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Split payment IVA: prime indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

Circolare n. 13/2015 – AF 7/2015

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 1/E del 9 febbraio 2015, ha fornito i primi chiarimenti sull’applicazione dello split payment, il meccanismo introdotto dalla Legge di stabilità 2015 con l’inserimento, nel D.P.R. 633/1972, del nuovo articolo 17-ter, che prevede il pagamento del corrispettivo scisso dal versamento dell’imposta dovuta.

A partire dall’1° gennaio 2015, infatti, le pubbliche amministrazioni, in relazione agli acquisiti di beni e servizi effettuati nel territorio dello Stato, devono pagare ai fornitori solo il corrispettivo, versando invece direttamente, all’Erario l’Iva regolarmente addebitata in fattura (v. circolare n. 11/2015 – AF 6/2015 del 3.2.2015). 

La scissione dei pagamenti si applica alle operazioni il cui corrispettivo sia stato pagato dopo il 1° gennaio 2015 e sempre che le stesse non siano state già fatturate anteriormente a questa data. Lo split payment non trova applicazione, dunque, in riferimento alle operazioni per le quali la fattura è stata emessa entro il 31 dicembre 2014. 

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la nuova disciplina si applica solo alle operazioni documentate da fattura e non a quelle certificate con rilascio di scontrino o ricevuta fiscale o mediante modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi.

Come chiarisce il documento di prassi, sono tenuti ad applicare lo split payment per gli acquisiti effettuati sia in veste istituzionale, sia nell’esercizio di attività d’impresa:

  • lo Stato e gli altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma personalità giuridica;
  • gli enti pubblici territoriali e i relativi consorzi tra gli stessi, costituiti ai sensi dell’articolo 31 del Tuel, nonché le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di Comuni;
  • le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, comprese le relative Unioni regionali;
  • gli istituti universitari;
  • le aziende sanitarie locali;
  • gli enti ospedalieri, ad eccezione degli enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera, i quali, ancorché dotati di personalità giuridica, operano in regime di diritto privato;
  • gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
  • gli enti pubblici di assistenza e beneficenza e quelli di previdenza. 

Sono invece esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina le operazioni effettuate nei confronti di enti previdenziali privati o privatizzati, aziende speciali e la generalità degli enti pubblici economici. Restano fuori dall’ambito di applicazione anche gli Ordini professionali, gli Enti ed istituti di ricerca, le Agenzie fiscali, le Autorità amministrative indipendenti, le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), gli Automobile club provinciali, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), l’Inail e l’Istituito per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO). 

Ad ogni modo, in caso di dubbio, sia i fornitori che gli enti pubblici acquirenti, possono verificare direttamente in rete la categoria di appartenenza e i riferimenti dell’ente pubblico, consultando l’Indice delle pubbliche amministrazioni (Ipa), alla pagina  http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php. Tuttavia, tale elenco anagrafico, precisa la circolare, non ha contenuto esaustivo e l’operatore che avesse dubbi sull’applicabilità del meccanismo della scissione dei pagamenti, potrà inoltrare specifica istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate (articolo 11 della legge 212/2000 – Statuto del contribuente).
 
Infine la circolare precisa che, nell’incertezza dell’applicazione della norma, non sono sanzionabili le violazioni eventualmente commesse fino all’8 febbraio 2015. Pertanto, se le pubbliche amministrazioni, dopo il 1° gennaio 2015, hanno corrisposto al fornitore l’Iva a esse addebitata in relazione a operazioni fatturate a partire dalla medesima data e, a sua volta, il fornitore abbia liquidato secondo le modalità ordinarie l’imposta incassata dalle pubbliche amministrazioni, non occorrerà effettuare alcuna variazione.

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