Indagine IVASS sul fenomeno delle polizze RCA gratuite offerte con l’acquisto di autovetture nuove
Circolare n. 25/2015 – CO 5/2015
L’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), dopo numerose segnalazioni giunte dai consumatori, ha avviato un’indagine nei confronti delle imprese di assicurazione al fine di acquisire maggiori informazioni circa la pratica commerciale (seguita da diverse case automobilistiche e concessionari nelle campagne promozionali) che consiste nell’offrire al cliente/consumatore che acquista una vettura nuova la polizza RCA in omaggio.
I reclami lamentano il fatto che, al termine del periodo di gratuità della polizza, a causa delle modalità con cui le polizze sono offerte e delle loro caratteristiche, l’assicurato perde i benefici, per sé e per i propri familiari, della classe di merito acquisita prima del periodo promozionale, ivi compresi i benefici riconosciuti dalla Legge n. 40/2007 (cd decreto Bersani).
Dalle prime verifiche effettuate dall’IVASS, infatti, è emerso che la copertura RCA gratuita viene concessa solitamente nel caso in cui il veicolo viene acquistato con finanziamento e che generalmente la polizza è stipulata tramite il contratto a “libro matricola” (non intestata, quindi, al singolo assicurato ma relativa ad un parco di veicoli) e con la formula tariffaria “a franchigia”.
Per il cliente che abbia accettato la polizza gratuita iscritta a “libro matricola” o con formula “a franchigia”, si pone il problema della perdita della storia assicurativa pregressa in quanto all’assicurato, al termine del periodo di gratuità non verrebbe rilasciato un attestato di rischio a suo nome; pertanto, qualora l’assicurato, al termine del periodo promozionale, volesse tornare ad una tariffa Bonus-Malus, il suo contratto verrebbe inserito nuovamente in classe di ingresso.
Inoltre c’è il rischio di perdere, per sé e per i propri familiari, anche i benefici riconosciuti dal cd decreto Bersani che consente, in caso di acquisto di un nuovo veicolo, di ereditare la classe di merito già acquisita su un altro veicolo. Infatti, tale agevolazione, secondo quanto stabilito dalle norme, può essere applicata solo in fase di contestuale voltura del veicolo al PRA o in caso di cessione del contratto o di nuova immatricolazione del veicolo, pertanto, trascorso l’anno della promozione, l’acquisto dell’auto non risulterebbe più contestuale alla stipula della prima polizza e non sarebbe più possibile avvalersi della classe di merito agevolata.
La perdita di tali benefici, come rilevato dall’IVASS, non risulta adeguatamente rappresentata ai consumatori al momento dell’acquisto del veicolo nuovo e comporta per il consumatore un notevole aumento dei premi successivi da pagare.
Per tale ragione, l’IVASS ritiene necessario acquisire, entro il 15 aprile p.v., dalle imprese di assicurazione indicazioni circa gli accordi di partnership con intermediari e/o operatori commerciali per l’offerta di polizze RCA gratuite combinate all’acquisto di nuovi veicoli, al fine di valutare la correttezza e la trasparenza dell’offerta commerciale e adottare iniziative a tutela dei consumatori.
Nel frattempo l’IVASS richiama le imprese di assicurazione e gli operatori che stanno praticando l’offerta di polizze RCA gratuite ad informare con chiarezza gli assicurati dei rischi a cui vanno incontro se decidono di accettare l’offerta gratuita di polizze RCA con le caratteristiche appena descritte.