Regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. D.lgs. 25 novembre 2024, n. 190
Circolare n. 4/2025 – CO 2/2025
Entrato in vigore il d.lgs. 25 novembre 2024, n.190, recante la nuova disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Dal 30 dicembre 2024 è entrato in vigore il decreto legislativo 25 novembre 2024, n.190, recante la nuova “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili”.
L’obiettivo è garantire una diffusione ottimale degli impianti a energie rinnovabili, attraverso la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione delle procedure relative alle energie rinnovabili, in conformità con la normativa dell’Unione Europea.
Il provvedimento, conosciuto anche come “testo unico delle rinnovabili”, stabilisce i regimi amministrativi per la costruzione e la gestione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché per le opere e infrastrutture necessarie e collegate, comprensivi degli interventi di modifica e potenziamento.
La norma prevede tre regimi amministrativi:
1) Attività libera: riguarda interventi per i quali non occorrono permessi, autorizzazioni o altri atti amministrativi di assenso e per i quali non è necessaria alcuna comunicazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche da parte del soggetto proponente. Tuttavia, la realizzazione di interventi su aree o immobili qualificati come di notevole interesse pubblico è subordinata all’ottenimento di un’autorizzazione paesaggistica che deve essere rilasciata entro il termine di trenta giorni.
Tra gli interventi soggetti al regime di attività libera (Allegato A) vi sono:
– Impianti fotovoltaici:
– Pompe di calore
– Impianti agrivoltaici fino a 5 MW.
2) Procedura abilitativa semplificata (PAS): Il ricorso a questa procedura è precluso al proponente qualora non disponga delle superfici necessarie per l’installazione dell’impianto, o in assenza di compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi in vigore, nonché in caso di contrasto con gli strumenti urbanistici adottati. In tali casi, infatti, è necessario ricorrere all’AU.
Il progetto deve essere presentato tramite la piattaforma SUER, unitamente alla documentazione elencata all’art.8 c.4 del presente decreto.
Tra gli interventi soggetti alla procedura abilitativa semplificata (Allegato B) rientrano:
– Impianti fotovoltaici
– Impianti agrivoltaici fino a 1MW
– Elettrolizzatori maggiori di 10 MW.
3) Autorizzazione unica (AU): è la procedura prevista per interventi di maggiore complessità tecnica o impatto ambientale. La competenza è regionale in caso di impianti fino a 300 MW e statale (MASE) per quelli di potenza superiore. L’AU ha efficacia temporale non inferiore a quattro anni e decade ove non siano osservati i termini previsti dal provvedimento autorizzativo ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione dell’intervento o ai fini dell’entrata in esercizio dell’impianto.
Tale procedura (Allegato C) si applica a tutti gli impianti non ricompresi nel perimetro di applicazione dei primi due regimi, tra cui gli impianti solari fotovoltaici tra 1MW e 300 MW diversi dai precedenti.
Il decreto introduce, inoltre, le cosiddette “zone di accelerazione”, ossia aree geografiche individuate specificamente per velocizzare l’installazione di impianti rinnovabili. Queste zone verranno mappate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) entro il 21 maggio 2025, con le regioni e le province autonome che saranno tenute, entro il 21 febbraio 2026, ad adottare un Piano di individuazione delle zone di accelerazione.
Le regioni e gli enti locali si adeguano ai principi di cui al decreto entro centottanta giorni dall’entrata in vigore e, in caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, si applica il decreto medesimo.