ultimo aggiornamento:

Super-ammortamento: Circolare di chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate n. 23/2016

Circolare n. 24/2016 – AF 5/2016

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 23 del 26 maggio 2016 (Allegato 1), ha fornito i chiarimenti relativi al cd super-ammortamento, introdotto dall’art. 1, commi 91-94 della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015), l’agevolazione che prevede l’incremento del 40% del costo fiscale di beni materiali acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.

Il maggior costo, che viene riconosciuto solo per le imposte sui redditi e non ai fini Irap, può essere infatti portato a deduzione del reddito attraverso le quote di ammortamento o i canoni di locazione finanziaria indicati in dichiarazione.

La circolare illustra, anche tramite esempi, le modalità di calcolo del maggiore ammortamento deducibile e chiarisce alcuni casi particolari, ad esempio come trattare i beni acquisiti con contratto di leasing e la maggiorazione del 40% applicabile ai veicoli a motore.

Con riferimento al requisito della novità, viene precisato che l’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati. Al riguardo, secondo l’Agenzia, può essere oggetto di agevolazione in esame in capo all’acquirente anche il bene che viene esposto in showroom ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo. Viene, inoltre, chiarito che non potrà fruire della maggiorazione il bene che il cedente abbia in qualche modo utilizzato per scopi diversi dalla semplice esposizione, come ad esempio l’autovettura che sia stata immessa su strada dal concessionario anche per motivi dimostrativi. Pertanto, come già anticipato con la nostra circolare n. 12/2016 – AF 2/2016 del 9 febbraio scorso, il super-ammortamento si può applicare ai veicoli Km zero o quelli esposti in showroom esclusivamente a scopo dimostrativo ma deve trattarsi di veicoli mai utilizzati (nessuna percorrenza). Sono esclusi dall’agevolazione i veicoli ad uso dimostrativo immessi su strada.

Possono usufruire del super-ammortamento tutti i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, e i lavoratori autonomi che svolgano arti o professioni anche in forma associata. Agevolazione è aperta anche ai contribuenti minimi e a coloro che rientrano nel “regime di vantaggio” per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti e gli enti non commerciali per quanto riguarda l’attività commerciale eventualmente esercitata. Non possono godere dell’agevolazione, invece, le persone fisiche che svolgono attività d’impresa, arti o professioni usufruendo del regime forfetario, visto che nel loro caso il reddito è calcolato applicando un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi e non come differenza tra componenti positivi e negativi. Allo stesso modo, sono escluse le imprese marittime che calcolano il reddito con il regime della “tonnage tax”.

Per tutti gli approfondimenti si rimanda alla lettura dell’allegato.

Share:
Top
Federauto
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando nelle schede sul lato sinistro.