Sanzioni per mancata iscrizione ed omesso pagamento del contributo Sistri
Circolare n. 10/2015 – CO 3/2015
Si ricorda che dal 1° febbraio 2015 scattano le sanzioni per mancata iscrizione ed omesso pagamento del contributo Sistri, così come previsto dal D.L. Milleproroghe 192/2014 (v. circolare n. 3/2015 – CO 1/2015 dell’8.1.2015).
Ai sensi dell’art. 260-bis, commi 1 e 2, del D.lgs. 152/2006 per l’omessa iscrizione al Sistri ed il mancato pagamento del relativo contributo sono previste sanzioni amministrative pecuniarie che, nel caso di rifiuti speciali pericolosi, possono arrivare fino a 93.000€.
Secondo quanto stabilito dal D.M. n. 126 del 24 aprile 2014 i soggetti obbligati ad aderire al Sistri sono tutti i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con oltre 10 dipendenti. A tal proposito si segnala che il 28 gennaio 2015, è stato pubblicato sul portale Sistri (www.sistri.it) un chiarimento relativo alle modalità di calcolo dei dipendenti, secondo cui ai fini dell’obbligo di iscrizione, si considera il numero dei dipendenti complessivi nell’intera Azienda a prescindere dal numero di dipendenti addetti alle singole unità locali di cui è dotata l’Azienda stessa.
Le procedure di iscrizione, pagamento contributi, modifica anagrafica, richiesta conguaglio e risoluzione criticità, vanno effettuate unicamente tramite l’accesso alle applicazioni presenti sul portale Sistri:
– http://www.sistri.it/index.php?option=com_content&view=article&id=570&Itemid=9
– in area autenticata “Gestione Azienda”.
Fino al 31 dicembre 2015 restano comunque vigenti tutti gli adempimenti del tracciamento cartaceo per la gestione dei rifiuti (registro c/s, formulario e Mud) e le relative sanzioni ex D.lgs. 152/2006.
Inoltre, come reso noto dal Ministero dell’Ambiente sul portale Sistri, la nuova versione dell’interfaccia di interoperabilità sarà rilasciata in ambiente di pre-esercizio (simulatore) oggi 29 gennaio, e in ambiente di esercizio il 13 febbraio p.v.