Pubblicazione in G.U. del decreto Correttivo Jobs Act (D.lgs. 24 settembre 2016 n. 185)
Circolare n. 53/2016 – LP 15/2016
Dopo gli ultimi chiarimenti in tema di dimissioni volontarie e risoluzione consensuale (vedi Circolare Federauto n. 16/2016 – LP 6/2016 dell’11.03.2016) da parte del Ministero del Lavoro, è stato pubblicato in G.U. n. 235 del 7 ottobre 2016, il Decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 – Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell’articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Il decreto altrimenti noto come “Correttivo Jobs Act” (Allegato 1) è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ovvero l’8 ottobre 2016.
Le principali novità contenute spaziano dall’apprendistato alle dimissioni dei lavoratori. Di seguito le modifiche più importanti e gli articoli di riferimento.
APPRENDISTATO, CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ E DISOCCUPAZIONE STAGIONALI (ART. 1)
Le modifiche introdotte dal D.lgs. 24 settembre 2016, n. 185 riguardano l’alto apprendistato e l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. Sull’apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione, in assenza delle regolamentazioni regionali, l’attivazione del contratto è disciplinata dalle disposizioni del d.m. 12 ottobre 2015 (emanato in attuazione dell’art. 46, comma 1, d.lgs. n. 81/2015), che regolano la stipula dell’apposito protocollo tra datore e istituzioni formative.
Nel decreto viene specificato, inoltre, che i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale ex d.lgs. n. 167/2011 attualmente in corso, possono essere prorogati fino a un anno, qualora l’apprendista non abbia conseguito il diploma o la qualifica.
In riferimento alle integrazioni salariali straordinarie il decreto correttivo chiarisce, invece, che la sospensione o la riduzione oraria ha inizio entro il 30 giorno dalla data di presentazione della domanda. È stata introdotta la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà difensivi in espansivi, integrando l’articolo 41 del d.lgs. 148/2015. La trasformazione può riguardare sia i contratti di solidarietà difensiva in corso da almeno 12 mesi e sia quelli stipulati prima del 1 gennaio 2016 e non può prevedere una riduzione oraria superiore a quella concordata.
Il trattamento che spetta ai lavoratori è stabilito di importo pari al 50% dell’integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e il datore è tenuto ad integrare tale trattamento fino alla misura della integrazione salariale originaria. È stato, inoltre, stabilito che può essere concesso, per gli accordi stipulati entro il 31 luglio 2015 da imprese di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale, la reiterazione della riduzione contributiva del 25% (art. 6 comma 4 del d. legge 510/1996) entro il limite massimo di 24 mesi.
Per gli eventi di disoccupazione dei lavoratori stagionali che si sono verificati nel 2016, infine, la durata della Naspi è incrementata di un mese qualora sia inferiore alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni.
FONDI INTERPROFESSIONALI E INCENTIVI APPRENDISTATO (ART. 4)
In merito alla vigilanza sulla gestione dei fondi interprofessionali viene modificato l’art. 118 comma 2 della L.388/2000, per armonizzarlo con quanto già previsto dal D. lgs n.150/2015, specificando che il controllo è esercitato dall’ANPAL, che ne riferisce gli esiti al Ministero del Lavoro anche ai fini della revoca dell’autorizzazione e del commissariamento dei fondi qualora vengano meno le condizioni.
Al comma 1, lett. n) viene corretta, invece, la rubrica dell’articolo riguardante la disciplina degli incentivi all’apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore, eliminando il riferimento all’apprendistato di alta formazione e ricerca, non contemplato nell’articolo. Inoltre, è stato riformulato l’articolo in relazione al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all’apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore e all’alternanza scuola lavoro.
DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI, IMPIANTI AUDIOVISIVI E ALTRI STRUMENTI DI CONTROLLO E DIMISSIONI (ART. 5)
Modifiche in tema di diritto al lavoro dei disabili sono contenute nell’articolo 5 del D. lgs n.185. Ai fini della determinazione della quota di riserva viene precisato che potranno essere esclusi dal computo non solo i lavoratori già in forza che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%, ma anche quelli la cui riduzione della capacità lavorativa sia pari al 60%. Vengono inasprite le sanzioni per i datori di lavoro che non abbiano adempiuto alla copertura delle quote dell’obbligo, prevedendo che per ciascun giorno di mancata assunzione sia comminata una multa pari al quintuplo della misura del contributo esonerativo (con un costo, quindi, di quasi euro 150,00 giornalieri).
Viene, inoltre, previsto che per tali sanzioni si applichi la procedura di diffida disciplinata dall’art. 13 del D. Lgs. n. 124/2004, prevedendo che il datore di lavoro inadempiente presenti la richiesta di assunzione di un lavoratore disabile ovvero che stipuli un contratto di assunzione con un lavoratore disabile avviato dagli uffici.
In merito agli impianti audiovisivi e ad altri strumenti di controllo, invece, si precisa che è all’Ispettorato Nazionale del Lavoro che andranno ora rivolte, nel caso di imprese multilocalizzate, le richieste di autorizzazione all’installazione degli impianti e strumenti di controllo, in mancanza di accordo con le organizzazioni sindacali. Viene inoltre specificato che i provvedimenti emanati dalle sedi territoriali o dalla sede centrale dell’ispettorato del lavoro sono definitivi, per cui non è possibile proporre contro gli stessi ricorso gerarchico.
Infine, sul tema delle dimissioni viene esclusa l’applicazione alla P.A. della procedura per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (vedi Circolare n. 16/2016 – LP 6/2016 dell’11.03.2016). Infine, vengono inclusi nell’elenco dei soggetti abilitati alla trasmissione dei moduli per le dimissioni e la risoluzione consensuale anche i consulenti del lavoro e le sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.