Split payment: semplificazioni per i rimborsi Iva
Circolare n. 15/2015 – AF 8/2015
Con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015 – in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – sono state introdotte alcune semplificazioni per i rimborsi Iva da effettuarsi in via prioritaria in caso split payment.
In particolare, è stato disposto che i rimborsi dell’Iva da erogarsi in via prioritaria, ai sensi del Decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 (v. circolare n. 11/2015 – AF 6 del 3 febbraio 2015), ai contribuenti che effettuano le operazioni, ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, non siano assoggettati ai criteri previsti dall’art. 2 del Decreto ministeriale del 22 marzo 2007. Tale articolo, infatti, stabilisce le condizioni richieste per ottenere la liquidazione dei rimborsi in via prioritaria, ossia:
- esercizio dell’attività da almeno tre anni;
- eccedenza detraibile richiesta a rimborso d’importo pari o superiore a 10.000 euro in caso di richiesta rimborso annuale ed a 3.000 euro in caso di richiesta di rimborso trimestrale;
- eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell’importo complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell’anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.
Il nuovo decreto cancella, quindi, il riferimento alle condizioni previste dall’articolo 2 del Dm Finanze del 22 marzo 2007 e stabilisce che le nuove disposizioni si applicano già alle richieste di rimborso relative al primo trimestre 2015, quindi alle istanze che potranno essere presentate all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile. Ad oggi, tuttavia, si attende ancora che venga aggiornato il modello TR e che venga istituito il codice che identificherà la priorità nei rimborsi.