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Revisione veicoli pesanti: proroga al 4 aprile 2017 delle nuove procedure informatiche

Circolare n. 18/2017 – Trucks 4/2017

Facendo seguito alla circolare n. 12/2017 – Trucks 2/2017 del 09.03.2017, si  comunica che l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nella circolare MIT Prot. RU 4791 del 27.02.2017 – che ha introdotto nuove procedure operative ed informatiche per le revisioni dei veicoli superiori alle 3,5 ton e degli autobus (veicoli superiori a 9 posti compreso il conducente) a partire dal 13 marzo 2017 – è stata prorogata al 4 aprile 2017.

Quindi per le prenotazioni registrate da tale data e per le operazioni previste successivamente al 4 aprile p.v. si applicano le nuove disposizioni secondo l’eventuale calendario di sedute già programmate. Lo ha comunicato lo stesso Ministero dei Trasporti con la circolare del 10.03.2017 n. RU/5981, File avviso n. 7/2017, al fine di poter completare l’adeguamento delle procedure informatiche della Motorizzazione. 

Tra le novità introdotte dalla nuova disciplina in oggetto si segnalano i seguenti aspetti: 

  1. Metodologia di svolgimento delle prove;
  2. Nastri operativi;
  3. Attività di supporto;
  4. Revisione autobus;
  5. Nuovo modello TT 2100. 

Metodologia di svolgimento delle prove

I controlli, da effettuarsi in sede di revisione, vengono suddivisi in:

a) controlli strumentali;
b) controlli visivi impliciti al controllo strumentale;
c) controlli visivi espliciti non ricompresi nei controlli strumentali;
d) controlli visivi con mano d’opera effettuabili solo da un’officina di autoriparazioni specializzata. 

La distinzione tra i suddetti controlli è riportata, in forma schematizzata, nell’allegato 2 alla circolare MIT  Prot. RU 4791 del 27.02.2017. 

Tra i controlli da effettuare, è opportuno sottolineare quanto previsto nella colonna D dell’allegato 2 in cui è riportato l’elenco delle verifiche che devono essere effettuate e certificate da parte dell’officina che esegue la manutenzione ordinaria e/o straordinaria del veicolo.

Con le disposizioni di cui alla nota prot. RU 4791 e attraverso la forma dell’autocertificazione, le officine di autoriparazione vengono quindi coinvolte nella formazione del giudizio dell’esito dell’operazione di revisione

Nastri operativi

Per i controlli tecnici, da espletarsi in sede di revisione, viene stabilita la seguente tempistica: 

  • Autobus: 30 minuti; 
  • Autoveicoli > 3,5 t: 20 minuti; 
  • Rimorchi/semirimorchi > 3,5 t: 15 minuti; 
  • Autoveicoli > 3,5 t + verifica per il rilascio del modello DTT306 (ADR): 30 minuti;
  • Rimorchi/semirimorchi > 3,5 t + verifica per il rilascio del modello DTT306 (ADR): 30 minuti. 

Tale tempistica può essere ridotta, con conseguente aumento dei veicoli “prenotabili”, nel caso in cui il funzionario tecnico sia affiancato da un assistente. 

Autobus

A modifica delle disposizioni di cui alla nota ministeriale prot. n. 2405 del 21 luglio 2014 e s.m.i., viene consentito che: “la revisione degli autobus possa essere effettuata, oltre che nel rispetto di quanto disposto dalla citata circolare, anche presso tutte le sedi appartenenti all’Ufficio dirigenziale di appartenenza della ditta”.

A tale proposito si precisa che l’ufficio dirigenziale Motorizzazione Civile di Milano svolge anche l’attività di coordinamento delle proprie sezioni di Alessandria, Varese, Lodi e Asti. 

Nuovo modello TT 2100

L’impaginazione e lo schema del modello di prenotazione dell’operazione di revisione (Mod. TT2100) viene modificato e comprenderà sia una parte anteriore sia una parte posteriore.

Nella parte anteriore sono indicati: i dati del proprietario, i dati del veicolo, la data e orario di prenotazione, l’eventuale autorizzazione alla circolazione, i controlli da effettuare e la trascrizione dei dati risultanti dalle verifiche, nonché l’esito della revisione stessa.

Sul retro del modello sono presenti, invece, le assunzioni di responsabilità che dovranno essere debitamente compilate e firmate, secondo le relative competenze, dal proprietario del veicolo e dall’officina di autoriparazione.  

In particolare, il legale rappresentante dell’officina deve dichiarare di aver sottoposto il veicolo a corretta manutenzione e di aver controllato determinati sistemi, organi, componenti ed equipaggiamenti puntualmente elencati nella nuova procedura (allegato 3 alla circolare MIT 4791).

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