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Commercio di veicoli usati – abrogazione art. 126 del TULPS

Circolare n. 22/2017 – CO 9/2017

Si comunica che il 2 marzo 2017 Ministero dell’Interno, in risposta ad un quesito posto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, ha fornito il Parere Prot. 557/PAS/U/003342/12020.A(1) in merito agli effetti dell’abrogazione dell’articolo 126 TULPS (che prevedeva una dichiarazione preventiva al Comune per l’esercizio del commercio di cose antiche o usate) ad opera dell’articolo 6, comma 1 del decreto legislativo n. 222 del 2016, con particolare riguardo alla disposizione, non abrogata, dell’articolo 128 TULPS, recante l’obbligo di tenuta di un registro giornale degli affari. Trattasi del registro c/s veicoli usati in cui il concessionario deve riepilogare le operazioni compiute giornalmente ed indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome, cognome e domicilio del venditore e del compratore (con annotazione degli estremi dei documenti di identificazione), la data dell’operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito.

Il Ministero dell’Interno (sebbene aveva espresso parere contrario alla totale abrogazione dell’art. 126 TULPS) riconosce che l’interpretazione del complesso normativo cennato presenta obiettivi margini di opinabilità, che giustificano le incertezze qui rappresentate” e sulla base degli “intenti semplificatori e di alleggerimento dei regimi amministrativi delle attività imprenditoriali che costituiscono la ratio generale del decreto legislativo n. 222 del 2016”,  propende per la tesi per cui l’abrogazione dell’art. 126 del TULPS abbia sottratto i soggetti contemplati da tale articolo all’obbligo di tenuta del registro indicato.

Tuttavia, è lo stesso Ministero ad esprimere delle riserve “anche alla luce delle materiali conseguenze dell’abrogazione in discorso relativamente alle problematiche di ordine e sicurezza pubblica collegate ad alcuni dei settori economici interessati” e si riserva di compiere ulteriori approfondimenti e di far conoscere quanto prima ulteriori elementi di valutazione. 

Pertanto, considerate  le perplessità dello stesso Ministero, come espresso in nota, in merito all’obbligo di tenuta del registro ex art. 128 TULPS, riteniamo opportuno consigliare agli Associati di continuare a compilare e vidimare il registro in questione in attesa di ulteriori chiarimenti. La Federazione segue da vicino l’evoluzione di questa materia e fornirà puntuali indicazioni non appena disponibili.

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