ultimo aggiornamento:

Disposizioni in materia di disponibilità temporanea, per comodato o locazione senza conducente, di veicoli adibiti al trasporto delle merci (art. 94, comma 4bis del CdS)

Circolare n. 30/2015 – CT 6/2015

Con la circolare n. 5681 R.U. del 16.03.2015 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Allegato 1) sono state riepilogate e chiarite le disposizioni concernenti le fattispecie di disponibilità temporanea dei veicoli utilizzati per l’autotrasporto professionale o, nel caso del conto proprio, dei veicoli utilizzati in attività di trasporto complementari e accessorie ad altra attività esercitata a titolo principale. 

Come noto, infatti, l’art. 94, comma 4bis del Codice della strada stabilisce, tra l’altro, che gli atti che comportino la disponibilità di un veicolo per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario della carta di circolazione, debbano – nei casi previsti dalla medesima disposizione – essere dichiarati agli Uffici della motorizzazione civile per le prescritte variazioni dei documenti di circolazione o, se del caso, dell’archivio nazionale dei veicoli. In materia sono state adottate per le autovetture e i motocicli le circolari della DG per la Motorizzazione n. 15513 del 10 luglio 2014 e n. 23743 del 27 ottobre 2014 (v. Federauto Informa nn. 26 e 33 del 2014 ), alle quali può farsi riferimento nei limiti della loro attuale applicabilità. 

Per quanto riguarda i veicoli trasporto merci, la circolare in oggetto, nel ricostruire l’articolata casistica, ricorda preliminarmente che nell’ambito dell’esercizio dell’attività di autotrasporto per conto di terzi, è consentita la disponibilità dei veicoli a titolo di proprietà, usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio, locazione finanziaria, nonché nei casi espressamente trattati dalla stessa circolare, locazione e comodato, mentre non sono consentite la cessione di veicoli a titolo di sublocazione o sub comodato, né altre forme di disponibilità temporanea. 

Il Ministero ha, però, precisato che nell’ambito dell’accesso diretto al mercato mediante acquisizione di due veicoli (per le imprese autorizzate all’esercizio con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate) o mediante acquisizione di veicoli per una massa complessiva totale non inferiore a 80 tonnellate (per le imprese autorizzate all’esercizio con veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate), ai fini del raggiungimento e nei limiti del mantenimento di tale massa, non è ammessa la disponibilità di veicoli in locazione senza conducente, né in comodato senza conducente. 

La circolare ha, altresì, ricordato che a livello nazionale la locazione dei veicoli senza conducente è disciplinata dall’art. 84 del CdS che stabilisce che: ad eccezione dei veicoli ad uso speciale e dei veicoli destinati al trasporto di cose con massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 tonnellate, la locazione dei veicoli commerciali è ammessa solo tra imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori e titolari di autorizzazione. Gli obblighi e le prescrizioni che devono essere assolti in caso di locazione sono indicati dall’art. 12 del D.Lgs 286/2005, e prevedono l’obbligo della presenza a bordo, oltre che della documentazione idonea a dimostrare il rapporto di lavoro del conducente con il vettore, del contratto di locazione e, conseguentemente, l’obbligo della redazione di quest’ultimo in forma scritta, qualunque sia la sua durata, soddisfacendo, così, gli obiettivi di individuazione certa del soggetto che esercita il possesso del veicolo e che è responsabile della sua circolazione, alla base del richiamato comma 4 bis, dell’art. 94 del CdS. 

Per la locazione internazionale (la cui disciplina è complessivamente riportata dalla circolare n. 63/M4 del 8 maggio 2006 inclusa nell’allegato 1) si fa, invece, riferimento, alla direttive 2006/1/CE e alla disciplina CEMT, che non pongono alcun onere di comunicazione a carico delle imprese europee ed extracomunitarie in relazione all’utilizzazione dei veicoli locati, salvo l’obbligo di detenere a bordo il contratto scritto di locazione e la documentazione che attesti la prova del rapporto di lavoro che il conducente deve intrattenere con l’impresa locataria. 

Infine, la circolare rammenta che nella disciplina nazionale dell’autotrasporto in conto proprio per i veicoli di massima complessiva a pieno carico superiore a 6 tonnellate non sono mai ammesse né la locazione né il comodato (L. 298/1974, articolo 31, comma 1, lettera a). 

Ai sensi delle disposizioni vigenti, la circolare elenca puntualmente le diverse fattispecie consentite di locazione e comodato di veicoli adibiti al trasporto di merci in conto proprio e in conto terzi, indicando i conseguenti adempimenti da porre in essere. 

In particolare: 

  • per la locazione di veicoli di massa complessiva a pieno carico (mcpc) inferiore o pari a 6 tonnellate, immatricolati in uso di terzi per finalità di locazione (art. 82 CdS comma 5 lett.a) a soggetti che li utilizzano per uso proprio, si applicano le disposizioni generali in materia di locazione e, dunque, per i contratti di durata superiore a 30 giorni è necessario procedere con l’aggiornamento dell’archivio nazionale dei veicoli;
  • per la locazione di veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate, immatricolati in uso di terzi per finalità di locazione (art. 82 CdS comma 5 lett.a) ad impresa che li utilizza per il trasporto di merci per conto di terzi, i requisiti soggettivi dell’impresa di autotrasporto locataria variano a seconda della massa complessiva a pieno carico del veicolo  (? a 1,5t oppure >1,5 e ? 6,5t).  A bordo del veicolo si dovrà tenere il contratto di locazione, il Certificato di iscrizione all’Albo ed eventualmente al REN, il documento che attesti il rapporto di lavoro del conducente con il vettore;
  • per la locazione di veicoli di qualsiasi massa complessiva a pieno carico, immatricolati per uso di terzi per servizi di trasporto di cose per conto di terzi (art. 82 CdS., comma 5 lett.d) ad altra impresa che li utilizza per il trasporto di merci per conto di terzi, a bordo del veicolo si dovrà tenere il contratto di locazione, il Certificato di iscrizione all’Albo ed eventualmente al REN, il documento che attesti il rapporto di lavoro del conducente con il vettore;
  • per il comodato di veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolati per uso proprio, per attività di trasporto di cose in conto proprio ad altro soggetto o impresa che li utilizza per uso proprio, si applicano le disposizioni generali in materia di comodato e, dunque, per i contratti di durata superiore a 30 giorni è necessario procedere all’aggiornamento della carta di circolazione, mediante tagliando;
  • per il comodato di veicoli di qualsiasi massa, immatricolati per uso di terzi per trasporto merci per conto di terzi (art. 82, comma 5 lett.d)) ad imprese che intendono utilizzarli per trasporto di merci per conto di terzi, a bordo del veicolo si dovrà tenere copia vistata dagli Uffici della Motorizzazione Civile della dichiarazione di disponibilità del veicolo ai fini dell’immissione in circolazione, di cui all’allegato 3 della circolare della Direzione Trasporto Stradale e Intermodalità del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 4/2011 (Allegato 2), nonché la documentazione attestante il rapporto di lavoro del conducente. 
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