ultimo aggiornamento:

Tachigrafo digitale: Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico sull’attività dei centri tecnici e delle officine autorizzate

Circolare n. 27/2015 – CT 5/2015

La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 31981 del 9 marzo 2015 fornisce le indicazioni operative derivanti dall’applicazione della nuova regolamentazione europea n. 165/2014 (v. circolare n. 19/2015 – CT 2/2015 del 05.03.2015) sul tachigrafo digitale in relazione alle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio degli apparecchi e intervento tecnico sugli stessi, a partire dal 2 marzo 2015 (Allegato 1).

La richiamata circolare del MISE, nelle more del perfezionamento del decreto di aggiornamento del DM 10 agosto 2007, fornisce, per questa fase transitoria, le specifiche su alcuni aspetti riguardanti i requisiti di centri tecnici e officine autorizzate e l’attività di vigilanza sui medesimi soggetti da parte delle Camere di Commercio, recependo i dettami dell’art. 24 del nuovo Regolamento europeo.

Per  quanto riguarda il requisito minimo della buona reputazione – novità di rilievo introdotta dal Reg. 165/2014 – valevole sia per i soggetti che operano nei centri tecnici (per tachigrafici digitali e analogici) che nelle officine autorizzate (solo per tachigrafi analogici), viene chiarito che una prima parziale verifica del possesso e mantenimento del predetto requisito va effettuata acquisendo la comunicazione antimafia (art. 85 del D.lgs. 159/2011 – Codice delle leggi antimafia) in sede di prima autorizzazione e in occasione delle proroghe o rinnovi di autorizzazione, delle modifiche sostanziali delle stesse, nonché in occasione degli opportuni periodici controlli del mantenimento dei requisiti.

Più in generale, in via transitoria, si ritiene che la verifica del possesso di tale requisito minimo possa essere effettuato anche mediante l’acquisizione, nelle predette occasioni di rilascio, rinnovo, modifica e verifica dell’autorizzazione, del certificato del casellario giudiziario.

Relativamente all’attività di vigilanza, l’art. 24, par. 3, lett. a) del Reg. 165/2014 prevede che gli installatori e le officine autorizzate vengano sottoposti, almeno ogni due anni, ad una verifica delle procedure applicate durante la manipolazione dei tachigrafi.

Per i centri tecnici autorizzati, che sono soggetti alla certificazione del sistema di gestione della qualità, si può ritenere che tale attività di verifica periodica possa essere soddisfatta assicurandosi che tale adempimento sia adeguatamente svolto nell’ambito dei controlli documentali e delle visite in loco periodicamente effettuati dagli organismi di certificazione ai fini del mantenimento e del rinnovo della certificazione stessa.

Per le officine che operano solo sui tachigrafi analogici, invece, si ritiene che la predetta disposizione regolamentare abbia introdotto un obbligo di verifica biennale almeno documentale da parte delle Camere di Commercio.

Infine, per quanto attiene alle verifiche tecniche da effettuare a sorpresa e in loco, di cui all’art. 24, par. 3, lett. b) del Reg. 165/2014, per controllare le calibrature, le ispezioni e le installazioni eseguite, si prevede che tali verifiche e controlli siano estesi anche alle officine. 

Share:
Top
Federauto
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando nelle schede sul lato sinistro.