Anticipo TFR in busta paga – DPCM n. 29/2015
Circolare n. 28/2015 – LP 6/2015
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015, il DPCM n. 29/2015, “Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018“, secondo le previsioni contenute nella legge di stabilità 2015.
Infatti, l’articolo 1, commi da 26 a 35, della Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190 del 23 dicembre 2014) ha previsto – in via sperimentale e per un periodo di tre anni che si concluderà il 30 giugno 2018 – la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, di richiedere la corresponsione della quota di TFR maturando direttamente in busta paga, come quota integrativa della retribuzione (Qu.i.r.). Tale facoltà è concessa anche ai lavoratori che hanno optato per la destinazione del TFR ad una forma pensionistica complementare come da articolo 8 del d.lgs. n. 252/05.
Il DPCM n. 29 del 20 febbraio 2015 disciplina, quindi, dal punto di vista operativo le modalità di esercizio dell’opzione ed entrerà in vigore il prossimo 3 aprile 2015.
La stessa Legge di Stabilità prevede anche la possibilità per i datori di lavoro, cui è sottratta liquidità per effetto di tale provvedimento, di accedere ad un finanziamento bancario ad un tasso non superiore alla rivalutazione del TFR come stabilita dall’articolo 2120 del Codice Civile. Questo finanziamento dovrà essere concesso dalle banche (intermediari) aderenti ad uno specifico accordo quadro – che deve però essere ancora stipulato tra Ministero dell’Economia, Ministero del Lavoro e l’ABI, sentito l’INPS – ed è garantito da un fondo di 100 milioni di euro per il 2015 e successivamente alimentato da un contributo dello 0,2% dell’imponibile previdenziale a carico dei datori di lavoro (articolo 12, Legge n. 153/69), riferito ai lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro ha richiesto il finanziamento della liquidazione mensile del TFR. Lo Stato è garante di ultima istanza ed il finanziamento è assistito da privilegio speciale sui beni mobili di cui all’art. 46 del T.U.B.
Qui di seguito una sintesi di dettaglio della nuova disciplina.
Soggetti Esclusi
L’articolo 3 del DPCM in commento individua i lavoratori cui è negata la possibilità di richiedere il TFR come quota integrativa della retribuzione (Qu.i.r.). Sono quindi esplicitamente esclusi da tale facoltà:
– i lavoratori domestici;
– i lavoratori dipendenti del settore agricolo;
– i lavoratori per i quali la legge o la contrattazione collettiva prevede la corresponsione periodica del TFR o l’accantonamento dello stesso presso soggetti terzi (ad es. Casse Edili);
– i lavoratori dipendenti di datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali. Se tale situazione dovesse insorgere successivamente all’esercizio dell’opzione sul TFR in busta paga da parte del dipendente, la liquidazione di tale quota integrativa della retribuzione – e l’eventuale erogazione del finanziamento agevolato con garanzia di ultima istanza dello Stato – verrà sospesa: a partire dalla data di iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento (art. 17 legge fallimentare); dalla data di iscrizione nel registro delle imprese del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo (articolo 166 della legge fallimentare); dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa da parte dell’autorità competente (articolo 197 della legge fallimentare); dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della sentenza dichiarativa di insolvenza per le procedure di amministrazione straordinaria (articolo 8, comma 3, d.lgs. n. 270/99);
– i lavoratori dipendenti di datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis della Legge Fallimentare. Se tale situazione dovesse insorgere successivamente all’esercizio dell’opzione sul TFR in busta paga da parte del dipendente, la liquidazione di tale quota integrativa della retribuzione verrà sospesa a partire dal periodo di paga successivo all’insorgenza di tale condizione e per tutto il periodo di sussistenza della stessa. Inoltre in tal caso viene anche interrotta – sempre a partire dal periodo di paga successivo all’insorgenza della situazione – l’erogazione del finanziamento agevolato assistito da garanzia di ultima istanza dello Stato;
– i lavoratori dipendenti di datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un piano di risanamento attestato di cui all’articolo 67, comma 3, lettera d) della Legge Fallimentare. Se tale situazione dovesse insorgere successivamente all’esercizio dell’opzione sul TFR in busta paga da parte del dipendente, la liquidazione di tale quota integrativa della retribuzione verrà sospesa a partire dal periodo di paga successivo all’insorgenza di tale condizione e per tutto il periodo di sussistenza della stessa. Inoltre in tal caso viene anche interrotta – sempre a partire dal periodo di paga successivo all’insorgenza della situazione – l’erogazione del finanziamento agevolato assistito da garanzia di ultima istanza dello Stato;
– i lavoratori dipendenti in forza ad unità produttiva interessata da provvedimenti di CIGS o Cassa in deroga. Se tale situazione dovesse insorgere successivamente all’esercizio dell’opzione sul TFR in busta paga da parte del dipendente, la liquidazione di tale quota integrativa della retribuzione verrà sospesa a partire dal periodo di paga successivo all’insorgenza di tale condizione e per tutto il periodo di sussistenza della stessa. Inoltre in tal caso viene anche interrotta – sempre a partire dal periodo di paga successivo all’insorgenza della situazione – l’erogazione del finanziamento agevolato assistito da garanzia di ultima istanza dello Stato;
– i lavoratori dipendenti di datori di lavoro che abbiano proposto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti ex articolo 7 della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012. Se tale situazione dovesse insorgere successivamente all’esercizio dell’opzione sul TFR in busta paga da parte del dipendente, la liquidazione di tale quota integrativa della retribuzione verrà sospesa a partire dal periodo di paga successivo all’insorgenza di tale condizione e per tutto il periodo di sussistenza della stessa. Inoltre in tal caso viene anche interrotta – sempre a partire dal periodo di paga successivo all’insorgenza della situazione – l’erogazione del finanziamento agevolato assistito da garanzia di ultima istanza dello Stato.
Soggetti aderenti a Forme Pensionistiche Complementari
Sono ricompresi e abilitati all’esercizio dell’opzione per il riconoscimento della Qu.i.r. i lavoratori aderenti a forme di previdenza complementare – sia in forma tacita che esplicita – per i quali si interromperà quindi il flusso di conferimento del TFR al fondo pensione senza che ne venga però meno l’adesione. La posizione individuale continuerà quindi a rivalutarsi normalmente e ad essere eventualmente alimentata dal contributo individuale e da quello aggiuntivo del datore di lavoro se presenti.
Soggetti con contratti di finanziamento in essere assistiti da garanzia sul TFR
Il DPCM specifica che il lavoratore dipendente è tenuto a notificare al datore di lavoro eventuali vincoli sul TFR a garanzia di contratti di finanziamento (ad es. cessioni del V dello stipendio). In tal caso il TFR non verrà ritenuto disponibile e non potrà quindi essere oggetto di corresponsione in busta paga fino all’estinzione del debito residuo e previa comunicazione da parte dell’intermediario finanziario dell’avvenuta estinzione.
Domanda di accesso
I lavoratori cui è concessa la facoltà di scegliere per la corresponsione della quota di TFR in busta paga dovranno eventualmente presentarne domanda irrevocabile al datore di lavoro – a partire dal 3 aprile, data di entrata in vigore del DPCM – attraverso la compilazione di un’istanza di accesso contenuta all’Allegato A del DPCM stesso. Una volta ricevuta, il datore di lavoro dovrà accertare il possesso dei requisiti di accesso alla facoltà e, se sussistenti, la quota integrativa della retribuzione dovrà essere erogata con le modalità ordinarie di liquidazione della retribuzione a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione dell’istanza e sino al 30 giugno 2018 (fine della sperimentazione) o fino alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, se antecedente. Se il datore di lavoro con meno di 50 addetti ha avuto però accesso al finanziamento assistito dalla garanzia di ultima istanza dello Stato, la corresponsione della quota integrativa della retribuzione sarà invece operativa a partire dal terzo mese successivo a quello di efficacia dell’istanza.
Misura della Quota di TFR da liquidare
L’articolo 4 del DPCM dispone che la quota integrativa di retribuzione debba essere pari alla quota maturanda del TFR come da articolo 2120 del Codice Civile ed al netto del contributo, se dovuto, di cui all’ultimo comma dell’articolo 3 della legge 297/1982 (0,30% e 0,20%). Tale quota sarà soggetta a tassazione ordinaria ma non sarà imponibile ai fini previdenziali (art. 1, comma 26, Legge di Stabilità) e non sarà considerata ai fini della determinazione dell’aliquota per la tassazione separata del TFR ordinariamente liquidato alla cessazione del rapporto di lavoro. Inoltre la Quota integrativa della retribuzione non viene considerata ai fini della verifica dei limiti di reddito che danno diritto al bonus di 80 euro previsto dall’articolo 13, comma 1-bis, del TUIR. In relazione ai dipendenti cui tale quota è liquidata in busta paga non operano, ovviamente, gli eventuali obblighi di versamento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari o quelli di versamento dello stesso al Fondo di Tesoreria Inps operante per le aziende con almeno 50 dipendenti (Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile di cui comma 755 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006).
Misure Compensative
Relativamente alle quote di TFR erogate in busta paga ai dipendenti – ed in relazione ai periodi di paga dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018 – si applicano le misure compensative previste dall’articolo 10, comma 2, del d.lgs. n. 252/05. Il datore di lavoro sarà quindi esonerato dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale di TFR maturando erogato direttamente in busta paga, ferma restando l’applicazione del contributo previsto ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.
Finanziamento assistito da garanzia
Per i datori di lavoro che hanno alle dipendenze meno di 50 addetti (calcolati con le stesse modalità previste per l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria dell’INPS) viene prevista la possibilità di accesso – allo scopo di acquisire le disponibilità finanziarie necessarie alla corresponsione della quota integrativa della retribuzione – ad un finanziamento assistito da garanzia di ultima istanza dello Stato, per il quale gli intermediari aderenti devono richiedere la costituzione del privilegio speciale sui beni mobili (articolo 46 del TUB). Il datore di lavoro interessato dovrà chiedere all’INPS una certificazione dei requisiti e delle informazioni necessarie per l’attivazione del finanziamento che deve essere rilasciata dall’istituto entro 30 giorni dalla richiesta. Con tale certificazione potrà essere stipulato il finanziamento tra la banca aderente ed il datore di lavoro, senza altra valutazione di merito e nel rispetto dell’accordo quadro da firmare tra Ministero dell’Economia, Ministero del Lavoro e l’ABI, sentito l’INPS. Il finanziamento è concesso per una misura non superiore all’importo delle quote di integrazione della retribuzione che devono essere corrisposte e che devono essere certificate dall’INPS mensilmente. Tale certificazione mensile – da rendere disponibile sia all’intermediario bancario che al datore di lavoro – va rilasciata da parte dell’INPS entro 60 giorni dal mese successivo a quello di competenza e si basa sulle denunce contributive del datore di lavoro, in assenza delle quali il finanziamento è sospeso. Ai finanziamenti concessi in tal modo e corrisposti mensilmente dalla banca non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione del TFR fissato dal Codice Civile (75% dell’inflazione più 1,5%). Ogni singolo datore di lavoro potrà in ogni caso rivolgersi ad un solo intermediario bancario.
Rimborso del Finanziamento
Il rimborso del finanziamento è fissato al 30 ottobre 2018. Se interviene nel frattempo una risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro dovrà però rimborsare – entro il mese successivo a quello di risoluzione – la quota di finanziamento eventualmente già fruita e relativa all’importo oggetto di liquidazione del TFR in busta paga del lavoratore interessato dalla risoluzione. Inoltre il rimborso è immediatamente dovuto nel caso in cui sia accertato che lo stesso è stato utilizzato per finalità diverse da quelle disposte.
Fondo di Garanzia
Ferma restando la garanzia di ultima istanza dello Stato, i suddetti finanziamenti sono assistiti da un Fondo di Garanzia (articolo 9 del DPCM) istituito presso l’INPS – come patrimonio autonomo e separato – il quale interviene a copertura del rischio di credito dei finanziamenti concessi ed erogati. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.
La garanzia del Fondo copre l’ammontare totale di ciascun finanziamento comprensivo di interessi, nei limiti degli importi effettivamente erogati al datore di lavoro. Per finalità di copertura del rischio l’INPS effettua quindi un accantonamento annuo di almeno il 2,6% dell’importo di ciascun finanziamento ammesso alla garanzia del Fondo secondo le modalità operative che dovranno essere definite dallo stesso istituto.
Il Fondo decorsi infruttuosamente 30 giorni dalla data dell’inadempimento del rimborso interviene.
In generale tale intervento presuppone la surroga da parte dell’INPS nel credito e nel privilegio di cui all’articolo 46 del Testo Unico Bancario. L’INPS è quindi legittimato ad operare la riscossione del credito con ogni strumento di legge. Il datore di lavoro inadempiente sarà pertanto obbligato nei confronti dell’istituto per il debito, comprensivo delle sanzioni civili, che potrà essere estinto anche avvalendosi delle modalità di pagamento in forma rateale previste già per gli ordinari debiti contributivi. È importante sottolineare che i debiti nei confronti del Fondo di Garanzia non rilevano ai fini della concessione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Più in particolare, nei casi di inadempimento dovuto a procedure concorsuali l’intermediario è tenuto a depositare l’istanza di ammissione allo stato passivo (o altro atto equivalente) e a notificare entro i successivi 60 giorni all’INPS la richiesta di intervento del Fondo di Garanzia. Entro ulteriori 60 giorni l’INPS procederà al pagamento all’intermediario.
In caso di mancato adempimento da parte del Fondo di Garanzia, opererà una garanzia di ultima istanza dello Stato con le modalità definite dall’articolo 14 del DPCM.
Finanziamento del Fondo di Garanzia
Il fondo di garanzia è alimentato da 100 milioni di euro per il 2015 a carico del bilancio dello Stato e, successivamente, alimentato da un contributo dello 0,2% dell’imponibile previdenziale a carico dei datori di lavoro (articolo 12, Legge n. 153/69) con riferimento ai lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro ha richiesto il finanziamento della liquidazione mensile del TFR. In caso di mancato versamento di tale contributo, l’INPS si avvale dell’avviso di debito di cui all’articolo 30 del DL n. 78/10 (Potenziamento dei processi di riscossione dell’INPS) e di ogni altro strumento già previsto per il recupero della contribuzione previdenziale obbligatoria.