevenzione e contenimento del rischio sismico.

L’utilizzo del fondo e le specifiche assegnazioni finanziarie saranno disposte con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta del Commissario speciale alla ricostruzione o del dipartimento istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall’articolo 18-bis del DL 8/2017 (c.d. Sisma III) con delega alla realizzazione del progetto “Casa Italia”.

L’articolo 42 assegna, per il triennio 2017-2019, 327 milioni di euro (circa il 10% dei 3 MLD stanziati) al fondo per la ricostruzione delle aree terremotate istituito dal comma 362 della legge di bilancio 2017, per consentire l’avvio degli interventi urgenti per la ricostruzione pubblica e privata (150 milioni di euro) e per le compensazioni di cui al precedente punto 4. 

2. Credito d’imposta per investimenti nelle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici (Art. 44)

Il credito d’imposta per investimenti nelle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici istituito dall’art. 18-quater del DL 8/2017 è prorogato al 31 dicembre 2019 (l’articolo 18-quater aveva fissato il termine il 31 dicembre 2018). Si tratta del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno che la citata norma ha esteso ai comuni colpiti dal sisma delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, prevedendo un’intensità di aiuto del 25% per le grandi imprese, del 35% per medie imprese e del 45% per le piccole imprese. 

3. Istituzione delle Zone franche urbane nelle aree colpite dal SISMA del 2016 e 2017 (Art. 46)

Nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, ricompresi negli allegati 1, 2 e 2bis del DL 189/2016 (c.d. Sisma I), sono istituite Zone franche urbane, all’interno delle quali le imprese che hanno sede principale o unità locale nei comuni citati o che avviano la propria attività entro il 31 dicembre 2017, beneficiano di esenzioni tributarie e contributive nel limite dei 200mila euro concessi in regime di “de minimis”. L’agevolazione opera nel biennio 2017-2018 con un ammontare di risorse pari a 504 milioni di euro (stanziati dall’Articolo 41 precedentemente commentato).

Possono accedere alle esenzioni le imprese che esercitano la propria attività economica all’interno della ZFU e che hanno registrato una riduzione di almeno il 25% del proprio fatturato rispetto alla media relativa ai tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato l’evento sismico. Per le imprese delle ZFU ricadenti in uno dei comuni dell’allegato 2 bis (introdotto dal DL n. 8/2017), la riduzione di fatturato va calcolata in riferimento al periodo 1o gennaio 2017 – 31 marzo 2017 rapportato al corrispettivo periodo del 2016. La tipologia di esenzioni previste riguardano:

  • esenzione dalle imposte sui redditi (IRES/IRPEF) derivanti dallo svolgimento dell’attività economica all’interno della ZFU fino ad un massimo di 100mila euro di reddito per ciascuno dei 2 anni di vigenza della ZFU;

  • esenzione IRAP fino a 300mila euro di valore della produzione netta;

  • esenzione IMU sugli immobili ubicati nella ZFU posseduti ed utilizzati per l’esercizio dell’attività economica;

  • esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi INAIL, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L’esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca urbana.

L’intervento viene attuato, rispetto ai profili di compatibilità, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 aprile 2013. Per gli aspetti di dettaglio, nel solco dell’esperienza delle ZFU Emilia – Romagna, è probabile che il MISE emani una circolare per l’avvio del termine di invio delle domande di concessione.

Disposizioni in materia di infrastrutture, trasporti e logistica 

1. Misure sul trasporto pubblico locale (Art. 27)

La dotazione Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale è rideterminata nell’importo di 4.789.506.000 euro per l’anno 2017 e 4.932.554.000 euro a decorrere dall’anno 2018. Entro il 30 giugno di ogni anno, un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata, ripartirà le risorse tra le Regioni, introducendo criteri premianti e disposizioni a salvaguardia della certezza delle risorse disponibili.

In particolare, quote crescenti delle risorse del Fondo (10% nel primo anno, con incrementi annui del 5%, fino ad un massimo del 20%) saranno rispettivamente ripartite sulla base dei proventi complessivi da traffico e dell’incremento dei medesimi e in base ai costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale.

Le restanti quote saranno assegnate secondo le percentuali regionali di riparto di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze dell’11 novembre 2014 e, a decorrere dal secondo anno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base dei livelli adeguati del servizio di trasporto pubblico locale e regionale, che le Regioni dovranno individuare.

Viene, inoltre, prevista una riduzione delle risorse da trasferire alle Regioni in ciascun anno qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonché nel caso di gare non conformi ai criteri stabiliti dalle delibere dell’Autorità di Regolazione dei trasporti. La riduzione sarà pari al 15% del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le prescritte procedure.

Entro il 15 gennaio di ciascun anno, si prevede la ripartizione tra le Regioni, a titolo di anticipazione, dell’80% dello stanziamento del Fondo. L’anticipazione sarà effettuata sulla base delle percentuali attribuite a ciascuna Regione l’anno precedente. Le risorse a titolo di anticipazione saranno oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi. La relativa erogazione delle somme alle Regioni sarà disposta con cadenza mensile.

Al fine di favorire il rinnovo del materiale rotabile, lo stesso potrà essere acquisito dalle imprese di trasporto pubblico regionale e locale anche ricorrendo alla locazione per quanto riguarda materiale rotabile per il trasporto ferroviario e alla locazione senza conducente per veicoli di anzianità massima di dodici anni adibiti al trasporto su gomma e per un periodo non inferiore all’anno. Inoltre, viene stabilito che per il rinnovo del materiale rotabile, le aziende affidatarie di servizi di trasporto pubblico locale, anche di natura non pubblicistica, potranno accedere agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dalle centrali di acquisto nazionale, ferma restando la destinazione dei mezzi acquistati ai predetti servizi.

Infine, viene prorogato al 31 dicembre 2018 il termine per l’approvazione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile. 

2. Misure urgenti per la promozione della concorrenza e lotta all’evasione tariffaria nel trasporto pubblico (Art. 48)

L’articolo disciplina i bacini di utenza per la programmazione del trasporto pubblico regionale e locale, da determinarsi da parte delle Regioni e Province autonome, sentite le Istituzioni territoriali sulla base di analisi della domanda che tengano conto delle caratteristiche socio-economiche, demografiche e comportamentali dell’utenza potenziale, della struttura orografica, del livello di urbanizzazione e dell’articolazione produttiva del territorio di riferimento. La definizione dei bacini di utenza sarà tenuta in considerazione in fase di finanziamento di interventi per lo sviluppo della mobilità sostenibile (comma 1).

Il comma 2 stabilisce che i bacini dovranno servire un’utenza minima di 350.000 abitanti, fatte salve le aree delle città metropolitane o su cui si sviluppano più enti, anche se con minori utenti. Agli enti di governo dei bacini potranno essere conferite in uso le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti pubblici associati. In tal caso gli enti di governo costituiranno società interamente possedute dagli enti conferenti, che potranno affidare anche la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali.

Gli Enti di governo dei bacini di utenza articoleranno gli stessi in più lotti, al fine di offrire la più ampia partecipazione alle procedure di affidamento del servizio, fatte salve ragioni di oggettiva efficienza economica che potranno consentire eccezioni al criterio della divisione in lotti. Per il trasporto ferroviario, nell’ambito delle eccezioni consentite, sarà possibile avere l’integrazione tra più lotti appartenenti anche a diverse Regioni, con un unico gestore di servizi (comma 4).

Il comma 6 modifica l’art. 37 del DL 201/2011 istitutivo dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, introducendo nuove competenze della stessa in materia di trasporto pubblico locale e prevedendo altresì la determinazione da parte dell’ART di regole generali in riferimento alla scelta del contraente per l’affidamento del trasporto pubblico regionale e locale.

I commi dal 9 al 13 stabiliscono sanzioni e modalità di controllo da parte del gestore dei servizi di TPL per ridurre l’evasione tariffaria, laddove non vi siano disposizioni di carattere regionale o locale in vigore. Complementarmente al soggetto identificato dal gestore per l’accertamento dei controlli sulla validità del titolo di viaggio, sarà possibile richiedere, con costi a carico dell’ente, l’utilizzo di personale della polizia giudiziaria, per un periodo massimo di 36 mesi. 

3. Investimenti nel settore dei trasporti (Art. 50)

Per favorire gli investimenti nel settore dei trasporti, per l’anno 2017 è autorizzato un aumento di capitale di 300 milioni di euro di Invitalia-Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a., anche in più soluzioni, da parte del Ministero dell’Economia e finanze. 

Disposizioni in materia previdenziale

1. APE (Art. 53)

La novità contenuta all’articolo 53 del DL n. 50/2017 prevede che i lavoratori addetti a mansioni particolarmente gravose ed usuranti, che hanno diritto all’APE sociale e alla riduzione dei requisiti pensionistici riservata ai lavoratori precoci, debbano aver svolto tali lavori per almeno sei anni nell’arco degli ultimi sette, mentre la Legge di Stabilità ne prevedeva lo svolgimento in via continuativa negli ultimi sei anni. È stato quindi introdotto un periodo di possibile interruzione pari a 12 mesi, rendendo quindi più flessibile il requisito. In sostanza per “svolgimento in via continuativa” delle mansioni di cui agli allegati C ed E della Legge n. 232/2016 che hanno diritto di accesso al beneficio viene inteso che, nei sei anni antecedenti la richiesta di prestazione, tali attività non debbano aver subito interruzioni maggiori ai 12 mesi e siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento

Nel medesimo articolo 53, e con riferimento allo strumento dell’APE, si prevede inoltre che il finanziamento erogato a tal fine dagli istituti di credito possa essere oggetto di cessione tra istituti, o all’interno del medesimo gruppo finanziario, mantenendo le medesime caratteristiche previste dalla normativa sulla cartolarizzazione dei crediti (Legge n. 130/99) ma senza le formalità e i consensi richiesti dalla relativa normativa. 

2. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)-Rottamazione cartelle (Art. 54)

Il DURC viene rilasciato anche nel caso di definizione agevolata dei debiti contributivi a seguito della presentazione del debitore della dichiarazione di avvalersi della cosiddetta rottamazione delle cartelle, effettuata nei termini e in presenza degli altri requisiti, anche prima del versamento della prima rata.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento della predetta rata o delle rate previste per il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, tutti i DURC sono annullati. A questo fine l’Agente della riscossione comunica agli enti il regolare versamento delle rate in questione. Gli enti stessi provvedono a rendere disponibili in un’apposita sezione del servizio “Durc On Line” l’elenco dei DURC annullati.

Coloro che hanno richiesto la verifica della regolarità contributiva e i soggetti i cui dati siano stati registrati dal predetto servizio Durc On line, in sede di consultazione del DURC già prodotto, utilizzano le informazioni disponibili nel servizio stesso. 

3. Premi di produttività (Art. 55)

La nuova previsione, modificando il comma 189 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), introduce per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, secondo le modalità stabilite nel DM 25 marzo 2016, la riduzione del 20% dell’aliquota contributiva a loro carico su una quota delle erogazioni corrisposte a titolo di premio di risultato non superiore a 800 euro. Sulla medesima quota non è dovuta alcuna contribuzione a carico dei lavoratori. L’aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici viene corrispondentemente ridotta.

Viene, inoltre, specificato che la previsione troverà applicazione esclusivamente per gli accordi sulla detassazione sottoscritti dopo l’entrata in vigore del decreto, mentre per quelli sottoscritti in data antecedente continueranno ad applicarsi le precedenti disposizioni. 

4. Attrazione per gli Investimenti (Art. 57)

Per quanto riguarda le misure di attrazione degli investimenti di lungo termine orientati allo sviluppo delle PMI e previste nell’ultima Legge di Bilancio, l’articolo 57 del DL n. 50/2017 prevede che per i Fondi Pensione di cui al D.lgs. n. 252/05 le minusvalenze e le plusvalenze derivanti da detti investimenti concorrano a formare la base imponibile dell’imposta prevista dall’articolo 17 del medesimo decreto legislativo.

Inoltre, mentre in Legge di Bilancio era previsto che in caso di cessione di tali strumenti di investimento prima dei cinque anni, ai fini del mantenimento dei benefici fiscali, i relativi proventi dovessero essere reinvestiti in strumenti analoghi entro trenta giorni, la modifica operata dal presente articolo estende a novanta giorni i termini per il reinvestimento rendendolo così più facile da attuare.

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