Iva sulle provvigioni per attività di intermediazione finanziaria in concessionaria
Circolare n. 44/2024 – AF 22/2024
Sentenza sul trattamento, ai fini dell’Iva, delle provvigioni di intermediazione che le banche corrispondono alle concessionarie per i contratti di finanziamento collegati alla vendita di autoveicoli.
Si ritiene utile trasmettere in allegato lo stralcio della sentenza n. 9512/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli Sezione 5, relativa all’esenzione dell’IVA sulle provvigioni per l’attività di finanziamento e/o intermediazione finanziaria condotta in concessionaria, ai sensi dell’art. 10, comma 1, nn. 1) e 9) del DPR n. 633/72.
Tale sentenza – che accoglie positivamente il ricorso difensivo presentato da una concessionaria di autoveicoli sullo specifico punto – fa seguito all’attività di controllo a livello nazionale da parte dell’Agenzia delle Entrate che ha contestato l’omessa applicazione dell’IVA su fatture relative a provvigioni per attività di servizi di intermediazione finanziaria, in difetto del carattere di accessorietà o occasionalità ai contratti di vendita delle auto.
Secondo l’Agenzia delle Entrate l’attività di finanziamento degli acquisti delle vetture, non era da considerarsi quale attività accessoria alla commercializzazione dei veicoli, bensì assimilabile alla principale attività di vendita (servizio essenziale), sicché le provvigioni riconosciute alla ricorrente dovevano considerarsi operazioni imponibili e non potevano beneficare di alcuna esenzione IVA, con conseguente violazione dell’art. 10 comma 1 n. 9, in relazione all’art. 19 bis DPR 633/1972. Per l’Agenzia, infatti, dietro l’attività di intermediazione finanziaria si celava un’attività di servizio commerciale, sotto forma di scontistica sul prezzo finale di vendita, svolta a favore della casa costruttrice e pertanto oggetto di applicazione di IVA.
Al contrario, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ha annullato l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate accogliendo la tesi della società ricorrente secondo cui le operazioni di finanziamento poste in essere, al pari dei corrispettivi conseguiti per lo svolgimento dell’attività di intermediazione nelle operazioni di finanziamento, erano finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, dovendo esser, pertanto, qualificate come strumentali al miglior svolgimento dell’attività esercitata e, in quanto tali, non dovevano concorrere alla determinazione della percentuale di detraibilità dell’IVA, ai sensi dell’art. 19 bis comma 2 DPR 633/1972, proprio perché accessorie e/o strumentali ai contratti di vendita delle auto.