Split payment: Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015
Circolare n. 11/2015 – AF 6/2015
Sul sito del Dipartimento delle Finanze è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 (che ora attende solo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), recante le modalità ed i termini per il versamento dell’Iva da parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi delle nuove regole stabilite dalla Legge di stabilità 2015 (cosiddetto “split payment”).
Come noto, l’art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 – inserito dall’art. 1, comma 629, lett. b), della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) – impone alle pubbliche amministrazioni, ancorché non siano debitori d’imposta, di versare l’Iva addebitata loro dai fornitori, direttamente all’Erario. Per le operazioni per le quali le amministrazioni pubbliche sono debitori d’imposta continuano, infatti, ad applicarsi le disposizioni generali in materia di Iva.
Tale nuovo meccanismo, così come specificato dall’art. 9 del Decreto in esame si applica alle fatture emesse dal 1° gennaio 2015 (v. circolare n. 8 – AF 4/2015 del 13.01.2015).
1. Principi generali ed effetti sui soggetti passivi fornitori (artt. 1 e 2)
Circa l’ambito oggettivo di applicazione dello “split payment”, l’art. 1 – rinviando a quanto stabilito dall’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 – chiarisce che il nuovo meccanismo è applicato dalle amministrazioni e dagli enti pubblici già destinatari delle norme in materia di Iva ad esigibilità differita di cui all’art. 6, comma 5, secondo periodo, del medesimo D.P.R. n. 633 del 1972.
In merito agli obblighi nascenti in capo ai soggetti passivi fornitori, l’art. 2 stabilisce che i medesimi devono emettere regolarmente la fattura con le indicazioni prescritte dall’art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, apponendo l’annotazione “scissione dei pagamenti” sulla medesima.
Inoltre, gli stessi fornitori devono registrare la fattura nei termini indicati dagli articoli 23 e 24 del medesimo D.P.R. n. 633 del 1972, ma non devono computare come Iva a debito l’imposta indicata nella medesima, la quale, quindi, non parteciperà alla liquidazione periodica (a seconda dei casi, mensile o trimestrale).
2. Esigibilità dell’imposta (art. 3)
L’art. 3 dispone che, per le operazioni soggette al regime di scissione dei pagamenti, l’imposta diviene esigibile al momento del pagamento della fattura. Tuttavia, per semplificazione, l’amministrazione acquirente può anticipare l’esigibilità dell’imposta al momento della ricezione della fattura.
3. Versamento dell’imposta (art. 4)
L’art. 4 disciplina le modalità di versamento dell’Iva da parte della pubblica amministrazione acquirente, stabilendo che esso deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile. Al riguardo, viene specificato che non sarà mai possibile la compensazione e si dovrà utilizzare un apposito codice tributo.
In particolare, il versamento dovrà essere effettuato:
– per le amministrazioni titolari di conti presso la Banca d’Italia, tramite modello “F24 Enti pubblici” approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;
– per le amministrazioni, diverse da quelle di cui alla lettera a), autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane, mediante versamento unificato di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
– per le amministrazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), direttamente all’entrata del bilancio dello Stato con imputazione ad un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203.
Viene inoltre, specificato che il versamento potrà essere effettuato, alternativamente:
- con un distinto versamento dell’Iva dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;
- in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell’Iva dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
- entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell’Iva dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.
4. Disposizioni per le pubbliche amministrazioni soggetti passivi dell’Iva (art. 5)
L’art. 5 prevede che le pubbliche amministrazioni che rivestono la qualità di soggetto passivo e che hanno effettuato acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, inseriscano le fatture nel registro di cui agli articoli 23 o 24 del D.P.R. n. 633 del 1972, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente.
In tal caso, verseranno la relativa imposta facendo partecipare la medesima alla liquidazione periodica mensile o trimestrale in cui si verifica l’esigibilità della medesima.
5. Attività di monitoraggio e controlli (art. 6)
L’Agenzia delle Entrate, previo accordo con la Ragioneria Generale dello Stato, acquisisce ed elabora le informazioni dei versamenti effettuati nonché le informazioni contenute nelle fatture elettroniche. In caso di verifiche, controlli o ispezioni, le pubbliche amministrazioni mettono a disposizione dell’amministrazione finanziaria – eventualmente in formato elettronico – la documentazione utile per verificare la corrispondenza fra l’importo dell’Iva dovuta e quello dell’Iva versata per ciascun mese di riferimento.
6. Rinvio (art. 7)
Come anticipato in premessa, per le operazioni per le quali le amministrazioni pubbliche sono debitori d’imposta continuano ad applicarsi le disposizioni generali in materia di imposta sul valore aggiunto.
Per quanto riguarda l’intreccio tra “split payment” e “reverse charge”, nella relazione illustrativa al decreto in esame, vengono effettuate delle esemplificazioni:
- se la Pubblica Amministrazione acquista nell’esercizio d’impresa beni o servizi da un soggetto non stabilito nel territorio dello Stato, si applica in tal caso il meccanismo dell’inversione contabile generalizzata di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972;
- se la Pubblica Amministrazione acquista nell’esercizio d’impresa rottami di ferro, si applica in tal caso il meccanismo dell’inversione contabile interna di cui all’art. 74, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972;
- se la Pubblica Amministrazione non soggetto passivo, identificato agli effetti dell’Iva, effettua acquisti intracomunitari di beni oltre la soglia di euro 10.000 annui, le fatture sono da registrarsi ai sensi dell’art. 47, comma 3, del D.L. n. 331 del 1993, e la relativa Iva deve essere versata ai sensi dell’art. 49 dello stesso Decreto.
7. Contribuenti ammessi ai rimborsi in via prioritaria (art. 8)
L’art. 8 dà attuazione a quanto prescritto dall’art. 1, comma 630, della Legge di stabilità 2015, includendo i soggetti passivi che effettuano le operazioni di cui al citato art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, fra le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi dell’Iva sono eseguiti in via prioritaria ai sensi dell’art. 38-bis, comma 10, del medesimo decreto, sempre nel rispetto della condizione dettata dall’art. 30, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972, ovvero aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella degli acquisti.
In questo contesto, si stabilisce che i rimborsi sono erogati in via prioritaria entro il limite dell’ammontare complessivo dell’imposta applicata alle operazioni, di cui al predetto art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, effettuate nel periodo in cui è venuto ad esistenza il credito Iva.