Tassa automobilistica nel caso di leasing
Circolare n. 56/2015 – AF 16/2015
Con l’art. 9, comma 9-bis della Legge 6 agosto 2015 n. 125 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali” (pubblicazione nel Suppl. Ord n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2015), è stata fornita un’interpretazione autentica dell’art. 5, comma 29, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, relativamente alla tassa automobilistica nel caso di leasing.
È stato chiarito che in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l’utilizzatore; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nel caso in cui questa abbia provveduto al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.
La disposizione si applica ai veicoli per i quali la scadenza del termine utile per il pagamento è successiva al 15 agosto 2015, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.