Ravvedimento operoso: aggiornamento dell’Agenzia delle Entrate
Circolare n. 55/2016 – AF 12/2016
In merito al ravvedimento operoso (vedere Circolare n. 54/2016 – AF 11/2016 del 18.10.2016) l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che è stato predisposto l’invio di altre 60mila lettere per segnalare possibili anomalie sui redditi 2012. Inoltre, è stato aggiornato l’applicativo per calcolare gli importi del ravvedimento (in caso di cedolare secca) ed è stata messa a disposizione dei contribuenti una guida che spiega in maniera semplice come rimediare agli errori.
Le nuove lettere sono state indirizzate ai contribuenti, persone fisiche che nell’anno 2012 hanno percepito e non dichiarato, o dichiarato parzialmente, redditi di fabbricati derivanti da contratti di locazione di immobili, compresi quelli per i quali è stato scelto il regime della cedolare secca.
Le lettere di compliance nel dettaglio – Con questa tranche di comunicazioni l’Agenzia delle Entrate fornisce ai cittadini informazioni sul reddito di fabbricati derivante da canoni di locazione che, dai dati in possesso delle Entrate, risulterebbe non dichiarato, in tutto o in parte, nel modello Unico Pf o nel modello 730, presentati nel 2013 per i redditi 2012. Se il contribuente ammette l’errore, può correggerlo utilizzando il ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni correlate alla infedele dichiarazione in misura ridotta. Per effettuare il pagamento, occorrerà indicare nel modello F24 il codice atto riportato in alto a sinistra sulla lettera. L’ABC delle comunicazioni – Le lettere saranno recapitate tramite posta ordinaria o, per i titolari di partita Iva, agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) registrati nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Il dettaglio di tutti gli elementi di anomalia riscontrati sarà invece disponibile all’interno del cassetto fiscale, nella sezione “L’Agenzia scrive”, dedicata alle comunicazioni pro compliance.
Assistenza multicanale e nuovo vademecum online – Chi riceverà la lettera del Fisco potrà mettersi in contatto con l’Amministrazione finanziaria per chiarire subito la propria posizione, evitando che l’anomalia si traduca in futuro in un avviso di accertamento vero e proprio. Questo sia se dal confronto emergerà che il contribuente non ha commesso errori, sia nel caso in cui il cittadino voglia regolarizzare in maniera agevolata la propria posizione con le sanzioni ridotte previste dal nuovo ravvedimento operoso. Per informazioni relative al contenuto della comunicazione o per fornire precisazioni utili a eliminare l’incongruenza segnalata, nel caso in cui il contribuente ritenga che i dati originariamente riportati nella dichiarazione dei redditi siano corretti, sono invece a disposizione i numeri 848.800.444, da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) e 06/96668907, da cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. In entrambi i casi occorre selezionare l’opzione servizi con operatore >> comunicazione accertamento. In alternativa, è possibile contattare uno degli Uffici Territoriali delle Direzioni Provinciali dell’Agenzia o utilizzare Civis, il canale di assistenza dedicato agli utenti dei servizi telematici, che consente anche di inviare in formato elettronico gli eventuali documenti utili. Inoltre, sul sito delle Entrate, nella sezione l’Agenzia comunica, è disponibile anche un guida che fornisce informazioni sulle lettere e spiega i passi da fare per regolarizzare la propria posizione fiscale.
Aggiornamento del calcolatore online – Per semplificare il calcolo delle sanzioni e degli interessi dovuti, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il calcolatore online, denominato “Calcolatore sanzioni ed interessi infedele dichiarazione ravvedimento operoso anno d’imposta 2012”, raggiungibile dal seguente link.
Grazie a questo strumento, dunque, i contribuenti potranno calcolare facilmente le sanzioni ridotte del ravvedimento sia per l’imposta sostitutiva della cedolare secca (nel caso sia stata effettuata questa opzione), sia – nel caso di tassazione ordinaria del reddito di fabbricati – per l’Irpef e le addizionali (nonché, se dovuto, per il contributo di solidarietà).
Le sanzioni ridotte caso per caso – L’Agenzia delle Entrate ricorda, infine, che se il reddito di locazione è stato assoggettato ad IRPEF, la sanzione ridotta è pari al 15% della maggiore imposta determinata (ossia un sesto della sanzione minima – 90%). Invece, se è stato scelto il regime della “cedolare secca”, previsto per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, la sanzione sarà più elevata, ovvero:
– pari al 30% della maggiore imposta determinata (ossia 1/6 della sanzione minima – 180%), se i canoni sono stati dichiarati solo parzialmente;
– 40% della maggiore imposta determinata (ossia 1/6 della sanzione minima – 240%), nel caso in cui non siano stati dichiarati.