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DDL recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019

Circolare n. 60/2016

La Commissione Bilancio della Camera sta esaminando il DDL recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”.

Il provvedimento, riferito ad un periodo triennale, a seguito della recente riforma operata dalla legge n. 163/2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009, ricomprende sia i contenuti della tradizionale legge di stabilità (sezione prima) sia i contenuti della legge di bilancio (sezione seconda), incentrando così la decisione di bilancio sull’insieme delle entrate e delle spese pubbliche. La modifica non è solo formale in quanto la sezione seconda, pur ricalcando il contenuto del bilancio di previsione finora vigente, viene ad assumere un contenuto sostanziale, potendo ora incidere direttamente sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.

Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali disposizioni.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

1.  Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di mobili (art. 2)

L’art. 2 in esame proroga, al 31 dicembre 2017, il termine entro il quale sostenere le spese per gli interventi di ristrutturazioni edilizie ed ecobonus, di cui agli artt. 14, 15 e 16 del DL n. 63 del 2013, al fine di poter beneficiare della detrazione dall’imposta lorda prevista nella misura, rispettivamente, del 50% e 65%.

Dunque, anche per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è confermata la detrazione Irpef al 50%, sempre che destinati ad un immobile per cui si è fruito della detrazione per ristrutturazione edilizia.

Per gli interventi di efficienza energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali, invece, è prevista la proroga delle detrazioni fiscali al 31 dicembre 2021. Inoltre, con l’inserimento, al citato art. 14, dei commi da 2-quater a 2-septies, è prevista una detrazione maggiore per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali laddove i medesimi interventi interessino l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo ovvero siano finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva.

Con riferimento ai predetti interventi, la norma prevede che la detrazione spetta, rispettivamente, nella misura del 70 e del 75% e si applica su un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Le modalità attuative saranno definite con un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Per le spese sostenute, dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), è prevista una detrazione, ridotta rispetto allo scorso anno, pari al 50% dall’imposta lorda, mentre è rimasta stabile la previsione dell’ammontare complessivo delle spese, che deve essere non superiore a 96.000 euro per ciascun anno. L’agevolazione compete con riferimento alle spese relative agli immobili adibiti ad abitazione e ad attività produttive ed è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Qualora dalla realizzazione dei predetti interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione di imposta spetta nella misura del 70% della spesa sostenuta e, ove dall’intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80%.

Se, invece, i predetti interventi riguardano parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni di imposta spettano, rispettivamente, nella misura del 75% e dell’85%, a seconda del passaggio ad una o due classi inferiori del rischio sismico, calcolata su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

2.   Proroga e rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione di ammortamenti (art. 3)

Ai fini delle imposte sui redditi, l’art. 3 prevede l’applicazione della disciplina del “super ammortamento”, introdotta dal comma 91 dell’art 1 della Legge di stabilità 2016, anche per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, effettuati entro il 31 dicembre 2017, oppure entro il 30 giugno 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia corrisposto un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisto.

La norma esclude, tuttavia, dall’agevolazione i veicoli e gli altri mezzi di trasporto il cui utilizzo è diverso da quello di beni strumentali nell’attività dell’impresa e i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (ossia, i veicoli a deducibilità limitata)

Al fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale, viene introdotto il cosiddetto “iperammortamento”, ossia la possibilità di usufruire di una maggiorazione del costo di acquisizione per gli investimenti effettuati nell’anzidetto periodo, nella misura del 150%, per gli investimenti in beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave “Industria 4.0”, indicati nell’allegato “A” del citato articolo, e nella misura del 40% per gli investimenti in beni immateriali (software, sistemi e /system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0, indicati nell’allegato “B”.

Per usufruire dell’agevolazione, la norma richiede una dichiarazione del legale rappresentante attestante che il bene possiede le caratteristiche indicate nei citati allegati “A” o “B” e, nel caso di acquisti il cui costo unitario è superiore a 500 mila euro, tale attestazione deve risultare da una perizia giurata.

Viene previsto, inoltre, che la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle nuove disposizioni.

Infine, viene confermata la disposizione secondo cui il super ammortamento non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni elencati nell’ allegato 3 alla Legge n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016)

3.   Iva di gruppo (art. 6)

L’articolo in esame introduce il regime del “gruppo IVA”, con efficacia a partire dal 1° gennaio 2018, a condizione, tuttavia, che venga ottenuto il placet comunitario ai sensi dell’art. 11 della Direttiva 2006/112/CE.

La disciplina del “gruppo IVA” non sostituisce, ma si affianca a quella della liquidazione IVA di gruppo prevista dall’art. 73 del DPR n. 633/72, da cui si differenzia in primis per l’importante novità di attribuire piena soggettività IVA al “gruppo”; conseguentemente, le operazioni realizzate tra i partecipanti al “gruppo” non sono più considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi agli effetti dell’IVA, mentre le operazioni verso, e da, il “gruppo” con controparti non partecipanti ad esso sono considerate, rispettivamente, eseguite a carico ovvero a favore del “gruppo”.

Il primo comma del nuovo art. 70-bis prevede che l’opzione per il gruppo IVA potrà essere esercitata da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d’impresa, arte o professione per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli “finanziario”, “economico” e “organizzativo”, così come definiti dal successivo art. 70-ter.

In particolare, il vincolo finanziario sussiste, quando, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile e almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente, fra i soggetti che possono accedere al regime esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo ovvero quando detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.

Viceversa, il vincolo economico sussiste quando tra i soggetti interessati a partecipare al Gruppo vi sia una forma di cooperazione economica o come svolgimento di un’attività principale dello stesso genere, o come svolgimento di attività complementari o interdipendenti ovvero come svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più dei soggetti partecipanti.

Il vincolo organizzativo sussiste, invece, quando tra i partecipanti vi è un coordinamento o nella forma della direzione e coordinamento ai sensi del codice civile ovvero quando vi è coordinamento fra gli organi decisionali degli stessi (ed anche tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto). Sul punto è però bene segnalare che ai sensi del comma 4 del predetto art. 70-ter i vincoli di tipo economico ed organizzativo si presumo sussistenti, salvo prova contraria, ove sia soddisfatto il vincolo finanziario.

In ogni caso, viene stabilito che non possono mai partecipare a un gruppo IVA le sedi e le stabili organizzazioni situate all’estero, i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario, i soggetti sottoposti a una procedura concorsuale, i soggetti posti in liquidazione ordinaria.

Quanto alle modalità di esercizio dell’opzione per il gruppo IVA, la nuova disciplina (art. 70-quater) prevede che l’adesione debba essere espressa mediante opzione da parte di tutti i soggetti che intendono parteciparvi ed avrà effetto, previo invio telematico, già a partire dall’anno solare successivo se il relativo invio si perfeziona tra il 1° gennaio e il 30 settembre, mentre avrà effetto, come per la liquidazione IVA di gruppo, dal secondo anno solare successivo qualora l’invio sia effettuato tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre. Similmente a quanto accade per il consolidato fiscale, la nuova opzione per il gruppo IVA ha durata triennale salvo revoca espressa; tuttavia, diversamente dal consolidato, l’opzione in esame se non revocata si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo.

L’articolo 70-quinquies si sofferma sulle principali conseguenze che determina, per i soggetti partecipanti a un gruppo IVA, la circostanza di essere considerati come un unico soggetto passivo ai fini dell’IVA.

La prima di tali conseguenze è data dall’irrilevanza ai fini IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che intercorrono tra i soggetti partecipanti a un medesimo gruppo IVA.

Più in generale, come chiarito dal comma 4, il fatto che il soggetto passivo sia esclusivamente il gruppo IVA, e non più i partecipanti allo stesso, comporta che all’osservanza delle disposizioni in materia di IVA sia tenuto solo il gruppo.

L’articolo 70-sexies definisce la situazione in cui dalla dichiarazione annuale del soggetto che entra a far parte di un gruppo IVA emerga un’eccedenza detraibile di IVA. In tal caso è preclusa la possibilità di trasferire al gruppo IVA tale eccedenza. Per quanto riguarda l’eccedenza di credito non trasferibile al gruppo IVA, l’articolo in parola consente al soggetto che entra nel gruppo IVA la richiesta di rimborso ovvero l’utilizzazione in sede di compensazione orizzontale di cui all’art.17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

L’articolo 70-septies si sofferma su alcuni rilevanti profili procedimentali, stabilendo, ad esempio, che il rappresentante di gruppo adempie gli obblighi ed esercita i diritti, che, ai sensi dell’articolo 70-quinquies, comma 5, fanno carico al gruppo IVA, nei modi in cui sono ordinariamente adempiuti ed esercitati da un qualunque soggetto passivo IVA.

L’articolo 70-octies regola i profili di responsabilità connessi all’esercizio dell’opzione, prevedendo una responsabilità solidale paritetica a carico di tutti i soggetti partecipanti al gruppo IVA, tenendo conto della unitarietà del soggetto passivo costituito dal gruppo stesso. In specie, viene stabilito che il rappresentante di gruppo è responsabile per l’adempimento degli obblighi connessi all’esercizio dell’opzione. Gli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA sono responsabili in solido con il rappresentante di gruppo per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo.

Ai sensi dell’art. 70-nonies, la revoca dell’opzione deve essere comunicata dal rappresentante di gruppo e sottoscritta anche dagli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA. La revoca dell’opzione opera nei riguardi di tutti i soggetti partecipanti al gruppo IVA. Se la dichiarazione di revoca è presentata dal 1° gennaio al 30 settembre, la revoca ha effetto a decorrere dall’anno successivo. Se la dichiarazione è presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre, la revoca ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo.

L’articolo 70-decies disciplina i casi di esclusione dalla partecipazione al gruppo IVA. Con il comma 1 si chiarisce che l’opzione per la costituzione del gruppo IVA esercitata, unitamente a soggetti per cui ricorrano i prescritti requisiti (in particolare i vincoli finanziario, economico e organizzativo), anche da soggetti per cui tali requisiti non ricorrano, non priva di effetti l’opzione dei primi, ma solo quella dei secondi.

Ciascun soggetto partecipante a un gruppo IVA cessa di partecipare al gruppo medesimo se si verifica uno dei seguenti casi:

1. viene meno in capo a tale soggetto il vincolo finanziario;

2. è riconosciuto il venir meno in capo a tale soggetto del vincolo economico od organizzativo;

3. tale soggetto subisce il sequestro giudiziario dell’azienda ai sensi dell’articolo 670 del codice di procedura civile;

4. tale soggetto è assoggettato a una procedura concorsuale;

5. tale soggetto è posto in liquidazione ordinaria.

La partecipazione al gruppo IVA cessa a decorrere dalla data in cui si verificano gli eventi suindicati e ha effetto per le operazioni effettuate e per gli acquisti e le importazioni annotati a partire da tale data.

Il gruppo IVA cessa, invece, quando viene meno la pluralità dei soggetti partecipanti. In tal caso, l’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione del gruppo IVA non chiesta a rimborso è computata in detrazione dal soggetto partecipante che agiva in qualità di rappresentante di gruppo nelle proprie liquidazioni o nella propria dichiarazione annuale.

L’articolo 70-undecies stabilisce, al comma 1, che le strutture dell’Agenzia delle Entrate competenti a svolgere l’attività di controllo nei confronti dei gruppi IVA dovranno essere individuate con il regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate di cui all’art. 71 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, nell’ambito delle risorse disponibili.

L’articolo 70-duodecies reca alcune disposizioni speciali volte a disciplinare la partecipazione al gruppo IVA di soggetti per cui operano, di norma, disposizioni speciali e a prevedere la modulistica per le dichiarazioni e le comunicazioni relative alla costituzione e alla cessazione del gruppo IVA e alle variazioni interessanti lo stesso.

Infine, sono stabilite modifiche ad alcune disposizioni tributarie volte a coordinare la disciplina delle imposte di bollo e di registro all’istituto del gruppo IVA. In particolare tali disposizioni sono volte a evitare che l’irrilevanza delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che intervengono tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA possa determinare maggiori costi in tema di imposta di bollo o in tema di imposta di registro, atteso che tali imposte trovano di norma applicazione nei casi di transazioni estranee al campo di applicazione dell’IVA.

Con le modifiche apportate alla tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, viene stabilito che l’imposta di bollo non è dovuta in relazione alle fatture e agli altri documenti di addebito relativi a operazioni che intervengono tra soggetti partecipanti al medesimo gruppo.

L’esenzione è limitata alle operazioni che, se rese nei confronti di terzi estranei al gruppo, sarebbero imponibili, nonché alle cessioni all’esportazione e alle cessioni intracomunitarie.

Con la modifica apportata all’articolo 5 del DPR 26 aprile 1986, n. 131, viene stabilito che le scritture private non autenticate relative alle operazioni che intervengono tra due soggetti partecipanti a uno stesso gruppo IVA sono, di norma, soggette a registrazione solo in caso d’uso. Tale disciplina non trova applicazione quando per tali scritture la registrazione solo in caso d’uso non troverebbe applicazione se le operazioni anzidette fossero rese nei confronti di terzi estranei al gruppo.

Con le modifiche apportate all’articolo 40 del predetto DPR n. 131 si stabilisce poi che gli atti relativi alle operazioni che intervengono tra due soggetti partecipanti a un gruppo IVA, in caso di registrazione, scontano, di norma, l’imposta di registro in misura fissa. Tale disciplina non trova applicazione quando per tali atti l’imposta di registro troverebbe applicazione in misura proporzionale se le operazioni anzidette fossero rese nei confronti di terzi estranei al gruppo.

Viene, inoltre, modificato il comma 4 all’art. 73, terzo comma, del DPR n. 633, al fine di armonizzare e semplificare alcuni aspetti della disciplina dell’istituto della liquidazione dell’IVA di gruppo. Nella nuova formulazione, si prevede innanzitutto che possano avvalersi della procedura, sia come controllante che come controllate, non solo le società di capitali, ma anche le società di persone e gli enti soggetti passivi IVA.

È previsto, inoltre, quanto al requisito temporale del controllo, che questo si verifichi in presenza di un controllo almeno dal 1° luglio dell’anno precedente a quello di esercizio dell’opzione (e non più dall’inizio dell’anno solare precedente). In un’ottica di semplificazione, si è poi prevista la possibilità di esercitare l’opzione per la procedura in esame, da parte dell’ente o società controllante, con la dichiarazione IVA presentata nell’anno solare a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.

I commi 7 e 8 dell’art. 70-duodecies, da ultimo, disciplinano il momento dal quale le disposizioni divengono applicabili. Con il comma 7 si stabilisce che tali disposizioni trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 2018. Si tenga conto del fatto che il Ministero dell’economia e delle finanze deve procedere alla consultazione del Comitato consultivo dell’imposta sul valore aggiunto, come previsto dall’articolo 11 della direttiva 2006/112/CE.

Già dal 2017 opereranno invece le modifiche recate alla liquidazione IVA di gruppo di cui all’articolo 73, terzo comma, del DPR n. 633.

4. Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell’ambito di vendite giudiziarie (art. 7)

L’art. 7 innalza a cinque anni il termine, previsto dall’art. 16, del DL n. 18 del 2016 (convertito con modificazioni dalla L. n. 49 del 2016), entro cui occorre trasferire gli immobili acquisiti nell’ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare o di vendita giudiziaria, al fine di assoggettare gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà su beni immobili, emessi a favore di soggetti che svolgono attività d’impresa, alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuno.

Le disposizioni del citato articolo hanno effetto per gli atti emessi fino al 30 giugno 2017.

5. Deducibilità canoni di noleggio a lungo termine (art. 8)

Per quanto concerne la deducibilità dei canoni di noleggio a lungo termine, prevista dall’art. 164, comma 1, lett. b), del TUIR, l’art. 8 prevede l’aumento dei limiti a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57, per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.

6. Proroga del blocco aumenti aliquote 2017 (art. 10)

L’art. 10 estende, anche per il 2017, la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali, nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015, con esclusione, tuttavia, della tassa sui rifiuti (TARI).

Per quanto riguarda, invece, la TASI, viene stabilito che, per il 2017, i comuni possono continuare a mantenere la stessa maggiorazione confermata per l’anno 2016.

7. Perdite fiscali di imprese neo costituite partecipate da società quotate (art. 16)

L’art. 16 prevede che, per le società fra le quali esiste una percentuale del diritto di voto e di partecipazione agli utili, non inferiore al 20%, è ammessa la possibilità di cedere le perdite fiscali con le stesse modalità previste per la cessione dei crediti d’imposta, a condizione che le azioni della società cessionaria, o della società controllante, siano negoziate in un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione di uno degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo per l’effettivo scambio di informazioni e che la società cedente non svolga in via prevalente attività immobiliare.

Viene previsto che le perdite fiscali trasferibili sono solo quelle realizzate nei primi tre esercizi della società cedente, a condizione che vi sia una identità dell’esercizio sociale della società cedente e della società cessionaria, sussista il requisito della partecipazione del 20% e che la cessione si perfezioni entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Viene previsto, inoltre, che la società cessionaria è obbligata a remunerare la società cedente del vantaggio fiscale ricevuto.

Infine, la norma in commento prevede che la società cedente non può optare per i regimi della trasparenza fiscale, del consolidato nazionale e/o mondiale, in relazione ai periodi d’imposta nei quali ha conseguito le perdite fiscali cedute ai sensi dell’articolo in esame.

8. Agevolazione per investimenti a lungo termine (art. 18, commi da 11 a 25)

L’intervento normativo di cui ai commi 11-25, dell’art. 18, prevede un significativo incentivo fiscale finalizzato a canalizzare il risparmio delle famiglie verso gli strumenti finanziari di imprese industriali e commerciali italiane ed europee radicate sul territorio italiano, per le quali risulta insufficiente l’approvvigionamento mediante il canale bancario.

In particolare, viene prevista l’esenzione dall’imposta per i redditi di capitale e per i redditi diversi di natura finanziaria percepiti dalle persone fisiche al di fuori dell’impresa quando investono nel lungo termine.

Per spingere il risparmiatore ad allungare la durata dell’investimento e consentire ai destinatari dell’investimento stesso di poter contare su risorse stabilmente destinate alla produzione di beni e servizi, la norma collega l’incentivo fiscale al mantenimento dell’investimento per un periodo di almeno 5 anni.

Nel caso di cessione prima del quinquennio, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante l’investimento sono assoggettati ad imposizione secondo il regime ordinario.

Viene previsto, quindi, un regime di non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti dagli investimenti effettuati da persone fisiche, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale, in un piano di risparmio a lungo termine, che si sostanzia nell’esenzione dalle imposte sostitutive e ritenute generalmente applicate sui predetti redditi.

Il regime di non imponibilità è escluso per i redditi di natura finanziaria derivanti da partecipazioni qualificate.

Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione in commento è necessaria la costituzione di un rapporto stabile e continuativo con l’intermediario (o con l’impresa di assicurazioni) che realizzi, in presenza di altri rapporti con lo stesso intermediario, una separazione contabile delle somme destinate nei piani di risparmio a lungo termine (PIR) e degli impieghi delle somme medesime.

Il comma 19 stabilisce che le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive, se applicate su tali redditi, fanno sorgere, in capo al titolare del PIR, il diritto a ricevere una somma di importo pari a quello delle ritenute e imposte applicate.

A tal fine, non si applicano né il limite quantitativo di 250.000 euro, applicabile ai crediti di imposta agevolativi, né il limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro.

Il comma 20 prevede che le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi realizzati mediante la cessione o il rimborso degli strumenti finanziari detenuti nel piano sono deducibili dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle operazioni successive, poste in essere nell’ambito del piano stesso sottoposte a tassazione, a partire dal medesimo periodo d’imposta e non oltre il quarto.

È prevista, infine, l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni del trasferimento mortis causa degli strumenti finanziari detenuti nel piano.

9. Misure antielusive e di contrasto all’evasione (art. 67, commi da 3 a 7)

L’articolo, ai commi indicati, introduce la novità dello scontrino e della ricevuta con codice fiscale per la lotteria antievasione.

In particolare, mediante aggiunta del comma 3-bis all’art. 3 del DPR 21 dicembre 1996, n. 696, viene previsto che, a partire dal 1° gennaio 2018, lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale potranno contenere l’indicazione del numero di codice fiscale del cessionario o committente, se richiesto dal cliente. Con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, dovranno essere adeguati i decreti che disciplinano il contenuto dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale.

Alla lotteria potranno partecipare i contribuenti persone fisiche residenti nel territorio italiano che effettueranno acquisti di beni e servizi, come privati cittadini e quindi non nell’attività d’impresa o di lavoro autonomo, al sussistere della seguente condizione: il venditore o l’esercente dovranno aver optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, prevista da uno dei decreti attuativi della delega fiscale (D.lgs. 127/2015). Per partecipare alla lotteria l’acquirente dovrà comunicare il codice fiscale al commerciante, che a sua volta poi dovrà inviare telematicamente i dati all’amministrazione finanziaria.

La partecipazione all’estrazione a sorte sarà consentita con riferimento a tutti gli acquisti di beni o servizi, effettuati fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, documentati con scontrino fiscale o ricevuta o con fattura.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, dovrà essere emanato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento disciplinante le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione della lotteria.

10. Imposta sul reddito d’impresa – IRI e razionalizzazione dell’aiuto alla crescita economica – ACE (art. 68)

La nuova Legge di Stabilità inserisce, nel TUIR, il nuovo art. 55-bis, rubricato “Imposta sul reddito d’impresa”, ai sensi del quale, il reddito d’impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, in regime di contabilità ordinaria che hanno optato per l’applicazione del nuovo regime IRI, è escluso dalla formazione del reddito complessivo ed è assoggettato a tassazione separata con applicazione della medesima aliquota prevista ai fini IRES, del 24%.

La medesima disposizione prevede, inoltre, la deducibilità, dalla base imponibile, delle somme prelevate dall’imprenditore e dai soci di società di persone, nei limiti dell’utile di esercizio e delle riserve di utili assoggettate a tassazione sostitutiva negli anni precedenti.

La nuova disposizione, in sostanza, agisce in continuità con l’ACE in quanto favorisce la patrimonializzazione delle imprese, poiché scindendo il reddito dell’impresa da quello dell’imprenditore diviene, in sostanza, possibile ridurre il carico fiscale sul reddito non distribuito dall’impresa (che, quindi, resta all’interno della stessa) e mantenere una tassazione analoga a quella degli altri redditi da lavoro sulla parte di reddito che l’imprenditore, o il socio, riceve dall’azienda.

Il comma 2, del nuovo art. 55-bis, disciplina la possibilità di riportare in avanti le perdite, senza limiti temporali, al fine di utilizzarle in compensazione dei redditi dei periodi di imposta successivi per l’intero importo che trova capienza in ciascuno di essi.

Inoltre, viene disciplinato il trattamento delle perdite maturate dalla società e non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime dell’IRI.

Il comma 3, invece, prevede che i compensi prelevati, a carico dell’utile dell’esercizio e delle riserve, dall’imprenditore o dai collaboratori familiari o dai soci, concorrono a formare il reddito imponibile in capo al percettore come reddito di impresa.

Il comma 4 prevede che il regime è fruibile da tutti i soggetti IRPEF che svolgono attività di impresa, a prescindere da qualsivoglia parametro dimensionale, e quindi, anche da soggetti che, per natura, sono ammessi al regime di contabilità semplificata.

La disposizione prevede che l’esercizio di opzione per il regime IRI è effettuata dall’imprenditore e dalla società di persone nella dichiarazione dei redditi ed ha effetto dal periodo di imposta cui è riferita la dichiarazione ed ha durata per i successivi cinque periodi di imposta.

Il comma 5 stabilisce che, nel regime IRI, non trova applicazione l’imputazione per trasparenza dei redditi in capo ai soci, in quanto l’imposta sui redditi d’impresa è a carico della società di persone.

Ai fini di coordinamento, la lettera a) del comma 1 dell’articolo in commento, prevede l’inclusione, tra le fattispecie reddituali imponibili per i soggetti non residenti, i compensi erogati ai soci di società di persone commerciali ai sensi del nuovo articolo 55-bis.

La lettera c) del comma 1, in coerenza con l’introduzione della disciplina IRI, riscrive l’articolo 116 del TUIR, che consente l’opzione per la trasparenza fiscale per le società a ristretta base societaria, prevedendo la possibilità per le società a responsabilità limitata, il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di società cooperativa, di optare per il regime IRI.

Il medesimo comma chiarisce, inoltre, che gli utili derivanti dalla partecipazioni in detti soggetti

perdono la natura di redditi di capitali ma concorrono alla formazione del reddito del percettore quale reddito d’impresa.

I commi da 3 a 7 apportano alcune modifiche alla disciplina agevolativa dell’ACE sia a fini di razionalizzazione del sistema sia per adeguarla ulteriormente al mutato assetto delle condizioni di mercato.

In particolare, il comma 3 estende anche all’eccedenza ACE le medesime limitazioni vigenti nel sistema del reddito di impresa per il riporto delle perdite fiscali nei successivi periodi d’imposta.

La norma modifica, inoltre, la previsione dell’articolo 181, comma 1, del TUIR, estendendo le consuete limitazioni al riporto delle perdite anche all’eccedenza di interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti, nonché all’eccedenza ACE nel caso di operazioni di fusioni o scissione transfrontaliere.

Viene, altresì, introdotta una norma di coordinamento per innalzare il livello oltre il quale la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva nei casi di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione o piano attestato o di procedure estere equivalenti.

Tra le modifiche volte alla razionalizzazione della disciplina ACE va segnalato che le norme prevedono che il beneficio si applichi per i soggetti IRPEF con le modalità ordinarie previste per i soggetti IRES.

Per le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria che nel 2016 applicheranno il nuovo criterio è riconosciuta ai fini dell’ACE “di partenza” la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010.

Con le lettere a) e c), del comma 4, viene prevista la modifica della misura dell’aliquota da applicare alla variazione in aumento del capitale netto per la valutazione del rendimento nozionale. Tale aliquota viene stabilita normativamente, a partire dal primo periodo d’imposta successivo al periodo transitorio (periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018), nella misura del 2,7% mentre per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 la predetta misura è fissata al 2,3%.

Infine, con il comma 7 si prevedono disposizioni specifiche per il calcolo dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

11. Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni nonché della rivalutazione dei beni di impresa (art. 69)

L’articolo in esame prevede la proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni, nonché della rivalutazione dei beni d’impresa al 30 giugno 2017.

Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2017, sarà possibile applicare un’imposta sostitutiva, con aliquota pari all’8%, da versarsi, almeno per la prima rata, entro il 30 giugno 2017.

Viene prevista la possibilità di rivalutare i beni d’impresa, posseduti da soggetti non IAS Adopter, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 da eseguirsi nel bilancio/rendiconto dell’esercizio successivo attraverso l’affrancamento, in tutto o in parte, del saldo attivo, con l’applicazione, in capo alla società di un’imposta sostitutiva del 10%.

I maggiori valori attributi ai beni strumentali e/o alle partecipazioni iscritte in bilancio saranno

riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e Irap dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione, tramite il versamento di un’imposta sostitutiva del 12% per i beni non ammortizzabili e del 16% per quelli ammortizzabili.

A differenza della sostitutiva per terreni e partecipazioni non quotate, le sostitutive per i beni di impresa non sono rateizzabili: l’unica rata va pagata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo di imposta in cui è stata eseguita la rivalutazione.

12. Riapertura dei termini in tema di assegnazione o cessione di taluni beni ai soci e di estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell’impresa da parte dell’imprenditore individuale (art. 70)

Con l’articolo in esame, viene stabilita la riapertura dei termini “in continuità” per assegnazioni e cessioni agevolate dei beni ai soci e per gli atti di trasformazione in società semplice, mentre per le estromissioni immobiliari da parte dell’imprenditore individuale occorrerà attendere il 1° gennaio 2017.

In specie, le norme della legge 208/2015 vengono estese alle assegnazioni e cessioni di immobili (esclusi quelli strumentali per destinazione) o di beni mobili registrati (non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa), intervenute tra il 1° ottobre 2016 e il 30 settembre 2017. Stessa riapertura di termini per la trasformazione agevolata in società semplice.

Per quanto riguarda l’estromissione, invece, il trattamento fiscale di favore si applica alle fuoriuscite di immobili strumentali (per natura o per destinazione), poste in essere dal 1° gennaio al 31 maggio 2017, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2017.

13. Modifiche alla disciplina IVA sulle variazioni dell’imponibile o dell’imposta (art. 71)

L’articolo in esame riscrive la disciplina dell’emissione delle variazioni IVA in diminuzione in caso di procedure concorsuali, modificando, per questo specifico aspetto, il testo dell’art. 26 del DPR 633/1972, nella versione modificata dalla legge di Stabilità 2016 (che non ha mai operato finora, poiché destinata a regolare i casi in cui il cessionario/committente sia assoggettato a una procedura concorsuale dopo il 31 dicembre 2016 ).

La prima novità riguarda l’eliminazione delle regole per l’individuazione del momento a partire dal quale, in presenza di procedure concorsuali, sarebbe stata consentita l’emissione delle note di variazione prescindendo dal definitivo accertamento dell’infruttuosità.

In particolare, vengono eliminati i riferimenti:

  • alla data in cui il cliente si considera assoggettato a una procedura concorsuale;
  • alla data del decreto che omologa l’accordo di ristrutturazione dei debiti;
  • alla data di pubblicazione nel registro delle imprese del piano attestato di risanamento.

Inoltre, viene prevista l’abrogazione del secondo periodo del comma 5 che avrebbe previsto per il cessionario/committente, assoggettato a una procedura concorsuale, la mancanza dell’obbligo di annotare nel registro delle fatture e in quello dei corrispettivi le note di variazione ricevute e di computare la relativa imposta a debito nella liquidazione.

14. Eliminazione aumenti Accise ed Iva per l’anno 2017 (art. 85)

La disposizione prevede l’eliminazione aumenti Accise ed Iva per l’anno 2017, mediante modifica della c.d. clausola di salvaguardia, di cui comma 718 dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

In specie, viene stabilito che:

  • l’aliquota IVA del 10% è incrementata di tre punti percentuali dal 1° gennaio 2018 (anziché dal 1° gennaio 2017);
  • l’aliquota IVA del 22% è incrementata di tre punti percentuali dal 1º gennaio 2018 e di ulteriori 0,9 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 (anziché di due punti percentuali dal 1º gennaio 2017 e di un ulteriore punto percentuale dal 1º gennaio 2018).

Inoltre, viene soppresso il comma 626 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, ai sensi del quale doveva essere disposto, per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, l’aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante.

  

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CENTRALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI DELLA PA

1.   Rafforzamento dei processi di centralizzazione degli acquisti (art. 60, commi da 1 a 7 e 11)

Con l’articolo 60 si pongono le basi per un ulteriore rafforzamento del processo di centralizzazione degli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazione. In particolare si prevede quanto di seguito sintetizzato:

  • l’avvio da parte del MEF, tramite la Consip Spa, di un’analisi finalizzata all’individuazione di nuovi strumenti di acquisto centralizzato, con particolare riferimento a quelli finalizzati all’acquisto di beni durevoli da dare in uso a terzi soggetti di natura pubblica;
  • una sperimentazione in base alla quale il MEF procede come “Acquirente unico”, per il medesimo ministero e per il Ministero dell’Interno, ai fini dell’approvvigionamento delle sole merceologie dell’energia elettrica e del servizio sostituivo di mensa mediante buoni pasto. Le modalità di attuazione, i tempi e le strutture ministeriali coinvolte nella sperimentazioni saranno individuate con decreto del MEF, mentre con successivo DPCM potranno essere individuate altre amministrazioni e categorie merceologiche a cui applicare la sperimentazione;
  • il rafforzamento del procedimento di acquisizione centralizzata per i beni e servizi informatici (ICT). A tale fine nella norma viene precisato che le PA utilizzano esclusivamente gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip SpA o dei soggetti aggregatori e viene esteso alle sole amministrazioni statali, centrali e periferiche, agli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici e alle agenzie fiscali il ricorso a Consip per l’acquisto di beni e servizi ICT di rilevanza strategica (individuati nel Piano triennale per l’informatica nella PA). A tal fine Consip SpA, può anche supportare le PA interessate nell’individuazione di specifici interventi di semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi. Inoltre vengono esclusi dagli obiettivi annuali di risparmio di spesa  per il triennio 2016-2018 (legge di stabilità 2016) le acquisizioni ICT di particolare rilevanza strategica. A tale proposito si ricorda che la legge di stabilità 2016 ha previsto un obiettivo di risparmio della spesa annuale per i suddetti beni, da conseguire alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50% della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico, relativa al triennio 2013-2015.

Sempre ai fini del rafforzamento delle procedure centralizzate, il comma 11 prevede che in Conferenza Stato – Regioni, entro il 28 febbraio 2017, venga sancito un accordo che individui le attività da attuare per la predisposizione di linee di indirizzo volte all’efficientamento della logistica distributiva.

2.   Istituzione del Comitato guida nell’ambito dei Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori e procedura per acquisti urgenti (art. 60, comma 8 e 9)

 Nell’ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori viene istituito un Comitato guida che dovrà fornire, attraverso proprie linee guida, indicazioni utili per lo sviluppo delle migliori pratiche e la determinazione delle fasce di valori da porre a base d’asta per l’acquisizione delle categorie di beni e servizi in riferimento ai quali il presidente del Consiglio con proprio decreto (da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno) individua le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, le regioni, gli enti regionali, gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip SpA o agli altri soggetti aggregatori. La Consip SpA e gli altri soggetti aggregatori trasmettono al Comitato, nel caso di non allineamento alle linee guida suddette, una preventiva comunicazione motivata, sulla quale il Comitato può esprimere proprie osservazioni.

Le PA sottoposte al suddetto obbligo in caso di motivata urgenza e qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip SpA o degli altri soggetti aggregatori, possono indire autonome procedure di acquisto, dirette alla stipulazione di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria.

  

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE PER LO SVILUPPO

1.   Sostegno agli investimenti delle piccole e medie imprese (art. 13)

La norma assicura continuità operativa alla misura di cui all’articolo 2 del DL 69/2013 (c.d. Nuova Sabatini).

Il comma 1 proroga la concessione dei finanziamenti da parte delle banche/intermediari finanziari oltre il 31 dicembre 2016.

Per assicurare continuità operativa sono stanziati 28 milioni di euro per l’anno 2017, 84 milioni di euro per l’anno 2018, 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, 84 milioni di euro per l’anno 2022 e 28 milioni di euro per l’anno 2023.

Inoltre, al fine di favorire la realizzazione di investimenti aventi carattere spiccatamente innovativo, con particolare riferimento a quelli ascrivibili al programma “Industria 4.0”, è destinata una riserva pari al 20% dello stanziamento di legge per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID).

Con riferimento a tali tipologie di investimento il contributo è concesso, secondo le modalità di cui alle disposizioni attuative adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico, con una maggiorazione del 30%, nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa comunitaria applicabile in materia di aiuti di Stato.

Come previsto dal comma 6, la Cassa depositi e prestiti SpA può incrementare l’attuale plafond di provvista (stabilito nel limite di 5 miliardi di euro), in funzione delle richieste di finanziamento che utilizzino tale fonte di copertura. L’incremento, in ogni caso, non potrà superare l’importo complessivo di ulteriori 7 miliardi di euro.

2.   Rifinanziamento degli interventi per l’autoimprenditorialità e per le start-up innovative (art. 15)

L’art. 15 prevede due interventi di rifinanziamento di misure vigenti: a favore delle iniziative di cui al Titolo I, Capo I, del D.lgs. 185/2000, “Interventi di sostegno all’autoimprenditorialità” (comma 1) e a favore della misura per le Start-up innovative di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24 settembre 2014 (comma 2).

Il comma 1 destina allo strumento delle c.d. “Nuove imprese a tasso zero” (ex Autoimprenditorialità) risorse pari a 70 milioni di euro per il 2017 e di 60 milioni di euro per il 2018.

Il comma 2 prevede il rifinanziamento delle Start-up innovative, come disciplinato dal decreto del MISE del 24 settembre 2014, con uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Il comma 3 prevede che il MISE e le Regioni possono finanziare nel 2017 le misure di cui ai commi 1 e 2 (fino a complessivi 120 milioni di euro, di cui 70 milioni di euro per gli interventi di cui al comma 1 e 50 milioni di euro per gli interventi di cui al comma 2), attingendo alle risorse del programma operativo nazionale imprese e competitività, dei programmi operativi regionali e della connessa programmazione nazionale 2014-2020. Al fine di coordinare e ottimizzare la predetta destinazione di risorse il MISE promuove specifici accordi con le Regioni.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E LOGISTICA

1.   Fondo infrastrutture (art. 21)

Si prevede l’istituzione di un fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale nei settori: a) trasporti e viabilità; b) infrastrutture; c) ricerca; d) difesa del suolo e dissesto idrogeologico; e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) informatizzazione dell’amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico.

Il fondo avrà una dotazione di 1.900 milioni di euro per l’anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l’anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l’anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032. Il fondo sarà utilizzato a seguito di uno o più decreti del Presidente del Consiglio su proposta del Ministero dell’economia e finanza di concerto con i Ministeri interessati, che identificheranno gli interventi finanziabili.

2.   Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile (art. 77)

Per la realizzazione di un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, destinato al rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell’aria con tecnologie innovative, da approvare entro il 30 giugno 2017 con decreto del Presidente del Consiglio, il fondo istituito dalla Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) per il rinnovo del parco veicolare del trasporto pubblico locale sarà incrementato di 200 milioni per l’anno 2019 e di 250 milioni per ciascuno anno tra il 2020 e il 2033.

Il Piano strategico nazionale prevedrà anche un programma di interventi per il riposizionamento delle imprese produttrici di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, con particolare riferimento alla ricerca e allo sviluppo di modalità di alimentazione alternativa, per il quale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2017 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Per lo sviluppo di tali programmi il MISE definirà gli interventi con appositi decreti da emanare entro il 31 dicembre 2017, di concerto con i Ministri dell’Economia e dei Trasporti.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA   

Misure elusive e di contrasto all’evasione nel settore dei carburanti (art. 67 commi 1 e 2)

Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) dell’articolo in esame si pongono il fine di contrastare le frodi riscontrate nel settore dei carburanti di provenienza comunitaria attraverso modifiche al Testo Unico in materia di accise (D.lgs. 504/1995) volte a rendere più efficace il controllo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla catena distributiva dei prodotti petroliferi ad imposta sospesa.

In particolare, la disposizione di cui al comma 1, lettera a), concerne l’introduzione di un sistema di tracciamento della posizione delle autobotti e delle bettoline utilizzate nel trasporto di carburanti in regime di sospensione d’imposta, nonché delle relative quantità.

La disposizione di cui al comma 1, lettera b), concerne l’introduzione dell’obbligo di detenzione e di contabilizzazione separata dei prodotti petroliferi ricevuti ad imposta sospesa e di quelli ricevuti ad imposta assolta presso i depositi dei destinatari registrati.

La disposizione di cui al comma 1, lettera c), concerne l’introduzione di un sistema di tracciamento della posizione delle autobotti e delle bettoline utilizzate nel trasporto di carburanti ad imposta assolta, nonché delle relative quantità.

La disposizione di cui al comma 1, lettera d), concerne il potenziamento delle facoltà di controllo dell’Amministrazione finanziaria presso i distributori di carburante e i depositi di stoccaggio ad imposta assolta, tramite la possibilità di poter prescrivere l’installazione di congegni e di strumenti di misura sugli impianti.

Sempre con il fine di contrastare l’illegalità la successiva lettera e) del comma 1 aggiorna la disciplina dei depositi fiscali di prodotti energetici contenuta nell’art. 23 del D.lgs. 504/1995 apportando modifiche inerenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per il rilascio dell’autorizzazione o della licenza fiscale.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E WELFARE

1. Premio di Produttività e Welfare Aziendale (art. 23)

La misura innalza, dagli attuali 2.000 euro lordi a 3.000 euro lordi, il limite di importo complessivo delle somme erogate a titolo di premio di produttività che possono beneficiare dell’imposta sostitutiva del 10% ex comma 182, articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Tale limite è ulteriormente incrementato a 4.000 euro lordi (contro i 2.500 precedentemente previsti dal comma 189, art. 1 della Legge n. 208/15) per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro con le modalità specificate all’articolo 4 del Decreto Interministeriale 25 marzo 2016.

Viene contestualmente innalzato, dagli attuali 50.000 euro ad 80.000 euro, anche il limite massimo di reddito annuale da lavoro dipendente fissato dal comma 186 della Legge n. 208/15 per poter usufruire dell’applicazione dei benefici fiscali previsti, con conseguente ampliamento della platea dei potenziali beneficiari.

Come richiesto dalla Confcommercio, nei casi in cui, per scelta del lavoratore, il premio di produttività venga fruito in tutto o in parte sotto forma di contributi ai fondi di previdenza complementare e alle forme di sanità integrativa o di azioni offerte alla generalità dei dipendenti ex articolo 51, comma 2, lettera g) del TUIR, tali valori – per effetto dell’inserimento del comma 184-bis all’articolo 1 della Legge n. 208/15 – non concorreranno alla formazione del reddito da lavoro dipendente anche se eccedenti i limiti di deducibilità previsti dalle rispettive normative di riferimento (5.164,57 euro annui per i Fondi Pensione, 3.615,20 euro annui per i Fondi Sanitari e 2.065,83 euro per il valore delle azioni corrisposte alla generalità dei dipendenti) e, per quanto riguarda in particolare la previdenza complementare non concorreranno neanche in fase di erogazione a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all’articolo 11, comma 6, del D.lgs. n. 252/05.

Il comma 2 dell’articolo 23 del Disegno di Legge di Bilancio 2017 inserisce inoltre la lettera f-quater all’articolo 51, comma 2 del TUIR, prevedendo così che non concorrano alla formazione del reddito i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti, o di loro categorie, per sostenere prestazioni aventi per oggetto il rischio di gravi patologie o rivolte alla copertura del rischio di non autosufficienza.

Per qualificare le caratteristiche che devono avere tali prestazioni di Long Term Care ai fini dell’accesso all’agevolazione fiscale viene richiamato l’articolo 2, comma 2, lettera d) numeri 1) e 2) del DM 27 Ottobre 2009 (Decreto Sacconi) il quale fa riferimento a “1) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria da garantire alle persone non autosufficienti al fine di favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio, con particolare riguardo all’assistenza tutelare, all’aiuto personale nello svolgimento delle attività quotidiane, all’aiuto domestico familiare, alla promozione di attività di socializzazione volta a favorire stili di vita attivi, nonché le prestazioni della medesima natura da garantire presso le strutture residenziali e semi-residenziali per le persone non autosufficienti non assistibili a domicilio, incluse quelle di ospitalità alberghiera; 2) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, correlate alla natura del bisogno, da garantire alle persone non autosufficienti in ambito domiciliare, semi-residenziale e residenziale, articolate in base alla intensità, complessità e durata dell’assistenza”.

Infine, sempre come richiesto da Confcommercio, il Governo è intervenuto con un’apposita norma interpretativa per includere tra i servizi di welfare richiamati dall’art. 100, comma 1 del TUIR (finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto) che possono fruire della piena deducibilità di cui all’articolo 51, comma 2, lettera f) del TUIR, come modificata dal comma 190 della Legge n. 208/15, anche le spese per prestazioni di welfare integrativo erogate in conformità a previsioni di contratti collettivi nazionali di lavoro o accordi interconfederali.

2. Abbassamento aliquote contributive parasubordinati (art. 24)

A decorrere dal 2017 l’aliquota contributiva pensionistica per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata INPS e non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria o pensionati, è pari al 25%.

3. Anticipo Pensionistico (APE) (art. 25, commi da 1 a 13) 

Lo strumento introdotto dall’articolo 25 comma 1 del Disegno di Legge di Bilancio 2017 consiste in una misura sperimentale per consentire, a partire dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, ai lavoratori che abbiano compiuto 63 anni di età di accedere in maniera volontaria al pensionamento anticipato rispetto all’attuale requisito previsto per la pensione di vecchiaia dalla Legge n. 214/11, purché maturino detto requisito entro 3 anni e 7 mesi, possano vantare almeno 20 anni di contributi e possano godere al momento della prestazione di una pensione – al netto della rata di ammortamento legata alla richiesta di APE – pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo (circa 9.130 euro).

Tale anticipo del pensionamento dovrà essere fruito per un minimo di 6 mesi ed un massimo di 43 mesi e sarà possibile grazie all’accesso dei lavoratori interessati ad un prestito, associato ad una polizza contro il rischio premorienza, concesso dal sistema bancario – con il quale dovrà essere per questo siglato un apposito accordo quadro al quale spetterà di definire anche il tasso di interesse e la misura del premio – ed erogato poi direttamente dall’INPS.

In questo modo gli importi anticipati non graveranno sul bilancio previdenziale – se non per il fondo di garanzia istituito a copertura dell’80% del finanziamento – e dovranno essere restituiti al sistema bancario dal soggetto che ne ha beneficiato una volta che questi abbia raggiunto l’età di pensionamento effettiva. Al momento quindi della maturazione dei requisiti legali previsti per la pensione di vecchiaia, la restituzione avverrà attraverso un prelievo diretto sulla rata mensile della pensione Inps che l’istituto provvederà quindi a girare direttamente alla banca erogatrice fino a ripagare il capitale anticipato, i relativi interessi ed il costo dell’assicurazione contro il rischio premorienza. Tali costi potranno poi in parte essere ridotti attraverso un credito di imposta che sarà riconosciuto annualmente al lavoratore fino al 50% del valore degli stessi.

Il soggetto interessato dovrà presentare direttamente o tramite intermediario all’INPS, tramite il suo portale, la domanda di certificazione. L’istituto procederà poi alla verifica dei requisiti ed a certificare quindi il diritto di accesso all’APE, comunicando contestualmente l’importo minimo e l’importo massimo ottenibile.

Una volta ottenuta tale certificazione il lavoratore potrà così presentare con appositi modelli e attraverso l’uso dell’identità digitale SPID di secondo livello contestualmente sia la domanda di APE, da liquidarsi entro 30 giorni dal perfezionamento della domanda, che quella di pensione di vecchiaia da liquidarsi comunque al raggiungimento dei requisiti di legge. L’istituto finanziatore e l’impresa di assicurazione per la polizza collegata all’APE dovranno essere indicati dal richiedente al momento della presentazione della domanda. In ogni caso il finanziamento eventualmente concesso, oltre a godere di un apposito Fondo di Garanzia dello Stato gestito dall’INPS che coprirà l’80% dello stesso, è assistito dal privilegio di cui all’articolo 2751-bis n.1 del Codice Civile anche in caso di surroga alla banca del Fondo di Garanzia per l’importo pagato.

È anche previsto che i datori di lavoro del settore privato, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà possano volontariamente e con il consenso del lavoratore interessato incrementare il montante contributivo del medesimo, facilitandone così l’accesso all’APE, versando i relativi contributi all’INPS in un’unica soluzione.

Sia l’APE che gli obblighi ad essa connessi sono esenti da imposte e le somme erogate in quote mensili non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

4. APE Sociale (art. 25, commi da 14 a 21)

Oltre all’APE volontaria l’articolo 25 del Disegno di Legge di Bilancio per il 2017 prevede anche un anticipo pensionistico agevolato per alcune figure lavorative ben definite, il cui costo sarà interamente a carico di un apposito Fondo con dotazione iniziale di 300 milioni per il 2017.

Si tratta di disoccupati che hanno terminato i sussidi da almeno 3 mesi ed hanno anzianità contributiva di almeno 30 anni, chi assiste familiari con handicap grave (art. 3, comma 3, legge n. 104/92) ed ha un’anzianità contributiva di almeno 30 anni e lavoratori, sempre con anzianità contributiva di almeno 30 anni, che hanno subito una riduzione della capacità lavorativa per invalidità civile pari o superiore al 74%.

Infine, vengono inseriti tra le figure che possono fruire dell’APE sociale anche i lavoratori che svolgono alcune tipologie di lavoro usurante (operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici; conduttori di gru e di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; conciatori di pelli e pellicce; conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; conduttori di mezzi pesanti e camion; professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; professori di scuola pre-primaria; facchini, addetti allo spostamenti di merci ed assimilati; personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti), a patto però che possano far valere un’anzianità contributiva di almeno 36 anni e svolgano tale attività in via continuativa da almeno 6 anni.

A questi lavoratori così individuati – con un età anagrafica di almeno 63 anni e che abbiano comunque cessato l’attività lavorativa e non siano titolari di altre prestazioni assistenziali – viene riconosciuta una indennità di durata corrispondente al periodo che va dalla richiesta di accesso al beneficio a quella di raggiungimento effettivo dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia di cui alla legge n. 214/11.

L’importo dell’indennità sarà pari all’importo della pensione spettante al momento della richiesta, fino comunque ad un massimo di 1.500 euro mensili, e le domande di accesso al beneficio saranno accettate fino a concorrenza delle dotazioni stanziate anno per anno. Il diritto decade comunque in caso di raggiungimento da parte del soggetto dei requisiti per il pensionamento anticipato o di percezione di redditi superiori al limite di 8.000 euro annui.

Le modalità di attuazione dell’intero pacchetto di APE Sociale, ivi comprese le caratteristiche precise dei lavori considerati usuranti a tal fine, sono rimandate ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio.

5. 14°mensilità (art. 26)

E’ previsto l’aumento dei limiti di reddito e dell’importo erogato per  la somma aggiuntiva (cosiddetta “14^” mensilità di pensione) ai pensionati di età pari o superiore a 64 anni, con almeno 15 anni di contributi (dipendenti) o 18 anni (lavoratori autonomi) che si trovino in presenza di limitate condizioni reddituali personali. La 14° è estesa  ai titolari di pensione con redditi compresi fra circa 9.800 e 13.000 euro annui.

6. Rendita Integrativa Temporanea Anticipata R.I.T.A. (art. 27)

Con la “rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)” si conferisce la possibilità agli iscritti alla previdenza complementare – che abbiano compiuto 63 anni, raggiungano il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi e siano in possesso della certificazione INPS per il diritto all’APE – di godere anticipatamente di quanto accantonato nei Fondi Pensione attraverso il riconoscimento di una rendita temporanea per il periodo decorrente dal momento della richiesta e fino al pensionamento effettivo di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

A tale nuova tipologia di rendita viene applicata la tassazione più favorevole prevista dal D.lgs. n. 252/05 e consistente nel riconoscimento di un’aliquota del 15%, ulteriormente riducibile di uno 0,30% per ogni anno di iscrizione alle forme di previdenza complementari successivo al quindicesimo fino ad un massimo di riduzione di sei punti percentuali (aliquota minima applicabile del 9%).

7. Abolizione penalizzazioni (art. 28)

A decorrere dal 1 gennaio 2018 è abrogata la penalizzazione  sulle pensioni anticipate (ex anzianità) erogate prima del compimento dei 62 anni di età.

8. Cumulo periodi assicurativi (art. 29)

La norma consente di cumulare gratuitamente  i periodi contributivi versati in diverse gestioni o enti previdenziali per ottenere un’unica pensione, anche quella anticipata (ex anzianità, precedentemente esclusa) con il calcolo della pensione retributivo, modificando quindi l’attuale previsione che consente l’unificazione mediante la totalizzazione, attraverso il sistema di calcolo contributivo, generalmente meno favorevole, oppure la ricongiunzione a titolo oneroso di cui alla legge 29/79.

9. Lavoratori precoci (art. 30)

Dall’1.5.2017 ai lavoratori con almeno 12 mesi di anzianità contributiva di lavoro effettivo prima dei 19 anni, la pensione anticipata (ex anzianità) può essere concessa con 41 anni di contributi. Il requisito è comprensivo anche dell’adeguamento alla speranza di vita (complessivamente 7 mesi), ed è rivolto anche a mansioni a maggior rischio infortunistico.

L’agevolazione è subordinata al rispetto di specifici requisiti (ad es. licenziamento per giusta causa o per risoluzione consensuale in presenza di almeno 3 mesi di disoccupazione) ed è rivolta anche a lavoratori che assistano da almeno sei mesi familiari disabili.

Il beneficio è concesso nel limite di spesa di 360 milioni per il 2017, di 550 per il 2018, di 570 per il 2019 e di 590 milioni a decorrere dal 2020.

10. Lavori usuranti (art. 31)

Viene eliminata la finestra di 12-18 mesi fra la maturazione del diritto e la decorrenza della pensione.

Non trovano applicazione gli eventuali adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025.

Il fondo per i lavori usuranti è incrementato di 84,5 milioni per il 2017; di 86,3 per il 2018, di 124,5 per il 2019, 126,6 per il 2020, di 123,8 per il 2021; di 144,4 per il 2022; 145,2 per il 2023; 151,8 per il 2024; 155,4 per il 2025; 170,5 a decorrere dal 2026.

11. Esodati – ottava salvaguardia (art. 33)

E’ prevista un’ottava salvaguardia che dovrebbe interessare  27.700 soggetti, che potranno andare in pensione anche nei prossimi anni con i requisiti precedenti alla riforma Fornero. L’operazione dovrebbe essere compensata con i risparmi di spesa derivanti dalle altre operazioni di salvaguardia che hanno interessato un minor numero di soggetti rispetto a quanto preventivato, nonché con ulteriori stanziamenti pari a 775 milioni di euro solo per il primo triennio.

12. Riduzioni autorizzazioni di spesa part-time lavoratori anziani (art. 34)

Le risorse stanziate e non utilizzate per le agevolazioni connesse al part time dei lavoratori anziani (L. 208/2015, art.1, comma 284) sono ridotte di 100 milioni di euro per il 2017e di 50 milioni per il 2018.

13. Esonero contributivo alternanza scuola-lavoro (art. 42)

Ai datori di lavoro del settore privato per le nuove assunzioni effettuate nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018 con contratto a tempo indeterminato di:

  • giovani che abbiano svolto presso lo stesso datore di lavoro percorsi di alternanza scuola-lavoro;
  • giovani che abbiano svolto con lo stesso datore di lavoro periodi di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione è riconosciuto l’esonero parziale del 40% del versamento  dei contributi previdenziali a loro carico, per un massimo di 36 mesi.

L’agevolazione è concessa, entro il limite di esonero di 3.250 euro annui, alle sole assunzioni, effettuate entro i sei mesi dal conseguimento del titolo di studio.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche; pertanto, i lavoratori interessati non subiranno penalizzazioni connesse all’esonero contributivo.

I premi INAIL sono comunque dovuti.

Sono esclusi dall’agevolazione i lavoratori  agricoli e domestici.

L’INPS provvede al monitoraggio della disposizione e provvede all’eventuale blocco delle agevolazioni una volta raggiunto il massimale di spesa ed il Governo, entro il 2018,  verifica i risultati del provvedimento ai fini di un’eventuale proroga. 

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