Circolazione con targa prova di un veicolo con revisione scaduta
Circolare n. 41/2016 – CT 4/2016
La sentenza della Cassazione civile, sez. II del 4 agosto 2016 n. 16310 (Allegato 1), confermando l’ordinanza interlocutoria di Cass. civ., sez. VI-2, 20.11.2013, n. 26074, precisa che il veicolo immatricolato deve rispondere alle norme di circolazione stabilite dal codice della strada; in particolare il veicolo, anche se circola munito di targa prova, deve essere in regola con le disposizioni sulla revisione periodica obbligatoria.
Secondo la citata sentenza “l’assunto che identifica la possibilità di circolare con un veicolo non munito di carta di circolazione con la possibilità di circolare con un veicolo non sottoposto alle prescritte revisioni, ancorché fatto proprio dalla Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture in un parere reso nel 2006, non può essere condiviso, palesandosi sfornito di base normativa”.
Pertanto è sanzionabile, ai sensi dell’art. 80, comma 14 del CdS, la circolazione con targa prova apposta su un veicolo immatricolato ma non sottoposto alla prescritta revisione periodica obbligatoria.