Novità normative sul tachigrafo da marzo 2015
Circolare n. 19/2015 – CT 2/2015
A decorrere dal 2 marzo 2015, sono efficaci alcune disposizioni del Regolamento dell’Unione Europea n. 165 del 4 febbraio 2014 (GUUE L60 del 28 febbraio 2014) relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada (Allegato 1).
Come espressamente previsto dall’art. 48 di tale nuovo Regolamento (che sostituisce il precedente Regolamento 3821/1985), da quest’anno sono applicabili le misure disciplinate dagli articoli 24, 34 e 45, mentre le restanti disposizioni entreranno in vigore a partire dal 2 marzo 2016.
Quindi solo da marzo 2016 il nuovo Regolamento sostituirà integralmente il testo del 3821/1985, apportando tutte le novità normative previste dal legislatore.
L’articolo 24 interviene sulle autorizzazioni rilasciate dagli Stati Membri ad istallatori, officine e costruttori per operare sui cronotachigrafi.
In particolare, è stabilito che gli Stati membri:
- autorizzano, sottopongono a controlli regolari e certificano gli installatori, le officine e i costruttori di veicoli che possono effettuare le installazioni, i controlli, le ispezioni e le riparazioni dei tachigrafi;
- provvedono affinché gli installatori, le officine e i costruttori di veicoli siano competenti e affidabili. A tale scopo istituiscono e pubblicano un insieme di chiare procedure e provvedono affinché vengano soddisfatti i seguenti criteri minimi: a) il personale abbia ricevuto una formazione adeguata; b) siano disponibili le attrezzature necessarie per condurre i test e le mansioni rilevanti; c) gli installatori, le officine e i costruttori del veicolo godano di buona reputazione.
Gli installatori e le officine autorizzati sono sottoposti, almeno ogni due anni, a una verifica delle procedure da loro applicate durante la manipolazione dei tachigrafi. La verifica si concentra in particolare sulle misure di sicurezza adottate e sulla gestione delle carte dell’officina. Le verifiche possono essere effettuate senza condurre una visita in loco, oppure possono essere effettuate verifiche tecniche a sorpresa per controllare le calibrature, le ispezioni e le installazioni eseguite. Tali verifiche, nel corso di un anno, riguardano almeno il 10% dell’insieme degli installatori e delle officine autorizzati.
Le autorità competenti degli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione, se possibile elettronicamente, le liste degli installatori e delle officine autorizzati e delle carte loro rilasciate. La Commissione pubblica tali liste sul proprio sito Internet.
L’articolo 34 nel disciplinare l’utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione, innova la previgente disciplina prevedendo espressamente che: “gli Stati Membri non impongono ai conducenti l’obbligo di presentazione di modelli che attestino le loro attività mentre sono lontani dal veicolo”. Per comprendere appieno l’impatto della richiamata innovazione, rispetto al modulo di controllo delle assenze dei conducenti previsto dall’art. 9 D.Lgs 144/2008, sarà utile attendere la probabile imminente emanazione di istruzioni operative da parte del Ministero dell’Interno.
L’art. 45, modificando il Regolamento 561/2006, interviene sulle ipotesi di esonero dalle disposizioni sui tempi di guida e di riposo. Viene aggiunto all’articolo 3 del Reg. 561/2006 il nuovo comma ‘a bis’ che esonera dall’uso del cronotachigrafo “i veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l’esercizio della sua professione e che sono utilizzati solamente entro un raggio di cento chilometri dal luogo in cui si trova l’impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente”.
Il secondo comma dell’articolo 45 modifica, invece, l’articolo 13 del Reg. 561/2006, estendendo da 50 a 100 chilometri l’esonero del cronotachigrafo nei casi di: veicoli con massa complessiva fino a 7,5 tonnellate usati dai “fornitori di servizi universali” (ossia i servizi postali) o per il trasporto di materiale o attrezzature utilizzati dal conducente nell’esercizio della professione (comma d); veicoli elettrici o alimentati a gas liquido o naturale adibiti al trasporto di merci e di massa massima autorizzata, compresa quella dei rimorchi o dei semirimorchi, non superiore a 7,5 tonnellate (comma f); veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali.