Registro unico telematico dei veicoli fuori uso: circolare DG MOT prot. n. 15356 del 29.05.2024 con le istruzioni operative
Circolare n. 31/2024 – AF 15/2024
Circolare della DG MOT con le istruzioni operative sul RVFU, in vigore dal 7 giugno 2024.
Facendo seguito alla circolare n. 25/2024 – AF 11/2024 del 16.05.2024, si comunica che la DG MOT con la circolare prot. n. 15356 del 29.05.2024 (in allegato) ha fornito le istruzioni operative del RVFU – istituito presso il CED della DG MOT a norma dell’art. 5, comma 10, d.lgs. 209/2003, come modificato dal d.lgs. 119/2020 – che dal prossimo 7 giugno sostituirà definitivamente il registro cartaceo di entrata e di uscita dei veicoli fuori uso, previsto dall’art. 264 DPR 495/1992, il cui utilizzo continuerà ad essere obbligatorio fino al 6 giugno 2024.
La circolare ministeriale fornisce indicazioni operative agli Operatori professionali destinatari delle nuove norme, con riguardo alle modalità di accreditamento, alla tenuta del RVFU, all’emissione del certificato di rottamazione digitale e alle modalità di gestione delle formalità di radiazione dall’ANV e dal PRA a cura dei centri di raccolta.
In particolare, la circolare in oggetto richiama l’attenzione di tutti i titolari dei Centri di raccolta, dei Concessionari, dei Gestori delle succursali delle case costruttrici o degli automercati, obbligati alla tenuta del RVFU, acché gli adempimenti necessari per l’accreditamento – secondo le istruzioni di cui al paragrafo 2.2 della nota ministeriale – siano completati perentoriamente entro il 31 maggio p.v., sollecitando, inoltre, all’utilizzo delle procedure di gestione del RVFU già dal 3 giugno p.v., rilasciando almeno un certificato di rottamazione digitale, al fine di verificare, prima del termine di utilizzo obbligatorio del nuovo sistema, il corretto completamento della procedura di accreditamento.
Si ricorda che l’obbligo di tenuta del RVFU riguarda i Concessionari che accettino la consegna di veicoli fuori uso in sede di vendita di altro veicolo (nuovo od usato); in tal caso avranno l’obbligo, così come previsto dall’art. 5, commi 6, del d.lgs. 209/2003, di rilasciare all’intestatario o al detentore che ha conferito il veicolo, il Certificato di rottamazione in nome e per conto del Centro di raccolta convenzionato con uno dei produttori di autoveicoli.
Il Concessionario (“Operatore commerciale”) dovrà annotare sul RVFU i seguenti dati:
a) il numero di targa, il numero di telaio, la marca e il modello del veicolo;
b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo di residenza e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento dell’intestatario del veicolo (proprietario) o del detentore a qualunque titolo (anche su delega dell’intestatario) che conferisce il veicolo stesso, nonché il relativo documento di identità o di riconoscimento, specificando l’ente che l’ha rilasciato, la data di emissione e la data di scadenza;
c) se il veicolo è conferito da un soggetto diverso dal proprietario, deve essere annotato anche il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo di residenza e la nazionalità del proprietario stesso;
d) la data e l’ora di presa in carico del veicolo conferito e dei relativi documenti di circolazione e di proprietà;
e) la data e il numero identificativo del certificato di rottamazione;
f) il codice identificativo dell’Operatore professionale;
g) il codice identificativo del Centro di raccolta;
h) la data di conferimento del veicolo al centro di raccolta da parte dell’operatore commerciale.
Quindi, oltre a registrare i dati identificativi del veicolo e del relativo intestatario o detentore, deve anche individuare il Centro di raccolta convenzionato al quale verrà conferito il veicolo nonché indicare gli estremi del certificato di rottamazione rilasciato in nome e per conto del medesimo Centro di raccolta.
Per i veicoli fuori uso presi in carico dal 7 giugno 2024, il Certificato di rottamazione verrà emesso in modalità digitale (CRD), salvo impedimenti di natura tecnica all’utilizzo delle procedure telematiche che giustifichino il rilascio del certificato su supporto cartaceo, il quale dovrà comunque essere acquisito a sistema in formato digitale nel rispetto del DPR n. 177/2022 entro la fine del giorno lavorativo successivo alla data di rilascio del Certificato di rottamazione in formato cartaceo (per “giorno lavorativo successivo “deve intendersi il giorno seguente (da lunedì a venerdì) esclusi i sabati, le domeniche, le festività nazionali e le festività locali). Si evidenzia che il caricamento del certificato cartaceo è un adempimento in carico al Centro di raccolta anche nel caso in cui il veicolo sia stato ritirato dal Concessionario, il quale, quindi è quindi tenuto a consegnare tempestivamente i documenti e le targhe al Centro di raccolta per consentirgli l’inserimento dei dati nel RVFU entro i termini.
Sarà, infatti, in ogni caso, il Centro di raccolta a curare l’inserimento nel RVFU, in formato pdf, dei documenti consegnati dal soggetto (intestatario o detentore) che ha conferito il veicolo.
Infine, si segnala che i concessionari hanno a disposizione una serie di canali di assistenza:
> Problematiche relative alla fase di accreditamento:
- l’utente può rivolgersi al contact center per i cittadini, casella di posta: dgmot@mit.gov.it, telefono 800 23 23 23, gratuito da telefono fisso e il numero 06 45 77 59 27 da cellulare;
- a supporto è disponibile anche una sezione FAQ raggiungibile al seguente link
> Problematiche relative alla gestione del RVFU:
- è disponibile l’assistenza via Customer portal disponibile sul Portale del Trasporto al seguente link: https://www.ilportaledeltrasporto.it/web/ptr/. Dopo il login, occorre cliccare sulle voci di menù: Assistenza > Customer Portal e aprire una richiesta si assistenza.
Per tutti i dettagli si rimanda alla lettura integrale della circolare ministeriale allegata.