Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 maggio 2016 – Primi chiarimenti sulla Legge di Stabilità 2016
Circolare n. 23/2016 – AF 4/2016
Con la Circolare n. 20/E del 18 maggio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito interessanti chiarimenti in ordine alle norme di interesse fiscale, contenute nella Legge di Stabilità 2016, che non sono state oggetto di altri più specifici documenti di prassi.
La Circolare si articola in sei capitoli, in ognuno dei quali vengono commentate le novità fiscali relative ad un diverso comparto impositivo.
Di seguito, si illustrano alcuni dei principali aspetti esaminati dall’Amministrazione finanziaria, rimandando per la lettura completa della Circolare all’allegato 1.
NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI RIGUARDANTI LE IMPRESE
1. Riduzione aliquota IRES (comma 61)
L’Agenzia delle Entrate ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’aliquota IRES passa dal 27,5% al 24% e, conseguentemente, è rideterminata l’aliquota della ritenuta a titolo d’imposta sugli utili corrisposti alle società ed enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società in Stati membri dell’Unione europea o aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), inclusi nella c.d. white list, che passa dall’1,375% all’1,20%.
2. Modifiche al regime di imposizione sostitutiva di cui all’articolo 15, commi da 10 a 12, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (commi 95 e 96)
Nell’ambito delle disposizioni di favore per le imprese contenute nella Legge di Stabilità per il 2016, i commi 95 e 96 dell’articolo 1 hanno modificato il regime di imposizione sostitutiva.
Al riguardo, viene ricordato che il predetto regime di affrancamento consente alle società aventi causa delle operazioni di fusione, scissione e conferimento d’azienda (società conferitaria, incorporante o risultante dalla fusione e beneficiaria della scissione) di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili, relativi all’avviamento, ai marchi d’impresa e alle altre attività immateriali, iscritti in bilancio a seguito delle predette operazioni straordinarie.
Ciò avviene mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e dell’IRAP, con aliquota del 16%, da versare in un’unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione stessa. Con il versamento dell’imposta sostitutiva si perfeziona l’esercizio dell’opzione.
I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano fiscalmente riconosciuti a partire dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è versata l’imposta sostitutiva.
Con riferimento agli ammortamenti, la Circolare precisa che la deducibilità dei maggiori valori affrancati è ammessa a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l’imposta sostitutiva.
L’Agenzia evidenzia che, con la Legge di Stabilità 2016, viene portato da 1/10 ad 1/5 il limite massimo della quota di ammortamento deducibile in ciascun periodo d’imposta dei maggiori valori affrancati di avviamento e marchi d’impresa, rendendo ancora più conveniente l’opzione per il regime d’imposizione sostitutiva in commento.
Le quote di ammortamento del maggior valore delle altre attività immateriali, invece, sono deducibili nel limite della quota imputata a conto economico.
Con riferimento all’ambito temporale di applicazione, viene precisato che, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, la nuova disposizione si applica alle operazioni poste in essere a partire dal 1° gennaio 2016, lasciando immutata la misura massima della deduzione (un decimo) per quanto riguarda i maggiori valori (di avviamento e marchi d’impresa) iscritti ed affrancati in occasione di operazioni straordinarie poste in essere fino al 31 dicembre 2015.
Viene ritenuto che la riduzione del periodo di ammortamento (da dieci a cinque quote) operi limitatamente al valore affrancato di avviamento e marchi d’impresa, restando ferma la deduzione in misura non superiore ad un decimo, a prescindere dall’imputazione al conto economico, per gli ammortamenti relativi ai valori delle altre attività immateriali “impliciti” nelle partecipazioni di controllo acquisite per effetto delle predette operazioni.
NOVITA’ IN MATERIA DI IVA
1. Estensione del reverse charge alle prestazioni rese dai consorziati al consorzio (comma 128)
La disposizione di cui al comma 128, integrando l’articolo 17, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972 con l’aggiunta della lettera a-quater), prevede l’applicazione del meccanismo del reverse charge alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate ai consorzi che, risultando aggiudicatari di una commessa nei confronti di un ente pubblico, sono tenuti ad emettere fattura mediante il meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. split payment).
L’Agenzia delle Entrate ritiene che devono ritenersi esclusi, dall’ambito applicativo della disposizione in argomento, i raggruppamenti temporanei di imprese e le imprese aderenti al contratto di rete.
Tuttavia, l’Agenzia rileva che la previsione di cui al citato comma 128 necessita di una preventiva apposita autorizzazione da parte degli organismi europei, non rientrando fra le operazioni per le quali gli Stati membri possono stabilire, senza alcun limite temporale, che il soggetto tenuto al versamento dell’IVA sia il cessionario o il committente in luogo del cedente o prestatore, né fra quelle per le quali gli Stati membri possono prevedere l’applicazione del meccanismo del reverse charge fino al 31 dicembre 2018 e per un periodo minimo di due anni.
2. Cessioni gratuite (comma 396)
La Circolare ricorda che la disciplina di cui al comma 396 semplifica la cessione gratuita di prodotti a enti, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS.
In particolare, detta semplificazione è realizzata mediante l’innalzamento a 15.000 euro (rispetto agli attuali 5.164,57 euro) del limite del costo dei beni gratuitamente ceduti, oltre il quale occorre inviare la prescritta comunicazione all’Amministrazione finanziaria per poterli consegnare.
Tale comunicazione resta in ogni caso facoltativa, senza limiti di valore, quando i beni ceduti gratuitamente siano facilmente deperibili (gli alimenti).
3. Aliquota ridotta IVA per i prodotti editoriali in formato elettronico (comma 637)
Per effetto della disposizione normativa dettata dal comma 637, in materia di fornitura di giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’aliquota IVA del 4%, già prevista per la fornitura in formato cartaceo, sia applicabile anche alle operazioni di messa a disposizione “on line” (per un periodo di tempo determinato) dei prodotti editoriali sopra menzionati.
Al riguardo, la Circolare precisa che il codice ISBN o ISSN è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 4%. Occorre, infatti, che il prodotto editoriale abbia le caratteristiche distintive tipiche dei giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici.
NOVITÀ IN MATERIA DI IRAP
1. Lavoratori stagionali (comma 73)
La Circolare in commento rileva che la disciplina dettata dal comma 73 si inserisce nel quadro delle modifiche normative dirette a ridurre l’incidenza del costo del lavoro sul valore della produzione netta, estendendo la deducibilità, nella misura del 70%, delle spese per il personale impiegato a tempo indeterminato anche ai lavoratori stagionali assunti con contratto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ricorrenti.
Il beneficio risulta applicabile a partire dal 1° gennaio 2016 e consente, pertanto, di tener conto dei contratti stipulati nel corso del 2015.
NOVITA’ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI FISCALI
1. Credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (C.D. “ART-BONUS”) (commi da 318 a 319)
Viene rilevato che, per effetto delle modifiche apportate alla disciplina dell’Art-Bonus dall’articolo 1, commi 318 e 319, della Legge di Stabilità 2016, è stata resa permanente, nella misura del 65%, l’agevolazione fiscale, sotto forma di credito di imposta, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo.
La nuova disposizione si applica per tutte le erogazioni liberali effettuate a partire dal 1° gennaio 2014.
2. Zona franca della Lombardia (commi da 445 a 453)
Il comma 445 ha istituito una zona franca nei territori di alcuni comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, al fine di consentire, alle imprese ivi localizzate, di beneficiare di alcune delle agevolazioni previste per le zone franche urbane, quali esenzione dalle imposte sui redditi fino a concorrenza di 100.000, l’esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive nel limite di 300.000 euro e, infine, l’esenzione dall’imposta municipale propria per gli immobili siti nella medesima ZFU.
Viene precisato che la zona franca in questione comprende i centri storici o i centri abitati dei comuni di San Giacomo delle Segnate, Quingentole, San Giovanni del Dosso, Quistello, San Benedetto Po, Moglia, Gonzaga, Poggio Rusco e Suzzara.
Le suddette esenzioni sono concesse, esclusivamente, per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2016 e sono attribuite alle imprese che hanno la sede principale o l’unità locale all’interno della zona franca.
Sotto il profilo soggettivo, viene inoltre precisato che l’impresa beneficiaria deve essere una micro impresa, avere avuto un reddito lordo, nel 2014, inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque ed, infine, essere già costituita alla data di presentazione dell’istanza e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014.