Targa prova: circolare Ministero Interno prot. n. 300/STRAD/1/15826.U/2024 del 22.05.2024
Circolare n. 27/2024 – CT 9/2024
Il Ministero dell’Interno ha fornito ulteriori chiarimenti sugli aspetti relativi all’utilizzo dell’autorizzazione per la circolazione di prova dei veicoli, alla luce delle modifiche al DPR n. 474/2001 introdotte dal DPR n. 229/2023.
Si trasmette in allegato la circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, prot. n. 300/STRAD/1/15826.U/2024 del 22.05.2024, che focalizza l’attenzione su alcuni aspetti relativi all’utilizzo dell’autorizzazione per la circolazione di prova e relative sanzioni.
Nel rinviare alla circolare allegata per le disposizioni di dettaglio, si evidenzia quanto segue.
L’autorizzazione consente la circolazione di prova di tutte le categorie di veicoli. A tal fine, è irrilevante l’eventuale indicazione presente sull’autorizzazione relativa alla categoria per la quale è stata rilasciata, perché tale attestazione ha finalità esclusivamente fiscale e non interferisce con l’impiego sulla strada dell’autorizzazione medesima;
L’autorizzazione può essere utilizzata esclusivamente per la circolazione su strada nell’ambito del territorio italiano, fatto salvo l’uso sul territorio dello Stato con il quale sussiste un accordo con l’Italia (Austria, Germania, Repubblica di San Marino e Svizzera). Pertanto, l’autorizzazione per la circolazione di prova non può essere utilizzata:
- sui veicoli immatricolati all’estero, ad eccezione dei casi in cui, sussista un accordo di reciprocità con altro Stato. In merito a tale ipotesi, nel considerare superati precedenti pareri e orientamenti contrari, la circolare precisa che la targa prova rilasciata da uno Stato non può essere utilizzata sui veicoli immatricolati in altro Stato. Quindi, la targa prova rilasciata in Italia può essere utilizzata solo su veicoli immatricolati in Italia e i veicoli esteri possono circolare sul territorio nazionale solo con la targa prova rilasciata dalla competente Autorità di quello Stato. La circolare precisa, inoltre, che rimane salva la possibilità di utilizzare la targa prova italiana su veicoli già immatricolati all’estero e importati in Italia privi di immatricolazione. In tale ipotesi, infatti, il veicolo non essendo provvisto di immatricolazione, in assenza di foglio di via rilasciato dal Paese di esportazione, può legittimamente circolare sul territorio nazionale in regime di prova per le finalità ed alle condizioni previste dalla legge.
- sui veicoli radiati per esportazione che possono raggiungere i valichi di frontiera solo se muniti di foglio di via rilasciato ai sensi dell’art. 99 CdS. Tuttavia, il Min. Interno ha condiviso con la DG MOT l’opportunità di consentire l’uso dell’autorizzazione alla circolazione di prova ai commercianti di veicoli sui mezzi radiati per esportazione, per raggiungere il luogo in cui staziona la bisarca del vettore incaricato del trasporto all’estero (ciò al fine di evitare oneri eccessivi alle imprese che, non disponendo di spazi adeguati per effettuare, presso le proprie sedi, le operazioni di carico su bisarca, dovrebbero richiedere, per la percorrenza di brevi tratti di strada, per ciascun veicolo da trasportare, il rilascio di un foglio di via e provvedere alla relativa copertura assicurativa RCA). In tali casi, riconducibili comunque ad ipotesi di vendita dei veicoli, l’uso dell’autorizzazione alla circolazione di prova (che non sostituisce il foglio di via di cui all’art. 99 CdS e, pertanto, non può ritenersi valida ai fini dell’esportazione) può essere consentito per brevi tragitti, circoscritti al solo territorio comunale ove ha sede l’operatore commerciale, e a condizione che a bordo del veicolo condotto su strada per il raggiungimento della bisarca, sia presente la lettera di vettura – CMR, timbrata dall’impresa di autotrasporto, al fine di comprovare l’effettiva sussistenza di un contratto di trasporto e, quindi, la legittimità della circolazione di prova medesima. In assenza dei predetti presupposti la circolazione di prova deve considerarsi irregolare.
Possono far uso della targa prova italiana i veicoli già immatricolati all’estero che sono stati nazionalizzati anche in regime di cd. minivoltura.
La nota del Ministero in oggetto, inoltre, ricorda che ai fini della legittimità della circolazione in prova, oltre alla sussistenza di una delle finalità per cui è rilasciata l’autorizzazione, è necessario che ci sia almeno uno dei seguenti soggetti a bordo del veicolo:
- il rappresentante dell’impresa titolare dell’autorizzazione;
- il dipendente o l’agente dell’impresa titolare di autorizzazione;
- il dipendente di società controllata o collegata all’impresa titolare dell’autorizzazione di prova, ai sensi dell’art. 2359 cc., il quale abbia un rapporto di collaborazione con il titolare dell’autorizzazione stessa.
I soggetti diversi dal rappresentante dell’impresa titolare devono essere muniti di apposita delega nominativa sottoscritta da quest’ultimo, che può essere utilizzata senza limitazioni temporali o di percorso.
La targa prova va collocata nella parte posteriore del mezzo in modo ben visibile e tale da non oscurare o rendere illeggibile la targa di immatricolazione, anche nel caso di minivoltura.